Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Ribaltamento spese generali creditore ipotecario

  • Alessandro Belloni

    Pistoia
    05/07/2021 12:12

    Ribaltamento spese generali creditore ipotecario

    Buongiorno in sede di riparto finale di un fallimento di una Snc con due soci, quindi tre masse, un creditore ipotecario ha presentato reclamo avverso lo stesso, per il ribaltamento delle spese generali della massa 99 sul bene oggetto di ipoteca, in particolare la spesa di un legale che ha assistito la procedura contro una opposizione allo stato passivo da parte di un ex dipendente. identico reclamo su alcune spese generali della massa di cui fa parte il bene immobile.
    Il legale sostiene che la spesa di carattere generale è imputabile in percentuale alla massa immobiliare ipotecaria sole se abbia avuto un'accertata utilità per i creditore garantito (cass. 12/5/2010 n. 11500).
    Vi sono delle sentenze in particolare del Tribunale di Milano che in proposito evidenziano come post riforma non vi siano norme che prevedono il criterio dell'accertata utilità della spesa per il creditore garantito, prevedendone una usata nella prassi, che è quella del criterio proporzionale.
    Volevo conferma da parte Vs. che il crierio usato dal programma si basi su questo criterio.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/07/2021 19:20

      RE: Ribaltamento spese generali creditore ipotecario

      Effettivamente, in passato, per le spese generali si faceva riferimento al criterio della utilità, in particolare per giustificare l'estensione delle stesse sui beni oggetto di garanzie reali speciali, che avrebbero dovuto sopportare soltanto gli oneri correlati all'amministrazione e alla liquidazione di tali beni, ovvero attinenti ad attività di amministrazione direttamente rivolte alla conservazione o all'incremento dei beni stessi o comunque destinate a realizzare una utilità a beneficio dei creditori garantiti. Questo criterio dell'utilità si è poi capito che non è risolutivo, ma è servito a distinguere le spese in speciali e generali, nel senso che se una spesa è utile esclusivamente per un determinato bene, vuol dire che si tratta di una spese specifica a quel bene e deve, perciò, incidere soltanto su esso; ma vi sono anche spese necessarie per lo svolgimento delle varie fasi della procedura cui sono tenuti gli organi della procedura, tra cui rientrano le spese per il compenso al curatore ed eventuali coadiutori, per rimborso comitato dei creditori, per l'apposizione dei sigilli, per compenso cancelliere per l'inventario, per le comunicazione ai creditori, quelle finalizzate alla formazione del passivo, all'esecutività del riparto, per la redazione delle relazioni e dei rapporti, del rendiconto, per la chiusura della procedura, nonchè le spese del giudizio per reclamo alla sentenza dichiarativa di fallimento, per il sussidio al fallito, ecc.; queste non sono riferibili ad un bene ma sono effettuate nell'interesse della massa generalizzata dei creditori e, come tali, rientrano nella categoria delle spese generali di cui ne risentono anche i creditori ipotecari, pignoratizi e privilegiati speciali a norma del terzo comma dell'art. 111ter l. fall.
      A questo principio è improntato Fallco.
      Zucchetti Sg srl
      • Alessandro Belloni

        Pistoia
        07/07/2021 11:39

        RE: RE: Ribaltamento spese generali creditore ipotecario

        Buongiorno ringrazio per la risposta. Aggiungo che il creditore ipotecario concorda che il criterio dell'utilità è superato, ma nel caso specifico relativo alla spesa di un legale che ha difeso la procedura avverso l'opposizione di un ex dipendente allo stato passivo ritiene che il costo debba incidere sulla massa mobiliare e non anche su quella ipotecaria, la quale non ha nessuna ripercussione sull'esito del giudizio.
        In merito volevo il Vostro parere.
        Cordiali saluti.
        Alessandro Belloni
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/07/2021 19:40

          RE: RE: RE: Ribaltamento spese generali creditore ipotecario

          L'art. 111ter non distingue le spese in mobiliari o immobiliari, ma in specifiche e generiche. Quelle specifiche riguardano singoli beni o categorie di beni, per cui possono attenere a determinati beni mobili o a determinati beni immobili e gravano soltanto sugli stessi beni; quelle generali sono tali proprio perché non ricollegabili a beni specifici ed escluso il criterio dell'utilità, vanno distribuite in proporzione su tutti i beni mobili e immobili.
          Pertanto, se la spesa del legale che ha assistito la procedura in una opposizione allo stato passivo è qualificabile come spesa di carattere generale- e non vediamo come altro potrebbe essere qualificata- segue la sorte di cui sopra, per cui va distribuita proporzionalmente su tutti i beni, mobili e immobili, anche se ipotecati.
          Zucchetti Sg srl