Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

insinuazione credito CTU- prededuzione

  • Loretta Zannoni

    Faenza (RA)
    23/03/2026 09:26

    insinuazione credito CTU- prededuzione

    La procedura ha promosso una azione revocatoria, comma 1, art. 67 L.F. per la quale è stato necessario nel corso dell'istruttoria disporre una CTU estimativa del valore degli immobili oggetto di revocatoria.
    Il Tribunale ha accolto la domanda di revocatoria condannando la controparte alla restituzione degli immobili e ponendo a carico della soccombente tutte le spese della causa compreso il compenso del CTU.
    Non avendo il soccombente provveduto al pagamento del compenso il CTU presenta domanda di insinuazione nella procedura chiedendo di essere ammesso in prededuzione privilegiata, in quanto ausiliario del Giudice, " le parti sono sempre e comunque solidalmente responsabili del pagamento delle spettanze del CTU anche dopo che la controversia sia stata decisa con sentenza sia definitiva che non ancora passata in giudicato, a prescindere dalla ripartizione di tali spese nella stessa stabilita, quand'anche tale ripartizione sia differente da quella in precedenza adottata nel decreto di liquidazione emesso dal Giudice."
    E' corretto riconoscere la prededuzione privilegiata oppure va riconosciuta prededuzione in chirografo?
    Ringrazio anticipatamente ed invio cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/03/2026 10:34

      RE: insinuazione credito CTU- prededuzione

      E' principio consolidato che l'obbligo di pagare il compenso per la prestazione eseguita dal consulente d'ufficio ha natura solidal, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti , di modo che il CTU che abbia inutilmente chiesto il dovuto in base al provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso può esigerne il pagamento solidale dalle altre parti del giudizio a prescindere dalla diversa ripartizione della spesa contenuta nella sentenza che ha definito il giudizio stesso, salvi i rapporti interni. (Cass. 9/02/2018, n. 3239; Cass. 12/11/2015, n. 23133; Cass. 8/11/2013, n. 25179; ecc.).
      Alla luce di questo principio il CTU ha diritto ad insinuarsi al passivo del fallimento vincitore della causa revocatoria (che poi, una volta pagato, potrà agire in regresso nei confronti del soccombente condannato al pagamento delle spese) e può chiedere al collocazione in prededuzione visto che si tratta di fallimento (e non di liquidazione giudiziale) nel quale, a norma del secondo comma dell'art. 111 l. fall., sono prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura. Nell'ambito delle prededuzioni il credito ha natura privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c., avendo il CTU prestato una attività di carattere professionale.
      Zucchetti SG srl
      • Loretta Zannoni

        Faenza (RA)
        23/03/2026 15:31

        RE: RE: insinuazione credito CTU- prededuzione

        Ringrazio per la sollecita risposta.
        Saluti