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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
chiusura del Fallimento
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Amedeo Pomponio
Roma28/01/2026 15:31chiusura del Fallimento
E' possibile la chiusura del fallimento con pendenza di giudizi ex art. 118 l.F. anche ove non è stato effettuato alcun riparto essendo la procedura totalmente priva di fondi -
Zucchetti Software Giuridico srl
31/01/2026 09:19RE: chiusura del Fallimento
L'articolo 118 stabilisce che la chiusura del fallimento non è impedita dalla presenza di giudizi pendenti nel caso di cui al numero 3 del medesimo articolo il quale contempla l'ipotesi di computer ripartizione finale dell'attivo. Così interpretata la disposizione, la chiusura del fallimento pur in presenza di dipendenti sarebbe possibile soltanto nei casi in cui un precedente attivo sia stato già oggetto di ripartizione virgola e non anche quando nessun attivo sia stato ripartito perché non acquisito, e dunque la chiusura per liti pendenti non sarebbe ammissibile nei casi di cui all'articolo 118 numero 4.
Secondo un orientamento più rigoroso, dunque, è possibile, in caso di attivo mancante o insufficiente, procedere alla chiusura del fallimento, atteso che:
- non lo consente il dato normativo, non avendo il legislatore inteso rinviare alla fattispecie regolata dall'art. 118 n. 4 l.f.;
tale impostazione è confermata dall'art. 234 CCII, che consente la chiusura anticipata nei soli casi di cui alla lett. c) (chiusura con riparto) con esclusione dei casi di cui alla lla lett. d) (chiusura senza riparto);
- l'orientamento che consente la definizione anticipata pure in caso di indisponibilità di somme necessarie alla copertura delle spese di procedura maturate e maturande e dei costi delle liti pendenti non tiene conto della previsione che impone l'accantonamento delle relative somme da parte del curatore.
Una tesi intermedia, osservando che la norma non richiede la disponibilità di somme accantonabili ma solo un avvenuto riparto, ritiene possibile la chiusura anticipata della procedura quando il curatore, pur quando non essendo in grado di eseguire un riparto, possa perlomeno disporre della liquidità necessaria a sostenere i costi sopra indicati.
Gli argomenti spesi a sostegno dell'orientamento estensivo alla chiusura anticipata anche in ipotesi di assenza di attivo (che ci sentiamo di preferire) risultano i seguenti:
- la disciplina sull'anticipata definizione delle procedure di fallimento, nell'affermare che la chiusura "per compiuta ripartizione finale dell'attivo" (ex art. 118 n. 3 l.f. e art. 234 co. 1 lett. c CCII) non è impedita dalla pendenza di liti attive, si limita a prescrivere al curatore un'attenta e rigorosa valutazione sulle concrete prospettive dei giudizi in corso - atteso che, in caso di prognosi negativa, essi andrebbero subito rinunciati per consentire la definitiva conclusione delle attività concorsuali - ma non postula affatto che un attivo un riparto sia già possibile per la soddisfazione parziale dei creditori concorsuali;
- l'art. 118 co. 2 l.f., ultimo periodo, nell'affermare che, in caso di chiusura anticipata, il beneficio dell'esdebitazione può essere ottenuto dal debitore anche oltre l'anno dal decreto di chiusura quando la condizione ostativa prevista dall'art. 142 co. 2 l.f. (assenza di soddisfazione anche parziale dei crediti concorsuali) sia venuta meno per effetto dei riparti supplementari, certificherebbe la possibilità di ricorrere all'istituto in esame anche in mancanza di preventivo riparto.
- la chiusura per mancanza di attivo di cui al n. 4 dell'art. 118 va intesa anche dal punto di vista prospettico, sicché, simmetricamente, la chiusura di cui al n. 3 ricorrerebbe non solo nei casi di ripartizione avvenuta, ma anche in quelli di ripartizione prefigurabile all'esito dei giudizi pendenti
Da ultimo, l'interpretazione estensiva è stata recepita dal legislatore, che con l'art. 38 D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 ha modificato l'art. 234 prevedendo che la chiusura anticipata è possibile non solo nei casi di avvenuto riparto ma anche laddove nessun riparto sia stato eseguito.
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