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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Privilegio ex art. 2764 c.c.
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Marcella Iannopoli
Crotone20/04/2024 08:28Privilegio ex art. 2764 c.c.
Buongiorno,
approfitto del vostro utile e prezioso contributo per sottoporre il seguente quesito, sto esaminando le domande di insinuazioni pervenute in una Liquidazione Giudiziale.
Una delle domande contiene la richiesta la richiesta ex art. 2764 c.c. per canoni di locazione pregressi, preciso che l'immobile era stato oggetto di consegna già quattro anni fa prima dell'intervenuta Liquidazione Giudiziale, l'istante chiede altresì sempre in privilegio anche i danni arrecati all'immobile sulla scorta di una CTU, che descrive e quantifica i danni, ottenuta con ricorso ex art. 696 c.p.c. e per il quale non è seguito un giudizio di merito di effettiva condanna.
La società all'epoca era sottoposta a misura cautelare con amministrazione giudiziaria e oggi, dopo la revoca della stessa è stata posta in Liquidazione Giudiziale.
In base al mio convincimento, ritengo che la richiesta di privilegio per i canoni sia da degradare a chirografo in considerazione del contratto di locazione già risolto da tempo ed in virtù della mancata indicazione dei beni su cui soddisfare il privilegio speciale.
La C. T.U. ottenuta ex art. 696 c.p.c. è opponibile alla Liquidazione Giudiziale non essendo stata parte del procedimento? L'importo indicato va ammesso ? Il giudizio di merito non è stato iniziato, almeno non vi è stata produzione di sentenza da parte del soggetto insinuato, l'importo richiesto è consistente e tra l'altro chiesto in privilegio.
Ora sono a chiedervi, se secondo voi sussiste il privilegio nel primo caso e se quanto richiesto con la CTU debba essere ammesso e se si se vada in privilegio.
Grazie
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Zucchetti SG
Vicenza22/04/2024 16:45RE: Privilegio ex art. 2764 c.c.
Quanto al privilegio del credito per canoni ha ragione ad escluderlo. Oltre al motivo della mancata indicazione dei beni su cui esercitarlo, richiesta dall'art. 201 comma 3, lett. d) per i privilgi speciali, va aggiunto che il privilegio di cui all'art. 2764 c.c., oltre ad essere speciale, è anche possessuale in quanto è condizionato dalla particolare situazione locale, costituita dalla permanenza delle cose gravate nell'immobile locato, o nelle sue dipendenze se riferito ai frutti. Nel caso l'immobile dato in locazione è stato restituito e quindi i beni che in essi si trovavano o sono stati asportati prima della restituzione (come è presumibile) o si sono confusi con quelli del proprietario; di conseguenza, modificata la situazione locale richiesta come presupposto per l'esercizio del privilegio, quest'ultimo si estingue. Per la verità il comma settimo dell'art. 2764 consente al locatore (sia di immobile urbano che di fondo rustico) di conservare il privilegio sugli invecta et illata anche dopo dalla loro rimozione avvenuta senza il suo consenso, "purchè ne domandi il sequestro, nei modi stabiliti dal codice di procedura civile per il sequestro conservativo, entro..." brevissimi termini, che la norma elenca, fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede, ma non è questa la situazione da lei rappresentata e non vi è prova di un sequestro.
Ed ancora va sottolineato che l'immobile è stato restituito quattro anni prima dell'apertura della liquidazione giudiziale per cui per i canoni scaduti oltre cinque anni prima della presentazione della domanda di insinuazione potrebbe essere eccepita la prescrizione di cui all'art. 2948, n. 3 c.c.; in ogni caso, ritornando al privilegio di cui all'art. 2764 c.c. questo assiste i crediti dell'anno in corso e dell'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale, per cui i canoni non compresi in questo periodo, comunque non sono coperti dal privilegio.
Quanto all'accertamento tecnico preventivo questo apre una fase cautelare preventiva perché il provvedimento che ammette l'accertamento tecnico preventivo è connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità, come risulta dall'art. 698 c.p.c., (Cass. 09/08/2022, n. 24490) sicchè è da ritenere che in mancanza di fissazione di un termine per l'inizio del giudizio di merito, debba valere il termine il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui all'art. 669-octies cpc, il cui mancato rispetto rende l'ATP tamquam non esset; di conseguenza la domanda fondata su detto accertamento va respinta per mancanza di prova del danno che sarebbe stato accertato. In subordine, per il caso non si ritenesse applicabile alla specie il termine di cui al citato art. 669-octies cpc, manca ogni prova circa la ritualità dell'espletamento dell'ATP, per cui di esso non può tenersi conto nel giudizio di verifica, ove il credito per danni deve essere documentato nella fase sommaria avanti al giudice delegato e comunque provato nella eventuale opposizione allo stato passivo.
Zucchetti SG srl
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