Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

È possibile abbandonare/ rinunciare alla vendita di un immobile per acclarata non convenienza

  • Leonardo Quagliata

    ROMA
    01/05/2025 22:34

    È possibile abbandonare/ rinunciare alla vendita di un immobile per acclarata non convenienza

    Se dopo plurimi tentativi di vendita competitiva, sino a tentare la vendita a offerte libere, l'immobile resta invenduto, mentre il suo possesso determina la maturazione di onerose spese di manutenzione e, in genere, di gestione (ad esempio, IMU, oneri condominiali, ecc.), è possibile per il liquidatore giudiziale di un concordato preventivo liquidatorio di una società (proprietaria per l'appunto di detto immobile) rinunciare alla vendita dell'immobile e così evitare la maturazione di ulteriori oneri e correlate responsabilità. In caso affermativo, quale è la procedura da seguire? Avete al riguardo riferimenti giurisprudenziali?
    Grazie per l'aiuto.
    Saluti
    Leonardo Quagliata
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/05/2025 09:17

      RE: È possibile abbandonare/ rinunciare alla vendita di un immobile per acclarata non convenienza

      Né l'art. 182 l. fall., né l'art. 114 c.c.i.i. richiamano espressamente la norma di cui all'art. 104ter, comma 8, l. fall. o di cui all'art. 213, comma 2, c.c.i.i., che consentono al curatore di dismettere i beni acquisiti alla procedura per chiara inconvenienza. Tuttavia, considerato che il liquidatore nel concordato preventivo con cessione di beni è l'organo preposto alla gestione della liquidazione e che entrambe le norme citate dispongono che le regole sulla vendita si applicano a tutte le forme di concordato, non vediamo ostacoli a che il liquidatore dismetta un bene qualora ritenga, seguendo le disposizioni di cui all'art. 104ter comma 8 l. fall. o di cui all'art. 213, comma 2 c.c.i.i., che la sua conservazione e liquidazione non sia più conveniente.
      Zucchetti SG srl