Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

surroga inps

  • Marilena Ciarcia

    VELLETRI (RM)
    06/02/2014 22:10

    surroga inps

    Classificazione:
    In sede di riparto vengo a conoscenza che l'inps ha pagato al dipendente il tfr. L'inps non ha formalmente presentato un'istanza di surroga ex art 115 l.f ma ha semplicemente comunicato al curatore di avere erogato la somma alla dipendente (tfr piu' interessi). Tale comunicazione vale come surroga oppure no?

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    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/02/2014 19:13

      RE: surroga inps

      Il secondo comma dell'art. 115 stabilisce che "Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore".
      La norma, come si vede, non chiede una forma domanda di sostituzione al creditore, anche se la sottende, ma sicuramente non richiede alcuna formalità, per cui anche la sola comunicazione che legittima la surroga potrebbe valere come richiesta di essere surrogati.
      Dalla stessa norma si arguisce però che è necessaria la prova dell'avvenuta cessione, e, implicitamente, dell'avveramento delle condizioni che legittimano la surroga. La semplice comunicazione di aver pagato ai dipendenti il TFR non contiene alcuna prova che ciò sia avvenuto, per cui, prima di pagare i lavoratori (presumendo che l'Inps non faccia false comunicazioni del genere, è meglio essere prudenti), faccia qualche accertamento, anche presso gli stessi dipendenti per sapere se è vero quanto comunicato dall'ente. Se ha conferma, a nostro parare la quota spettante ai dipendenti e anticipata dall'Inps, può essere data a questo ente.
      Zucchetti SG Srl
      • Marilena Ciarcia

        VELLETRI (RM)
        10/02/2014 08:52

        RE: RE: surroga inps

        Grazie.
        preciso che il fallimento e' del 2011.
        Inoltre devo surrogare l'inps per la somma relativa al TFR (come ammissione allo stato passivo) oppure per l'importo pagato dall'INPS (tfr + rivalutazione ed interessi)?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          10/02/2014 20:53

          RE: RE: RE: surroga inps

          Il meccanismo è che la procedura non subisca alcun danno , né alcun vantaggio dall'anticipazione dell'Inps, per cui la surroga dello stesso non può essere superiore a quanto ammesso e riconosciuto al passivo in favore dei creditori, ove, peraltro, dovrebbero essere stati riconosciuti anche rivalutazione e interessi.
          Zucchetti Sg srl
          • Chiara Barzelloni

            mondovì (CN)
            01/03/2016 11:28

            RE: RE: RE: RE: surroga inps

            Buongiorno,
            mi collego a questa vecchia discussione per chiedere un chiarimento.
            Il dipendente nella propria domanda di ammissione al passivo non ha richiesto interessi e rivalutazione monetaria e quindi è stato ammesso per il solo importo relativo al TFR (es. ammesso per 5). Ora l'INPS chiede la surroga per un importo maggiore in quanto conteggia anche interessi e rivalutazione monetaria (es. richiesta per 6). Come mi comporto?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              01/03/2016 20:19

              RE: RE: RE: RE: RE: surroga inps

              La soluzione non è agevole. Il principio di fondo è che sui crediti di lavoro rivalutazione e interessi debbono essere liquidati d'ufficio dal giudice, anche in mancanza di una specifica domanda. Da questa premessa però si ricavano conseguenze diverse o nel senso che all'eventuale omessa pronuncia- che equivale a rigetto- il richiedente può ovviare soltanto con l'opposizione allo stato passivo, ovvero che, comunque, in sede di riparto il curatore dovrebbe corrispondere comunque anche rivalutazione einteressi, proprio perché dovuti d'ufficio. E' evidente che la soluzione che si dà si riversa sulla questione da lei proposta; posto, infatti che la surroga deve essere indifferente per la massa nel senso che non deve aggravre la posizione del fallimento, se si segue la prima linea l'Inps non può chiedere la rivalutazione e gli interessi che neanche il dipendente poteva più chiedere non avendo proposto opposizione; se invece si segue la seconda linea l'I)nps può chiedere ciò che ha effettivamente corrisposto, visto che comunque quell'importo sarebbe stato dato al dipendente.
              Noi preferiamo la prima alternativa perché il non provvedere quando il giudice può farlo d'ufficio equivale a rigetto e contro il rigetto, anche se in qualche modo implicito, l'unica arma a disposizione del creditore è l'opposizione.
              Zucchetti SG srl
            • Cinzia Cioni

              PRATO
              02/08/2019 16:17

              RE: RE: RE: RE: RE: surroga inps

              Buonasera,
              mi trovo ad analizzare le seguente situazione:
              un dipendente si insinua allo stato passivo chiedendo il proprio credito al NETTO delle ritenute IRPEF. Seguendo il principio della domanda il dipendente viene ammesso per quanto richiesto.
              L'inps, per errore, paga il dipendente tramite il fondo di garanzia al netto delle ritenute calcolate sull'importo LORDO e versa all'erario le medesime ritenute, corrispondendo in definitiva una somma maggiore rispetto a quella per la quale il dipendente era stato ammesso.
              L'inps fa domanda al fallimento di surroga della maggior somma corrisposta al lavoratore e sostiene che, non avendo il curatore contestato quanto richiesto dall'istituto nella suddetta surroga nel termine di 60 giorni, tali somme sono dovute all'inps.
              Sinceramente non ho trovato alcuna normativa che fa riferimento ad un presunto termine perentorio entro cui contestare la surroga inps.
              A mio avviso, essendo divenuto definitivo lo stato passivo e decorso anche il termine per le tardive, l'inps non ha altri strumenti che richiedere una ripetizione al dipendente.
              E' corretto?
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                26/08/2019 09:21

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: surroga inps

                Neanche noi riusciamo a capire da dove l'Inps tragga il termine di 60 giorni per la contestazione circa la surroga e da dove derivi la perentorietà dello stesso.
                Piuttosto, non ci spiega cosa abbia fatto lei come curatore a seguito della domanda di surroga. Ha provveduto alla rettifica dello stato passivo, come prescrive il secondo comma dell'art.115? e, in caso positivo, in quali termini ha provveduto' ha ammesso l'intero credito dell'Inps?
                Il punto imprescindibile è che il fallimento è tenuto a sborsare la somma per la quale il lavoratore è stato ammesso al passivo e, in caso di anticipazione e surroga dell'Inps questo importo non può essere aumentato, ma solo diversamente distribuito nel senso che in una parte del credito del dipendente suvbentra l'ente, ma il totale deve dare quello iniziale per il quale il creditore era stato ammesso al passivo, per cui s el'Inps aha errato, non può chiedere al fallimento la maggior somma che erroneamente ha corrisposto. Se lei, come curatore ha già effettuato la rettifica dello stato passivo, come prescrive il secondo comma dell'art. 115 l.f., ammettendo l'Inps per l'importo richiesto, dovrebbe procedere ad una nuova rettifica, anche se non troviamo precedenti in materia di rettifica della rettifica

                Zucchetti SG srl
                • Cinzia Cioni

                  PRATO
                  02/09/2019 16:56

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: surroga inps

                  Ringrazio per la cortese risposta. Preciso che la rettifica dello stato passivo non è stata ancora effettuata in attesa di ricevere le richieste di surroga per tutti i dipendenti insinuati.
    • Fabrizio Tagliabracci

      Mestre (VE)
      14/03/2019 18:34

      RE: surroga inps

      Ma quindi non è necessario che l'INPS presenti una domanda di rettifica dello stato passivo ex art.115 L.F.? HO un fallimento dove l'INPS ha pagato i TFR ma la domanda è arrivata solo per un dipendente e non per tutti gli altri. Posso procedere ugualmente alla rettifica dell stato passivo e chiudere il fallimento?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        15/03/2019 19:41

        RE: RE: surroga inps

        Come abbiamo detto nella prima risposta non è necessaria una formale domanda di rettifica o di surroga da parte dell'Inps in quanto è sufficiente che l'ente dimostri la volontà di voler partecipare al fallimento al posto del dipendente al quale ha anticipato il TFr e/o le ultime tre mensilità. Ove l'Inps rimanga addirittura assente o silente, è chiaro che non vi è una manifestazione di volontà, neanche implicita, di volersi surrogare al dipendnete e voler partecipare al concorso.
        Nel caso specifico da lei prospettato, formalmente i dipendenti, nella cui posizione l'Inps non si è surrogata benchè abbia anticipato il TFR, sono ancora creditori verso il fallimento, per cui lei non può procedere ad una rettifica dello stato passivo perché se rettifica immettendo l'Inps, darebbe per ammessa quella volontà di partecipare al concorso che l'ente non ha manifestato, se invece rettifica eliminado il corrispondente credito dei lavoratori, il fallimento ne avrebbe un arricchimento ingiustificato in quanto non pagherebbe i dipendenti né l'Inps.
        Che fare in questi casi? La cosa migliore è, da un lato, assicurarsi presso i dipendenti che effettivamente sono state loro anticipate le quote di TFR ammesse al passivo e, dall'altro, sollecitare l'Inps a surrogarsi in modo da regolarizzare la situazione. Nella permanenza della inerzia dell'Inps, va avanti pagando i dipendenti, con detrazione della quota già ricevuta dal Fondo di garanzia e se l'Inps non si surroga nonostante le sollecitazioni fatte dalla curatela si procede come appunto l'ente non ci fosse.
        Zucchetti SG srl
    • Fabrizio Condemi

      REGGIO CALABRIA (RC)
      27/03/2022 11:15

      RE: surroga inps

      Buongiorno,
      mi inserisco in questa discussione poichè non condivido i pareri da voi indicati, specificatamente nell'attività che il curatore dovrebbe fare per sapere se il dipendente sia o meno stato pagato. Premesso che da curatore che svolgo l'attività di curatore da oltre 20 anni e che, ovviamente, in moltissimi casi si agisce come suggerito contattando il dipendente ma, sia nel caso di fallimenti con molti dipendenti e molte figure, sia nel caso di inquadrare il discorso "ex lege" e non come un "suggerimento", ritengo che l'INPS debba ottemperare a quanto in maniera specifica e ben delineata viene stabilito all'art. 115 LF:
      "Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso.

      Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore"

      Ergo, nel mio caso ad esempio, l'INPS si è surrogato per decine e decine di dipendenti (ben oltre il milione e mezzo di euro) allegando solo una comunicazione e l'indicazione del credito "PRESUNTIVAMENTE" erogato. Dico presuntivamente poichè manca "la documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione", specificatamente non vi è alcuna firma del lavoratore, nemmeno la prova del bonifico effettuato può essere sufficiente poichè il curatore non conosce le coordinate bancarie del dipendente, se ha un conto cointestato, un conto di appoggio ma soprattutto il curatore NON deve (tranne nei casi "funzionali" di piccoli fallimenti, ovviamente) fare indagini, lunghe, faticose, effettuare interviste se, come è scritto chiaramente nella legge, all'inps basterebbe far sottoscrivere al dipendente l'atto di erogazione avvenuta. L'Idea che l'ente pubblico abbia facilità nel NON fare attività prevista dalla Legge e ben richiesta al cittadino comune , non mi garba assolutamente anche perchè, se il dipendente non fornisce tutta la documentazione esattamente come pretende l'INPS, lo stesso non viene ammesso alla procedura. La par conditio è sacrosanta e l'attività del curatore deve essere tutelata dalla norma, pertanto se la norma impone l'"atto recante le sottoscrizioni del cedente e del cessionario" e, come nel caso di specie, mancano le firme dei dipendenti, per me, in maniera cristallina, la surroga INPS non è ammissibile.
      Vorrei conoscere il Vs parere.
      Grazie mille
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        28/03/2022 18:01

        RE: RE: surroga inps

        Il consiglio che noi abbiamo dato nelle precedenti risposte di accertarsi presso i dipendenti se l'Inps aveva effettivamente anticipato il TFR o le ultime tre mensilità era finalizzato a superare incertezze che si erano manifestate in concreto in proposito.
        Questo consiglio di fare qualcosa in più di quanto la legge rigorosamente richiede lo abbiamo formulato anche per altre occasioni nella convinzione che il curatore, in quanto organo con finalità anche pubblicistiche, possa e debba svolgere, quando il caso lo richiede e nei limiti che circoscrivono l'ordinaria diligenza, le dovute indagini prima di definire una ammissione, anche allo scopo di evitare, come sarebbe accaduto nei casi di cui in precedenza, eventuali controversie per aver effettuato, seppur legittimamente, un pagamento ad un soggetto che già era stato pagato.
        Si tratta di consigli che poi ciascun curatore può o non seguire con riferimento al caso concreto essendo di tutta evidenza che diverso è il caso di un fallimento con pochi dipendenti ed altro quello di una procedura con numerosi dipendenti.
        Ciò detto, riteniamo doverosa una precisazione nel merito. Il secondo comma dell'art. 115 l. fall. prevede due ipotesi di sostituzione nella posizione del creditore già ammesso al passivo; una è quella della cessione del credito ammesso, che è quella regolamentata ed unica inizialmente prevista e l'altra è quella introdotta con il decreto correttivo n. 169 del 2007 che è quella della surroga. Questa può discendere dalla cessione del credito (art. 1203 c.c.) o può esere legale, come quella dell'Inps (o meglio del Fondo di Garanzia), in quanto la legge impone all'ente l'accollo del debito per TFr e ultime tre mensilità verso il dipendente e la surroga nella sua posizione una volta effettuato il pagamento. In questo caso, quindi, non vi è una cessione o un pagamento volontario che debba essere consacrato in un atto con autentica di firma, ma è sufficiente la prova dell'avvenuto pagamento, che può essere la comunicazione della quietanza del lavoratore o altra documentazione idonea allo scopo, essendo ovvio che l'Inps nel momento in cui ch9iesde di surrogarsi nella posizione del dipendente, debba fornire la prova dell'avvenuta anticipazione che costituisce il fondamento della sua pretesa.
        Quando sussiste incertezza sul punto, il curatore può rigettare la domanda o può svolgere qualche indagine in modo che il suo comportamento successivo (pagamento) sia coerente con la situazione reale.
        Zucchetti SG srl
        • Fabrizio Condemi

          REGGIO CALABRIA (RC)
          29/03/2022 08:49

          RE: RE: RE: surroga inps

          Grazie per la cortese risposta.
          Ritengo doveroso ringraziarvi per il servizio impeccabile che fornite.
          Detto ciò non mi si trova d'accordo in linea generale (e professionale) sul merito. E' chiaro ed è indubbio che esistono mille escamotage per fare bene o al meglio il lavoro del curatore, specie se sono atti o fatti di poca rilevanza. Un paio di dipendenti, anche se l'inps non ha fornito prova empirica indubbia ex lege, del pagamento, si contattano e si risolve ma, indipendentemente dal numero dei dipendenti, dalla "pratica" che deve essere posseduta da ogni curatore, pratica "di campo", è necessario fornire delle linee guida indissolubili. Nel mio caso addirittura ho dipendenti rientrati in Ucraina... si figuri come possa mai contattarli.... ma, anche qualora avessi anche un solo dipendente sotto casa, è sempre una questio di natura prettamente personale il "chiedere al dipendente" perchè vorrebbe dire affidarsi alle sue parole e, quindi, richiedere documenti a lui (senza pezze d'appoggio lo stesso dipendente dopo mesi, col proprio legale, può essere colui che chieda un x in più rispetto a quanto NON erogato dall'INPS che invece il curatore ha considerato rispetto alle "parole" o ai "documenti" forniti dal dipendente). Ma la mia domanda è: visto è considerato che la surroga inps non rientra appieno nell'alveo del 115 LF (nella parte delle autentiche delle firme) perchè non è cessione tra parti ma cessione obbligatoria ex lege, questa discussione a mio modestissimo parere ha un solo risultato: il curatore deve avere prova certa, empirica ed inoppugnabile del quantum erogato con divisione (stante la classe di privilegio) tra TFR, Stipendi ed eventuali (anche se non dovuti ma ogni tanto si "trovano") accessori. In caso contrario, senza alcun se o ma o consigli di sorta (che ci stanno in ogni giorno della vita del curatore e vi ringraziamo per gli stessi), il concetto è sempre e solo quello: uno o 100 dipendenti, l'inps e solo lei ha l'onere della prova indissolubile, altrimenti si procede al riparto ai creditori senza considerare la surroga. Meglio affrontare una causa contro l'inps per una LORO manchevolezza ex lege che affrontare una causa con il lavoratore che asserisce che (capitato, purtroppo!) dopo un mese l'inps ha richiesto indietro un migliaio di euro per errore... (e magari il curatore non ha mai saputo nulla perchè si è fidato del lavoratore in buona fede...). Buona giornata e grazie ancora.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            30/03/2022 18:55

            RE: RE: RE: RE: surroga inps

            Prendiamo atto della sua posizione.
            Zucchetti SG srl
    • Massimiliano Tessenda

      Perugia
      22/05/2023 19:24

      RE: surroga inps

      MI collego a questa discussione per avere un chiarimento nel caso di Concordato Preventivo omologato con nomina del sottoscritto come Liquidatore.
      L'INPS dopo aver anticipato ad alcuni dipendenti il TFR (e quindi essersi surrogata ex lege ) nei diritti degli ex dipendenti ricorre per ingiunzione chiedendo che venga ingiunto alla procedura di pagare all'INPS la somma anticipata oltre interessi e rivalutazione.
      Premesso quanto sopra, considerando che le somme anticipate dall'INPS coincidono con quelle ammesse al passivo del concordato ritengo che il comportamento da tenere sia di non fare nulla se non quello di modificare lo stato passivo riportando le surroghe INPS.
      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        24/05/2023 10:00

        RE: RE: surroga inps

        Il modo da lei proposto di comportarsi è corretto nella sostanza ma errato nella forma in quanto lei non è il curatore di un fallimento bensì il liquidatore di un concordato preventivo, nel quale non è previsto un procedimento di verifica dei crediti per cui manca uno stato passivo da rettificare. In realtà lei dispone di un elenco dei creditori presentato dal debitore e vagliato dal commissario che lei può tenere presente- se non ritenga di sollevare contestazioni (che riederebbero il ricorso all'accertamento avanti al giudice ordinario)-; pertanto se ritiene che un lavoratore debba essere pagato ed ha la prova che l'Inps ha anticipato il TFR e(o le ultime tre mensilità a detto lavoratore surrogandosi, per legge, nella sua posizione, lei non deve farne altro che prenderne atto e regolarsi di conseguenza al momento del pagamento e, per motivi di regolare contabilità interna, può modificare l'elenco dei creditori che le è stato consegnato.
        Zucchetti SG srl