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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Riparto finale fallimento
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Flavia Morazzi
Pontelongo (PD)24/06/2026 14:09Riparto finale fallimento
Buongiorno,
in un fallimento nel quale sono curatore sono stati effettuati riparti che hanno consentito il pagamento del 70% del credito vantato dai lavoratori. Successivamente al riparto parziale sono intervenute nuove ammissioni al passivo (dipendenti che precedentemente non potevano essere ammessi al passivo).
Ora in sede di riparto finale è corretto effettuare il pagamento del 70% delle nuove ammissioni e successivamente con le restanti somme pagare una ulteriore percentuale a tutti i dipendenti? Il dubbio è se i dipendenti ammessi tardivamente partecipano solo ai nuovi riparti nella percentuale che spetta a tutti i dipendenti (esempio 5%) oppure se è necessario prima pagare il 70% ai dipendenti ammessi tardivamente.
Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/06/2026 19:14RE: Riparto finale fallimento
La fattispecie da lei rappresentata è regolamentata dall'art. 112 l. fall., che così recita: "I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili".
Questa norma, come si vede, detta una regola generale secondo cui i creditori ammessi tardivamente al passivo possono partecipare solo ai riparti dell'attivo posteriori al provvedimento definitivo dell'ammissione e possono percepire solo la percentuale che i creditori di pari grado percepiscono nello stesso riparto, ma a questa regola pone due eccezioni: una in favore dei creditori muniti di titolo di prelazione (ipotecari, pignoratizi e privilegiati) e l'altra in favore dei chirografari che si sono insinuati tardivamente per causa a loro non imputabile.
Tutti i creditori ammessi tardivamente possono quindi percepire anche le quote che sarebbero loro spettate nei precedenti riparti, con la differenza che i crediti ammessi in via tardiva, se preferenziali, vanno esaminati nel primo riparto successivo all'ammissione e vanno considerati, in un primo momento, autonomamente, per attribuire ad essi la quota eventualmente assegnata ai creditori di pari grado nei riparti precedenti all'insinuazione tardiva, e poi vanno inseriti, per la parte residua, nel riparto in corso nel grado di competenza. Lo stesso sistema va seguito per i crediti chirografari qualora, però, il ritardo non sia imputabile al creditore, altrimenti (in caso di ritardo imputabile) perdono quanto eventualmente attribuito agli altri chirografari nei precedenti riparti e vanno inseriti per intero nel riparto in corso tra i chirografari.
Nel suo caso si tratta di creditori tardivi privilegiati in quanto dipendenti subordinati, per cui ad essi va prima riconosciuto il 70% dei loro crediti, che è la quota già attribuita agli altri dipendenti in uno più precedenti riparti, e poi essi partecipano, unitamente agli altri dipendenti, alla distribuzione di ciò che rimane, indipendentemente da ogni valutazione circa la colpevolezza del ristardo.
Zucchetti SG srl
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