Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

IMU e prededuzione

  • Davide Grasselli

    Reggio Emilia (RE)
    12/10/2021 14:25

    IMU e prededuzione

    Spettabile Zucchetti, chiedevo il Vostro parere sul seguente caso.
    Il valore su cui il Comune calcola l'IMU relativa ad un terreno edificabile è pari ad euro 970.000. Lo stesso aveva un valore di perizia, redatta dal perito della procedura pari ad euro 380.000, ed è stato venduto ad euro 230.000. Ora, per evitare un contenzioso, mi sono accordato con il Comune per il calcolo dell'IMU su una base imponibile pari ad euro 500.000. Questa sarebbe a mio modo vedere una transazione ma mi chiedo che titolarità abbia il Comitato dei Creditori di autorizzare una transazione che riguarda soggetti terzi (Comune e fallimento su un bene specifico) mentre, allo stesso modo, lo stesso creditore ipotecario non avrebbe legittimità ad esprimere un proprio parere. Eventualmente potrebbe proporre reclamo in sede di riparto parziale ma mi sembra che mi stia sfuggendo qualcosa. Vi ringrazio. Saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/10/2021 20:01

      RE: IMU e prededuzione

      L'accordo intercorso con il Comune, che, attraverso la determinazione del valore del terreno, ha portato alla determinazione del credito dello stesso Comune verso il fallimento è sicuramente una transazione in quanto, come lei giustamente ricorda, è servito ad evitare un contenzioso tra posizioni contrapposte. Le transazi0ni effettuate del curatore vanno autorizzate dal comitato dei creditori e vanno preventivamente comunicate al giudice delegato, giusto il disposto dell'art. 35 l. fall.. Il comitato dei creditori è l'organo che rappresenta i creditori per cui non capiamo cosa intende quando si chiede quale "titolarità abbia il Comitato dei Creditori di autorizzare una transazione che riguarda soggetti terzi (Comune e fallimento su un bene specifico)"; la titolarità, o meglio la legittimazione gli viene dalla legge che ha ritenuto che atti di particolare importanza del curatore siano autorizzati dall'organo rappresentativo della massa dei creditori, posto che questo è l'interesse primario che deve guidare l'operato del curatore.
      Eguale legittimazione non è riconosciuta al creditore ipotecario sul bene, anche se questi può subire un pregiudizio dall'atto transattivo effettuato dal curatore, ma proprio per questo il legislatore ha richiesto l'autorizzazione del comitato dei creditori, in modo da valutare l'interesse collettivo della massa, prevalente su quello del singolo, da cui discende che gli effetti dell'atto transattivo è legalmente compiuto dagli organi della procedura siano opponibili anche al creditore ipotecario, come al fallito in caso di revoca del fallimento.
      Zucchetti SG srl