Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

FALLIMENTO COOPERATIVA - INSINUAZIONE DIPENDENTE E RICHIESTA RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE SOCIALE

  • Matteo Panelli

    VALENZA (AL)
    29/12/2021 16:05

    FALLIMENTO COOPERATIVA - INSINUAZIONE DIPENDENTE E RICHIESTA RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE SOCIALE

    Buongiorno,
    sono il curatore del fallimento di una cooperativa. Tra le insinuazioni al passivo pervenute vi sono quelle di alcuni dipendenti che richiedono l'ammissione al passivo delle somme presenti nelle ultime buste paga, comprensive della quota di restituzione del capitale sociale. Tale importo è all'interno dell'ultima busta paga e viene richiesto con il privilegio ex art. 2751 bis n. 1, al pari dei crediti per retribuzioni non percepite. A mio avviso dovrebbero essere ammessi a chirografario se non addirittura esclusi, ma vorrei avere un vostro parere.
    Ringrazio anticipatamente
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/12/2021 17:05

      RE: FALLIMENTO COOPERATIVA - INSINUAZIONE DIPENDENTE E RICHIESTA RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE SOCIALE

      Noi escluderemmo il credito per la restituzione del capitale in quanto, dall'intervento delle Sez. Unite della Cassazione n. 22659 del 2006, per il socio di cooperativa il diritto alla quota sorge solo al momento dello scioglimento del rapporto sociale. Orbene, la dichiarazione di fallimento non è una causa di scioglimento delle cooperative (lo sarà quando entrerà in vigore il codice della crisi e dell'insolvenza che ha con l'art. 380 aggiunto proprio questa voce all'art. 2484 c.c.. (l'art. 2545 – duodecies c.c., indica quali cause di scioglimento della società cooperativa quelle previste dai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 c.c., oltre ad al altre specifiche).
      Rimanendo in vita la società cooperativa e non essendoci un recesso o una esclusione di un singolo socio, rimane in vita anche il rapporto socio società.
      Zucchetti Sg srl
    • Gianluca Risaliti

      Livorno
      16/09/2022 17:38

      RE: FALLIMENTO COOPERATIVA - INSINUAZIONE DIPENDENTE E RICHIESTA RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE SOCIALE

      Buongiorno,
      in caso di esercizio del diritto di recesso in data antecedente al fallimento, recesso accolto dagli organi societari, la somma spettante gode del diritto di privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1, quale soc. coop a mutualità prevalente (come richiesto) oppure è una somma non dotata di privilegio in quanto è una somma sorta al di fuori di un rapporto lavorativo da cui discenderebbe il privilegio richiesto (come sostenuto dallo scrivente) ? Vi ringrazio.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        19/09/2022 18:36

        RE: RE: FALLIMENTO COOPERATIVA - INSINUAZIONE DIPENDENTE E RICHIESTA RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE SOCIALE

        Nelle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, i soci lavoratori, oltre a concorrere alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa, ecc., contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. In tal caso alla quota liquidabile al momento del recesso di un socio può essere attribuita la natura lavorativa, per cui il credito azionato può godere del privilegio di cui all'art. 2751 biis n. 1 c.c.. In mancanza di rapporto lavorativo, tale quota identifica una restituzione di capitale, il cui credito non gode di alcun privilegio.
        Zucchetti Sg srl