Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Beni mobili di proprietà di terzi rinvenuti presso immobile della fallita

  • Marco Viggiano

    Santa Maria Capua Vetere (CE)
    02/06/2025 15:04

    Beni mobili di proprietà di terzi rinvenuti presso immobile della fallita

    Buongiorno,
    in sede di inventario ho rinvenuti alcuni veicoli di proprietà di società diverse della fallita di cui sono curatore (non c'è alcun contratto scritto). Uno dei proprietari risulta essere un soggetto a sua volta fallito.
    Stante le risultanze del pra, tali veicoli non sono stati acquisiti alla massa e gli effettivi proprietari sono stati invitati in più occasioni al ritiro dei beni, previa istanza. Tuttavia gli stessi non hanno provveduto al ritiro dei suddetti veicoli. In particolare, il curatore del la soc. terza fallita, mi ha comunicato l'indisponibilità all'acquisizione di tali beni e comunque l'indisponibilità al ritiro degli stessi.
    L'immobile ora è stato oggetto di aggiudicazione ed ho necessità di liberarlo quanto prima (pregiudizio imminente) per la consegna ed il trasferimento della proprietà.
    Tuttavia mi trovo ad essere impossibilitato alla rottamazione/smaltimento dei veicoli non di proprietà della società di cui sono curatore. In considerazione di detta circostanza, mi chiedevo se fosse possibile incardinare un giudizio cautelare al fine di ottenere un provvedimento in tal senso, magari comprensivo di una pronuncia per l'indennità di occupazione del piazzale, oppure se è necessario un giudizio ordinario (ad esempio ricorso per d.i. con obbligo di fare e ulteiore giudizio volto a quantificare il danno da risarcimento). Grazie mille a chi vorrà condividere esperienze sull'argomento
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/06/2025 13:37

      RE: Beni mobili di proprietà di terzi rinvenuti presso immobile della fallita

      A nostro avviso sarebbe stato meglio inventariare all'attivo della sua procedura i veicoli in questione, benchè risultanti intestati a terzi, in quanto rinvenuti in un'area di cui la fallita aveva la disponibilità ed ivi esercitava la sua impresa; né peraltro può trovare applicazione nel caso l'art. 87-bis legge fall. ritenendo che i veicoli sono chiaramente di terzi perché manca l'istanza di parte, indispensabile per l'effetto di cui alla citata norma. Avrebbe potuto, invece, non inventariarli in applicazione dell'art. 104ter, comma 8, legge fall, in quanto non conveniente la loro conservazione e possibile liquidazione, ma, in ogni caso l'effetto non sarebbe stato gran che diverso. Infatti , anche nella situazione attuale può chiedere al giudice delegato i provvedimenti di liberazione dell'immobile venduto, applicando le più stringenti disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 216 c.c.i.i., anche se si tratta di fallimento.
      Zucchetti SG srl