Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Vendita immobiliare

  • Martina Valerio

    thiene (VI)
    17/02/2026 09:59

    Vendita immobiliare

    Buongiorno,
    la presente per chiedere il Vostro parere in ordine alla seguente fattispecie.
    Nel novembre 2018 la scrivente veniva nominata curatore del fallimento della ditta individuale facente capo al Sig. "Tizio".
    Nel dicembre 2016, il Sig. Tizio e la di lui moglie – ciascuno per il proprio 50% di proprietà – donavano ai figli la proprietà dell'immobile casa coniugale, riservandosi per sé stessi il diritto di usufrutto vitalizio.
    Essendo la donazione: 1) un atto a titolo gratuito ed 2) intervenuta nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, la scrivente – in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 64 L.F. – procedeva alla trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento presso i pubblici RR.II., acquisendo all'attivo fallimentare il 50% della proprietà dell'immobile intestato al fallito.
    Tralascio le vicende che, nel corso degli anni, hanno interessato il suddetto immobile e che hanno ritardato l'allestimento delle vendite competitive.
    Da ultimo, i figli del fallito Tizio hanno presentato un'offerta irrevocabile di acquisto per la quota dell'immobile de quo; la scrivente, debitamente autorizzata dagli organi della procedura (CDC e GD) ha allestito il primo esperimento di vendita, nella formula dell'invito alla presentazione di offerte migliorative cauzionate.
    Qualora non pervengano offerte migliorative, i figli di Tizio risulteranno aggiudicatari e, teoricamente, bisognerebbe procedere con la vendita, da attuarsi mediante atto notarile.
    Mi sorge un dubbio: catastalmente, l'immobile risulta già intestato ai figli del fallito pro quota in seguito alla donazione intervenuta ante fallimento.
    A margine dell'atto di donazione, risulta annotata la sentenza dichiarativa di fallimento, che dà diritto alla scrivente di procedere con la vendita della quota acquisita dalla procedura concorsuale.
    Mi chiedo se, a conclusione delle operazioni di vendita, debba essere redatto un atto di compravendita oppure un atto diverso da parte del notaio, in quanto la proprietà dell'immobile è già dei figli del fallito.
    Altresì mi chiedo se, ai fini del principio della continuità delle trascrizioni, oltre alle iscrizioni ipotecarie e altre pregiudizievoli, il curatore debba cancellare anche la trascrizione della sentenza di fallimento. Sarei orientata in senso negativo, perché a mio avviso, cancellando la sentenza, non resterebbe traccia della legittimazione della curatela alla vendita dell'immobile con relativo incasso del prezzo.
    Chiedo gentilmente il Vs. orientamento sulle due questioni sopra descritte.
    Ringrazio anticipatamente per la preziosa collaborazione.
    Dott.ssa Martina Valerio
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/02/2026 18:35

      RE: Vendita immobiliare

      Sicuramente bisogna procedere ad una vendita notarile a seguito dell'aggiudicazione. Che questi sia il figlio di Tizio o un terzo, è però necessario rettificare preventivamente le risultanze catastali nella parte in cui il bene risulta ancora intestato ai donatari, in modo che emerga che la proprietà della metà a seguito dell'applicazione dell'art. 64 l. fall. è pervenuta nella disponibilità del fallimento che ha proceduto alla vendita.
      Sulle possibilità, e modalità della rettifica può essere utile consultare un tecnico del settore.
      Zucchetti SG Srl