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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Collocazione in prededuzione di debiti fiscali/amministrativi sorti in fase esecutiva di concordato preventivo liquidato...
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Cinzia Bonazzoli
Pesaro (PU)16/09/2026 13:47Collocazione in prededuzione di debiti fiscali/amministrativi sorti in fase esecutiva di concordato preventivo liquidatorio — riparto finale
Buongiorno,
sto chiudendo un concordato preventivo liquidatorio (procedura 2013, stato passivo integrativo 2023). Devo collocare nel riparto finale alcuni debiti sorti dopo l'omologa, durante la fase esecutiva:
Ritenute su compensi a professionisti/autonomi
IRES da redditi della fase liquidatoria
Diritto camerale
Tassa vidimazione libri sociali
Domande:
Per un concordato liquidatorio (non in continuità) che chiude con riparto nella stessa procedura, questi debiti vanno collocati in prededuzione insieme alle altre spese di giustizia/prededuzioni già ammesse?
Diritto camerale e vidimazione libri li considerate pacificamente prededucibili, o avete visto contestazioni?
Serve un'autorizzazione esplicita del GD prima di inserirli nel riparto, o basta la classificazione del liquidatore/commercialista?
Chiedo perché ho trovato Cass. 10307/2025, che però esclude la prededuzione per crediti post-omologa in un concordato in continuità, fatti valere in un fallimento successivo - scenario diverso dal mio. Cerco conferma se per il mio caso (stessa procedura liquidatoria, riparto finale) valga un orientamento diverso.
Grazie a chi ha esperienza diretta.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/09/2026 15:10RE: Collocazione in prededuzione di debiti fiscali/amministrativi sorti in fase esecutiva di concordato preventivo liquidatorio — riparto finale
I termini legislativi che interessano il problema posto sono dati dall'art. 111, comma 2, l. fall. lì dove prevede che sono prededucibili i crediti qualificati come tali e quelli sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale , e l'art. 181 l. fall. , pe ril quale l'omologa del concordato chiude la procedura, per cui la successiva attività di esecuzione del concordato non è più attività della procedura in senso stretto. E' su questi principi che si fonda la giurisprudenza che esclude nei concordati in continuità la prededuzione per i debiti successivi all'omologa; in tal senso, infatti, non vi è solo Cass, n. 10307 del 2025 da lei richiamata, ma anche Cass. n. 30029 del 2025; Cass. sez. un. n. 42093 del 2021 e la più recente Cass. 31.3.2026 n. 7814. Queste decisioni si riferiscono tutte al concordato in continuità perchè in questa tipologia di concordato, proseguendo l'attività di impresa, le occasioni di debiti sono numerose, ma il principio posto è valido anche per i concordati liquidatori, che sono soggetti alle stesse regole di cui agli artt. 111, comma 2 e 181 l. fall..
Nonostante l'assolutezza delle affermazioni della Cassazione, questa soluzione non significa che tutte le spese successive all'omologa non siano suscettibili della prededuzione, ma che bisogna esaminarle una per una per valutare se sono considerate prededucibili da una norma specifica (ad es. art, 182 1quater) e, comunque se si tratta di spese effettivamente riconducibili all'attività dehli organi della procedura e funzionali alla gestione della stessa. A nostro avviso tutte le voci da lei elencate rientrano in queste categorie in quanto necessitate dall'attività liquidatoria e funzionali a portare a termine la procedura.
Quanto alle modalità del riparto dipende dalle disposizioni dettate con l'omologa, dato che nel concordato non è prevista una disciplina specifica. In mancanza di indicazioni, si seguono le regole del riparto fallimentare, per cui lei può contemplare nel riparto i crediti di cui sopra tra quelli prededucibili, e il riparto seguirà il suo iter come da artt. 110 e 117 l. fall.
Zucchetti Sg srl
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