Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Costituzuine nel procedimento avanti al Collegio a seguito di mancata approvazione rendiconto del curatore revocato

  • Francesco Ribetti

    Pordenone
    11/01/2018 15:55

    Costituzuine nel procedimento avanti al Collegio a seguito di mancata approvazione rendiconto del curatore revocato

    Buongiorno,
    pongo il seguente quesito.
    All'udienza di esame ed approvazione del rendiconto presentato a seguito della revoca del curatore, il G.D. in considerazione delle contestazioni sollevate da alcuni creditori e dal nuovo curatore sulla gestione del precedente curatore, ha fissato ex art 116 l.f. l'udienza avanti il Collegio.
    Tanto premesso chiedo quanto segue:
    - è necessario che il Curatore ed i creditori che hanno sollevato le contestazioni si costituiscano avanti il Collegio? é quindi necessario iscrivere la causa a ruolo?;
    - nel caso in cui sia necessaria la costituzione nel giudizio avanti al Collegio, con quali forme deve avvenire (ricorso, memoria) ed è necessaria l'assistenza di un legale?.
    Nel ringraziare anticipatamente, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/01/2018 19:47

      RE: Costituzuine nel procedimento avanti al Collegio a seguito di mancata approvazione rendiconto del curatore revocato

      In tema di giudizio di rendiconto del curatore, ai sensi dell'art. 116 l. fall., la contestazione svolta dal debitore avanti al giudice delegato preclude che questi possa dichiarare l'approvazione del rendiconto stesso, essendo necessario rimettere le parti avanti al collegio, cui solo compete pronunciare in sede contenziosa.
      Non vi è bisogno quindi di un ricorso o una citazione o della notifica di un atto equipollente per adire il tribunale in composizione collegiale in quanto l'atto introduttivo della lite che consente alle parti di adire il collegio è il provvedimento emesso dal giudice delegato sul presupposto delle intervenute contestazioni e della permanenza delle stesse.
      Ovviamente la causa deve essere iscritta a ruolo, altrimenti non arriva avanti al giudice e non sarebbe possibile la costituzione delle parti. Tenuto all'iscrizione è chi vi ha interesse e questi è il creditore che ha sollevato le contestazioni o, comunque, sono tutti quei creditori e il nuovo curatore che hanno sollevato le contestazione, rimanendo il curatore il cui operato si contesta il legittimato passivo, che chiaramente non ha alcun interesse alla prosecuzione della vertenza. Trattandosi di un vero e proprio giudizio di cognizione, seppur introdotto in modo particolare, tra parti contrapposte- i contestanti da un lato e il curatore incriminato dall'altro- per stare in giudizio è necessaria l'opera di un difensore, anche per il nuovo curatore, ove voglia parteciparvi.
      Zucchetti SG srl
      • Francesco Ribetti

        Pordenone
        12/01/2018 08:58

        RE: RE: Costituzuine nel procedimento avanti al Collegio a seguito di mancata approvazione rendiconto del curatore revocato

        Ringrazio per la pronta risposta.
        Vi sono dei termini entro i quali la causa va iscritta a ruolo?
      • Tommaso Flori

        Abbadia San Salvatore (SI)
        17/09/2018 18:51

        RE: RE: Costituzuine nel procedimento avanti al Collegio a seguito di mancata approvazione rendiconto del curatore revocato

        Avrei necessità di alcune precisazioni.
        Nel momento in cui il G.D. rimette gli atti (contestazioni al rendiconto 116 L.F.) al Collegio fissando la data dell'udienza dinanzi al Collegio Fallimentare e disponendo che parte contestante provveda all'iscrizione a ruolo, in che modo, materialmente, deve essere espletata detta formalità? Innanzitutto: in via telematica o anche cartacea? Se telematica quale codice di iscrizione a ruolo e in quale registro deve essere realizzata? L'atto principale quale dovrà essere?
        Posto che non vi sia bisogno di atti introduttivi specifici (ricorso, citazione o equipollenti) essendo il provvedimento del G.D. di per se stesso atto introduttivo, in che modo la parte che ha presentato contestazioni all'udienza ex art 116 L.F. ha la possibilità di precisare le proprie ragioni (es. dimostrare la responsabilità risarcitoria del Curatore per mancato recupero crediti prescritti nelle more del Fallimento o altro)?
        Ringrazio per le precisazioni.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          18/09/2018 18:37

          RE: RE: RE: Costituzuine nel procedimento avanti al Collegio a seguito di mancata approvazione rendiconto del curatore revocato

          Nel giudizio di rendiconto, l'atto introduttivo della lite a seguito delle contestazioni é costituito dal permanere della contestazione (effettuata dai creditori o dal nuovo curatore) sorta durante l'udienza di discussione avanti il GD, da cui il corollario secondo cui già le dichiarazioni rese in udienza, riportate nel relativo verbale, concretano la vocatio in ius e la edictio actionis oralmente proposta (Trib. Vicenza, 12 Giugno 2006). In sostanza è il verbale di udienza ex art. 116 in cui sono riportate le contestazioni e il mancato accordo sulle stesse, nonchè il provvedimento del giudice delegato che fissa l'udienza avanti al collegio, che costituisce l'atto introduttivo del giudizio, che si svolge tra il (o i) contestante (che potrebbe essere un creditore o anche il nuovo curatore che solleva contestazioni sul rendiconto presentato dal precedente curatore revocato o comunque cessato) e il curatore in carica.
          La causa è rimessa al collegio per la decisione in camera di consiglio, in considerazione del fatto che le contestazioni rivolte al conto debbono essere concrete e specifiche, non potendo consistere in astratte enunciazioni, ma dovendo puntualizzare le vicende ed i comportamenti imputati al curatore, nonchè le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da individuare la materia del contendere e consentirgli un'efficace esplicazione del suo diritto di difesa. Ovviamente il collegio, che è quello fallimentare (di cui non può far parte il giudice delegato), potrà dare termini per difesa e istruttori, qualora ritenga necessario, come in tutti i procedimenti camerali che non hanno une procedimentalizzazione prefissata, nei quali, quindi, è lasciata al giudice la scelta delle regole da seguire nel caso concreto.
          La causa va iscritta necessariamente a ruolo, a cura del ricorrente contestante; in passato in dottrina si è ritenuto che tale compito possa spettare anche al curatore o al fallito, ma è di tutta evidenza che, poiché la mancata iscrizione a ruolo comporta l'estinzione del procedimento, è il reclamante, legittimato attivamente, che ha interesse a proseguire che deve provvedere alla iscrizione
          Non abbiamo trovato precedenti, ma riteniamo che sia applicabile anche in questo caso il processo telematico, utilizzando il verbale di causa quale atto introduttivo, ma sia per questo che per i codici da utilizzare è meglio consultare la cancelleria fallimentare del posto.
          Zucchetti SG srl