Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

LEGGE FALLIMENTARE: IMU E CREDITORE IPOTECARIO

  • Attilio Pecora

    ANCONA
    17/05/2023 18:42

    LEGGE FALLIMENTARE: IMU E CREDITORE IPOTECARIO

    Chiedo cortesemente un Vostro parere sul seguente quesito in tema di concorso fra crediti prededucibili, nella fattispecie IMU maturata in pendenza della procedura, e crediti ipotecari.
    Sembra ormai pacifico il principio enunciato dalla Corte di Cassazione (Ordinanza 10 giugno 2022 n. 18882) secondo cui, in base alla lettura coordinata degli artt. 111, 111/bis e 111/ter del RD 267/42, l'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell'immobile ed integra una "uscita di carattere specifico", a norma dell'art. 111-ter del RD 267/42, che grava in prededuzione sul ricavato dalla liquidazione dell'immobile, anche se oggetto di ipoteca.

    Quindi, secondo tale arresto, l'IMU va assolta in "pregiudizio" del creditore ipotecario.
    La questione, però, si pone nel caso in cui detta imposta non trovi intera capienza nel prezzo di vendita dell'immobile ipotecato.
    In tal caso, riterrei che il credito di imposta conservi la qualità di credito assistito dal privilegio mobiliare ex art. 2752 Cc. e, quindi, possa essere soddisfatto, per la parte incapiente, con l'attivo mobiliare, secondo l'ordine assegnato dalla legge e nel rispetto della graduazione e proporzionalità stabilite dall'art. 111/bis u.c., L.F., a meno che non si opini per la degradazione a chirografario di detto (residuo) credito, alla stregua di un privilegio speciale immobiliare incapiente.
    Ringrazio per la risposta e porgo i migliori saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/05/2023 17:37

      RE: LEGGE FALLIMENTARE: IMU E CREDITORE IPOTECARIO

      A nostro avviso, nessuna delle due soluzioni prospettate è accoglibile. E' esatto fare la graduazione tra tutte le prededuzioni seguendo l'ordine dei privilegi, ma quando, seguendo tale ordine, si passa alla imputazione delle singole voci di spese (ossia a stabilire con quali risorse soddisfarle), le spese di carattere generale vanno spalmate proporzionalmente sull'intero ricavato mobiliare e immobiliare, nel mentre per le spese di carattere specifico- che per la loro natura non possono gravare su beni diversi da quello al quale la spesa si riferisce- va preso in considerazione il valore del bene cui va imputata, dopo aver soddisfatto le prededuzioni che nella graduazione fatta occupano un grado antecedente. Nel suo caso, quindi, l'IMU, spesa specifica relativa all'immobile sul quale non gode di alcun privilegio, se viene pagata parzialmente per incapienza, per il residuo rimane insoddisfatta in quanto esaurito il ricavato dal bene cui quella spesa si riferiva.
      Ci rendiamo ben conto che seguendo questa soluzione potrebbe essere favorita l'IMU concorsuale, che gode del privilegio mobiliare, rispetto all'IMU prededucibile, ma ci sembra che a logica del discorso fatto sia ineccepibile.
      Zucchetti SG Srl