Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RELAZIONE PERIODICA E CONTO GESTIONE

RENDICONTO – POSSIBILITA' DI SECRETARE ALCUNE PARTI

  • Laura Zambrini

    MONTEBELLUNA (TV)
    20/01/2026 12:11

    RENDICONTO – POSSIBILITA' DI SECRETARE ALCUNE PARTI

    Devo procedere al rendiconto di un fallimento nel quale la maggiore attività eseguita e soprattutto le cui tempistiche sono state dettate e necessitate dall'azione penale nei confronti degli ex legali rappresentanti, giudizio penale in cui il fallimento a suo tempo era stato autorizzato a costituirsi quale parte civile.
    Il rendiconto, per sua natura, necessita di un'esposizione analitica e dettagliata delle attività svolte dal curatore; pertanto necessariamente, nel caso in questione, si dovrebbero esporre atti e fatti anche delicati e dare notizie che gli ex amministratori, imputati nel procedimento, potrebbero considerare lesivi della privacy o comunque che i medesimi potrebbero utilizzare come pretesto per reclamare o intraprendere un'azione risarcitoria a tal titolo contro il curatore.
    Non dare le informazioni, o darle in modo troppo succinto o generico, significherebbe esporre il curatore al rischio che il proprio operato venisse considerato superficiale o omissivo o poco giustificato.
    Si chiede se a vostro parere sia possibile (o opportuno) secretare una o più parti del rendiconto al fine di evitare pretestuose contestazioni in tema di privacy e/o divulgazione di dati personali o sensibili da parte degli ex legali rappresentanti oppure se le esigenze di completezza e analiticità dell'esposizione delle attività di gestione previste dall'art. 116 L.F. siano tali da non soggiacere al rischio di venir considerate lesive della privacy.
    Ringrazio e porgo cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      20/01/2026 20:09

      RE: RENDICONTO – POSSIBILITA' DI SECRETARE ALCUNE PARTI

      Non vediamo problemi di privaci. Il rendiconto è un atto processuale il cui contenuto è previsto per legge.
      Aggiungiamo, in generale, che secondo la giurisprudenza "in tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24 e 46-47 del d.lgs. n. 193 del 2003" (Sez. U, 08/02/2011, n. 3034), essendo stato altresì aggiunto che "La diffusione di dati personali in sede giudiziaria è lecita, anche senza il consenso dell'interessato, purché finalizzata alla difesa tecnico-giuridica, essendo illecita, viceversa, ove diretta a screditare, agli occhi del giudice di appello, il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata" (Cass., sez., 3, 28/08/2013 n. 19790).