Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Fallimento fideiussore - Fidejussione specifica a garanzia di mutuo ipotecario contratto da una società controllata

  • Gianandrea Facchini

    Ravenna
    08/12/2022 10:09

    Fallimento fideiussore - Fidejussione specifica a garanzia di mutuo ipotecario contratto da una società controllata

    Buongiorno,
    una società S.r.l. fallita, di cui sono curatore, aveva rilasciato, ante fallimento, ad una banca fideiussione specifica a garanzia del mutuo fondiario contratto da una società controllata. La banca ha poi ceduto il credito ad una società S.r.l. SPV la quale ha presentato domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento chiedendo l'ammissione in chirografo delle rate insolute e di quelle a scadere, avendo risolto il contratto di mutuo fondiario in considerazione del perdurante inadempimento da parte della società controllata debitrice. L'istante precisa che la fideiussione specifica sarebbe correttamente da intendersi come garanzia autonoma a prima domanda e che non si tratta di una fideiussione omnibus e che non si riferisce a rapporti bancari a tempo indeterminato.
    Il contratto di fideiussione è stato sciolto dal sottoscritto curatore ai sensi dell'art. 72 l.f. a far data dalla dichiarazione di fallimento ed il provvedimento è stato notificato a mezzo pec al creditore il quale non ha presentato reclamo ai sensi dell'art. 26 l.f.
    Si chiede se in sede di esame dello stato passivo il credito debba essere ammesso solo per le rate scadute alla data di fallimento, escludendo, quindi, le rate a scadere.
    Si chiede, infine, se c'è giurisprudenza in merito.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/12/2022 19:59

      RE: Fallimento fideiussore - Fidejussione specifica a garanzia di mutuo ipotecario contratto da una società controllata

      E' pacifico che il fallimento della srl risponda dei debiti per inadempimento del soggetto garantito maturati fino al momento del fallimento, e quindi, come lei riconosce, risponda delle rate scadute e non pagate fino a quel momento.
      Essendo la fideiussione rilasciata a garanzia di un mutuo specifico non vediamo la pertinenza del richiamo alla fideiussione omnibus, anche se solo per escluderla. Per dire se si tratta di fideiussione o di garanzia autonoma bisognerebbe conoscere il contenuto del contratto in quanto la differenza, secondo costante giurisprudenza consiste nel fatto che "Mentre la fideiussione è volta a tutelare l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui, il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa, proprio perché non rivolta al pagamento del debito principale, quanto a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata. Contemporaneamente, la prestazione cui è tenuto il garante è diversa da quella cui è tenuto l'obbligato principale (autonomia del contratto autonomo rispetto all'obbligazione principale). L'inserimento nel contratto dell'espressione a prima richiesta e senza eccezioni, infine, dovrebbe orientare l'interprete verso la stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, il quale comporta di regola la non applicabilità dell'articolo 1957 del Cc e si caratterizza per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, ferma restando l'esperibilità dell'exceptio doli" (in termini, Cass. 03/11/2021, n.31313).
      Questa differenza diventa importante nella fattispecie perchè, se si tratta di garanzia autonoma, intervenuto il fallimento e lo scioglimento del contratto da parte del curatore ai sensi dell'art. 72 l. fall. (come nella specie) scatta l'obbligo della garanzia predeterminata di indennizzare il creditore essendosi verificato l'inadempimento, per cui anche le rate future dovrebbero essere ammesse al passivo, salvo rivalsa.
      Se, invece si tratta di fideiussione, si deve partire dalla premessa che non trova applicazione il secondo comma dell'art. 55 l. fall. perché, in tal caso, si sta parlando del fallimento del fideiussore e la fideiussione è accessoria (seppur solidale) al debito principale che viene a scadenza alle date convenzionate e la fideiussione non scatta ove i pagamenti vengano effettuati, altrimenti il fideiussore verrebbe a rispondere dell'intero debito che il debitore principale può continuare a pagare ratealmente. Avendo però nel caso, la banca risolto il contratto di mutuo a causa del perdurante inadempimento da parte della società controllata debitrice ed essendosi , a sua volta il curatore sciolto dal contratto con effetto ex tunc alla data di dichiarazione di fallimento, si tratta di vedere quando il credito per le rate future è diventato attuale con la risoluzione del contratto; ossi se la risoluzione è intervenuta prima della dichiarazione di fallimento, della srl, questo risponde dell'intero debito, nel mentre se la risoluzione è intervenuta dopo tale data, quando, cioè il contratto fideiussorio non era più in vita a seguito dello scioglimento, il fallimento risponde solo delle rate scadute al momento della dichiarazione.
      Zucchetti SG srl
      • Gianandrea Facchini

        Ravenna
        09/12/2022 21:05

        RE: RE: Fallimento fideiussore - Fidejussione specifica a garanzia di mutuo ipotecario contratto da una società controllata

        Buonasera,
        Vi ringrazio per la risposta.
        Per completezza d'informazione preciso che il fallimento è stato dichiarato con sentenza emessa in data 30 marzo 2022, depositata in data 11 aprile 2022, e la comunicazione al Fallimento della risoluzione del contratto di mutuo fondiario è avvenuta successivamente in data 28 aprile 2022, mentre il provvedimento del Giudice Delegato di scioglimento del contrato è stato emesso in data 23/11/2022.
        Pertanto, in base alla Vs. risposta, Vi chiedo conferma che il fallimento risponde solo delle rate scadute al momento della dichiarazione di fallimento.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          12/12/2022 11:30

          RE: RE: RE: Fallimento fideiussore - Fidejussione specifica a garanzia di mutuo ipotecario contratto da una società controllata

          Esatto, se il rapporto intervenuto è configurabile quale fideiussione.
          Zucchetti Sg srl