Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Abbandono beni

  • Marcella Iannopoli

    Crotone
    06/05/2018 16:54

    Abbandono beni

    Buonasera,
    sono curatore di un fallimento nel quale ho rinvenuto solo dei beni mobili (vestiario) i quali sono datati e poco appetibili sul mercato, sono circa 200 capi, la partita IVA del fallimento è stata cessata da quattro anni.
    Avrei pensato i darli in beneficenza alla Croce Rossa, secondo voi è fattibile o è preferibile abbandonarli con conseguente rinuncia alla loro liquidazione, affinchè i creditori siano liberi di agire singolarmente su tali beni a tutela dei loro interessi ex art. 51 l.f..
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/05/2018 08:39

      RE: Abbandono beni

      La via legalmente più corretta è il ricorso alla procedura di cui all'ottavo comma dell'art. 104ter. Tuttavia se il fallito le dichiara per iscritto che i beni sono privi di valore commerciale e che , pur sapendo, che potrebbero essere a lui restituisti, è d'accordo a che siano dati in beneficenza, pensiamo che non vi siano problemi a seguire questa strada.
      Zucchetti SG srl
      • Cristina Gaffurro

        Bologna
        13/05/2018 20:08

        RE: RE: Abbandono beni

        Bene mobile di modico valore messo in un magazzino in affitto dalla srl fallita.
        Se proseguo i canoni sono in prededuzione,se recedo dalcontratto di locazione devo pagare una indennità, il fallimento non ha liquidità.. se non inventario il bene devo sostenere il costo dell affitto ugualmente ??
        Grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          14/05/2018 19:40

          RE: RE: RE: Abbandono beni

          Una cosa è il bene altro il rapporto di locazione. Quest'ultimo, indipendentemente dall'uso che ne fa la curatela, anche se lo tiene vuoto, trova applicazione il terzo comma dell'art. 80 l.f., per il quale "In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo (in prededuzione) al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati". E' probabile che il locatore sapendo che i canoni che maturano, anche se in prededuzione, così come l'indennità di recesso, non possono essere pagati perché il fallimento non dispone di attivo, rinunci a qualsiasi pretesa pur di avere immediatamente libero il locale.
          A questo punto sorge il problema di cosa fare del o dei beni che si trovano in detto locale che, ovviamente deve esere restituito libero da cose, e questo bene potrebbe non essere seguendo però la procedura di cui all'art. 104 ter, co. 8, l.f.
          Zucchetti Sg srl
          • Marco Crifò

            Verdellino (BG)
            03/10/2025 08:02

            RE: RE: RE: RE: Abbandono beni

            Ho un problema simile in una procedura di liquidazione giudiziale. Un carroponte è installato in un capannone condotto in locazione dalla società debitrice. Il perito estimatore ritiene che il valore di detto bene sia zero e ciò per la mancanza di manutenzioni e per i costi di smontaggio e smaltimento. L'immobile deve essere restituito al più presto alla prorietà libero da beni ed il carroponte è l'unico bene di proprietà della liquidazione giudiziale. Il curatore ritiene che il bene non debba essere inventariato e deve chiedere l'autorizzazione al comitato dei creditori/giudice delegato (in assenza del comitato). Ritiene che il bene debba essere abbandonato senza restituzione alla società in liquidazione giudiziale e senza comunicazione ai creditori ex art. 213 CCII. Se così non fosse di fatto non si avrebbe la liberazione dei locali ed il proprietario dell'immobile continuarebbe a detenere un bene non suo e non asportato per i costi non sostenibili; avrebbe difficoltà a vendere l'immobile, come vorrebbe fare, occupato da un carroponte di terzi. La procedura deve sciogliere il contratto di locazione al più presto per evitare il pagamento di canoni di locazione in prededuzione. Il proprietario dell'immobile sarebbe invece disposto a smaltire il carroponte a sue spese. E' possibile fare un'istanza al giudice delegato spiegando quanto sopra per essere autorizzato a rinunciare ad inventariare il carroponte ma con abbandono definitivo, senza restituzione alla società debitrice e quindi senza che i creditori possano iniziare azioni esecutive e cautelari in deroga all'art. 150 CCII? Grazie
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              04/10/2025 13:26

              RE: RE: RE: RE: RE: Abbandono beni

              Dal momento che il proprietario dell'immobile da restituire è, come lei dice, "disposto a smaltire il carroponte a sue spese", diventa superfluo il ricorso alla non inventariazione; al contrario, converrebbe acquisire all'attivo il carroponte e fare una richiesta al giudice, in mancanza del comitato dei creditori, di essere autorizzato a definire transattivamente la questione della locazione dell'immobile e della liberazione del locale dal carroponte, recedendo dal contratto di locazione, senza pagamento di indennità e accettazione da parte del locatore della consegna dell'immobile nelle condizioni in cui si trova, compreso il carroponte, che il locatore si impegna a smantellare a sue spese, allegando la perizia sul valore nullo del carroponte.
              Zucchetti SG srl
      • Fabrizio Condemi

        REGGIO CALABRIA (RC)
        01/11/2025 10:18

        RE: RE: Abbandono beni

        Salve, mi aggancio a questo tema poichè nel mio fallimento datato di cui sono il terzo curatore (2005) ho ricevuto due beni immobili, uno venduto e l'altro dopo vari tentativi è rimasto privo di offerte. Il GD giustamente spinge per una chiusura della procedura e abbandono dei beni. Mi chiedo, visto che il socio fallito della sas è deceduto e molti creditori sono scomparsi o estinti, quale sia la procedura pratica da seguire alla luce dell'art. 104 ter poichè pec e indirizzi fisici dei creditori possono non esistere più? non c'è CdC, inoltre non essendoci più il fallito, quale può essere l'atteggiamento più consono da adottare. La Legge è chiara ma la messa in pratica può diventare complessa. Mi piacerebbe sapere se avete avuto casi simili e conoscere la prassi migliore da adottare. Grazie mille
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          02/11/2025 18:23

          RE: RE: RE: Abbandono beni

          L'art. 104 ter, comma 8, l. fall. dispone che "Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'art. 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore".
          Alla mancanza del comitato dei creditori è agevole sopperire con i poteri sostitutivi del giudice delegato, come previsto dal comma 4 dell'art. 41 l. fall.. Alla mancanza o perdita delle Pec dei creditori sopperisce il comma 2 dell'art. 31-bis l. fall. per il quale " Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria".
          Una volta svolta l'operazione di dismissione del bene antieconomico, la disponibilità dello stesso ritorna al fallito, che la riacquista insieme alla proprietà che non aveva mai perduto, divenendone nuovamente proprietario pieno che può liberamente disporre del bene non più acquisito al patrimonio fallimentare. Sembrerebbe di capire che nel caso il bene in questione appartenesse al socio accomandatario fallito e anche deceduto; se è così la disponibilità del bene dismesso ritorna nell'asse ereditario cui appartiene la titolarità dell'immobile e si applicheranno le regole ordinarie della successione, con la possibilità di aprire una procedura di eredità giacente qualora nessuno dei chiamati all'eredità del socio defunti accetti, ma queste sono attività che non riguardano il curatore dl fallimento , il quale, con la comunicazione ai creditori dellavvenuta dismissione, ha esaurito la sua attività riguardo al bene in questione.
          Zucchetti SG srl