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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Legge fallimentare - intervento di terzi
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Domenico Mauro Alloro
IMPERIA19/05/2023 16:12Legge fallimentare - intervento di terzi
Buongiorno,
Un fallimento dovrebbe incassare una somma relativa ad un "Programma Operativo Fondo sociale Europeo - REGIONE LIGURIA 2014-2020", di € 11.000 circa.
Le modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi approvate con DGR 937 del 06/11/2019, che regolano le operazioni finanziate nell'ambito del suddetto Programma Operativo, stabiliscono al paragrafo "Circuito finanziario Regione/Soggetti attuatori e Organismo Intermedio (ALFA)/Soggetti attuatori" che per l'erogazione del finanziamento pubblico è necessaria la regolarità del DURC al momento di ciascuna erogazione. Inoltre, prevedono anche che: "In caso di DURC irregolare, è previsto l'istituto dell'intervento sostitutivo dell'Amministrazione richiedente (l'Ente gestore del fondo), che ha l'obbligo di versare, in tutto o in parte, direttamente agli Istituti INPS, INAIL e Casse edili le somme dovute"
Nel nostro caso l'Inps è insinuata per € 3.000 circa per contributi Gestione Separata per cui, allo stato, non può rilasciare il DURC regolare, mentre INAIL e Cassa Edile non sono insinuate.
Se l'Ente gestore di tale fondo applicasse il previsto "intervento sostitutivo", di fatto l'INPS verrebbe soddisfatto in precedenza (non dal fallimento, ma per intervento di terzi) rispetto ad altri creditori con grado di privilegio anteriore. Ovviamente l'INPS dovrebbe poi rinunciare alla propria insinuazione.
Una eventuale compensazione (come sopra prospettata), comporterebbe un ulteriore attivo per la massa di circa € 8.000, che consentirebbe di pagare in parte i professionisti insinuati per circa il 30% (che in mancanza resterebbero totalmente insoddisfatti) per cui la massa ne avrebbe un indubbio vantaggio, ma si potrebbe intravedere la violazione della par condicio creditorum se si considera che i crediti professionali devono essere pagati prima dell'INPS-Contributi Gestione Separata.
Ritenendo che l'Ente erogatore non possa derogare alle proprie specifiche disposizioni di cui alle Modalità Operative sopra richiamate, mi domando se, essendo il pagamento (l'intervento sostitutivo) effettuato da terzi rispetto al fallimento, non determini alcuna violazione alla par condicio, essendo dimostrabile che l'intervento del terzo non sarebbe effettuato con somme fornite dal fallito (nel senso che senza il DURC, il contributo verrebbe revocato), oppure se la legge fallimentare possa consentire la prospettata presunta violazione della par condicio in considerazione del vantaggio che ne avrebbe la Massa e se il Giudice Delegato o il Tribunale, possano o meno autorizzare detta deroga sempre in virtù del vantaggio per la Massa.
Ed infine se risultano precedenti.
Grazie
Mauro Alloro - Imperia-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/05/2023 08:45RE: Legge fallimentare - intervento di terzi
L'intervento sostitutivo del terzo non altera la par condicio né ,'ordine di graduazione dei privilegi proprio perché effettuato da terzo con denaro proprio e per previsione di legge; inoltre il terzo, effettuato il pagamento, si surroga nella posizione dei creditori originari, per cui per il fallimento nulla cambia dal lato passivo ma tale operazione consente di supplire alla mancanza del Durc e avere il contributo previsto.
Zucchetti SG Srl
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