Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

notifica decreto cancellazione gravami

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    08/04/2019 10:21

    notifica decreto cancellazione gravami

    Mi sorge un dubbio, se in sede di ricezione del provvedimento del GD di cancellazione gravami su immobile ipotecato e di cui è avvenuta la vendita la Curatela debba provvedere alla notifica del provvedimento medesimo ai creditori ipotecari prima di effettuare materialmente le cancellazioni in esecuzione del decreto del GD.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/04/2019 20:30

      RE: notifica decreto cancellazione gravami

      L'art. 108, co. 2, l.fall. che dispone della cancellazione delle iscrizioni e trascrizione pregiudizievoli, nulla dice in ordine ad eventuali notifiche ai creditori interessati dalla cancellazione, anche perché costoro subiscono la cancellazione dell'iscrizione o trascrizione da essi regolarmente effettuata e nulla è ad essi richiesto per realizzare gli effetti purgativi della vendita fallimentare. E' il curatore che deve formalmente adoperarsi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari per eliminare l'atto pregiudizievole sulla base del provvedimento del giudice in quanto con la vendita coattiva il bene va consegnato all'aggiudicatario libero dai pesi di cui all'art. 108, a meno che questa attività nel bando di gara non sia stato espressamente posto a carico dello stesso aggiudicatario, che poi è il vero interessato alla purgazione, al quale normalmente viene addebitato il costo (imposta ipotecaria dello 0,50 % sulla base imponibile, imposta di bollo di €. 59,00, tassa ipotecaria di €. 35,00).
      Ed infatti nelle esecuzioni individuali tramite delegato l'art. 591 bis, secondo comma, n. 11, c.p.c., dispone che il professionista delegato provvede "alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazione di atti volontari di trasferimento" nonchè "all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586".
      Zucchetti SG srl
      • Giuseppe Tomassoni

        pesaro (PU)
        20/05/2024 10:30

        RE: RE: notifica decreto cancellazione gravami

        Buongiorno.
        Successivamente alla chiusura del fallimento, è emerso che in riferimento ad un immobile ceduto non era stato emesso il decreto ex art. 108 c.2 L.F.. Stante l'avvenuta chiusura del fallimento, quale ritenete possa essere la procedura da seguire da parte dell'acquirente per ottenere la cancellazione dei vincoli?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          20/05/2024 15:36

          RE: RE: RE: notifica decreto cancellazione gravami

          La via più immediata sarebbe quella di rivolgere una istanza all'ex giudice delegato, o meglio al tribunale perché richiami tale giudice o nomini un altro altro allo scopo di emettere il provvedimento ex art. 108 comma 2 l. fall. omesso al momento del decreto di trasferimento. Il fatto è che né il tribunale né l'ex giudice delegato, essendo ormai cessati dall'incarico (così come il curatore) per avvenuta chiusura del fallimento, non sono tenuti a provvedere nel senso richiesto.
          In tal caso il nuovo acquirente potrebbe chiedere all'ex fallito, ove esista, una dichiarazione di assenso alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, compresa la trascrizione della sentenza di fallimento, e sperare che il conservatore, vista l'istanza dell'attuale acquirente e l'assenso dell'ex fallito, proceda alla cancellazione. In mancanza non rimane che agire in giudizio per ottenere un provvedimento che dispone la cancellazione.
          Zucchetti SG srl