Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

riapertura fallimento - adempimenti fiscali

  • Carlo Giovanni Fumagalli

    PARABIAGO (MI)
    08/03/2016 15:28

    riapertura fallimento - adempimenti fiscali

    Buongiorno,
    sono curatore in un fallimento che è stato riaperto ai sensi dell'art. 121 L.F.
    Dalla visura camerale, benchè gli estremi della riapertura sono annotati (curatore, data verifica domanda di conferma crediti), la società risulta cancellata.
    Così come all'Agenzia delle Entrate, la società risulta cancellata.
    Come si deve procedere per gli adempimenti fiscali, in particolar modo per la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA ?
    Ringraziando per l'attenzione, porgo i migliori saluti.
    Carlo Fumagalli
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      18/04/2016 19:16

      RE: riapertura fallimento - adempimenti fiscali

      Trattandosi di società, la riapertura del fallimento non può che derivare dall'emersione di attività preesistenti alla chiusura del fallimento, non siamo quindi in presenza di una nuova procedura ma di una "appendice" alla procedura preesistente.

      Partendo da questa considerazione, benchè la fattispecie non ci risulta sia stata espressamente affrontata nè dalla normativa nè dalla prassi o giurisprudenza, riteniamo che:

      a) ai fini IVA, la relativa posizione dovrà (e potrà) essere riaperta solo se si presuma di svolgere attività d'impresa, ricordando che è attività d'impresa anche la fatturazione di operazioni già effettuate ma non riscosse, oltre ovviamente alla cessione di beni di proprietà dell'impresa; se si riapre la posizione IVA:
      - trattandosi di prosecuzione del fallimento chiuso, non dovranno essere eseguiti gli adempimenti dovuti ad apertura della procedura (Mod. 74-bis, ecc.)
      - dovranno essere effettuati gli adempimenti ordinari in corso di procedura

      b) ai fini delle imposte dirette:
      - per più motivi non dovrà essere presentata la dichiarazione dei redditi "iniziale"; fra di essi basti rilevare che non si tratta di una nuova procedura, e non è stata svolta attività d'impresa
      - dovrà essere (ri-)presentata invece la dichiarazione dei redditi relativa al c.d. "maxi-periodo" fallimentare, dato che quella presentata precedentemente (che presumibilmente sarà stata a zero) è ora da considerare "parziale"; il periodo da considerare non sarà quello dalla riapertura alla chiusura, bensì dal fallimento alla (nuova) chiusura.
      • Carlo Giovanni Fumagalli

        PARABIAGO (MI)
        21/04/2016 13:47

        RE: RE: riapertura fallimento - adempimenti fiscali

        Vi ringrazio per i Vostri chiarimenti
        Carlo Fumagalli
        • Fabio Pignataro

          Salerno
          19/05/2016 15:19

          RE: RE: RE: riapertura fallimento - adempimenti fiscali

          Salve,
          chiedo un approfondimento in merito alla posizione iva. Chiedendo la ri-apertura della partita IVA essa sarà uguale alla precedente?
          Grazie
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            22/05/2016 13:48

            RE: RE: RE: RE: riapertura fallimento - adempimenti fiscali

            Supponiamo di sì.
            In assenza di istruzioni ufficiali sul punto, l'abbiamo però verificato "sul campo" solo in caso di ditta individuale con riapertura effettuata entro l'anno.
            Non possiamo che chiederLe di voler gentilmente comunicare su questo Forum l'esito della Sua richiesta, a beneficio di tutti i lettori.
            • Carlo Giovanni Fumagalli

              PARABIAGO (MI)
              23/05/2016 15:20

              RE: RE: RE: RE: RE: riapertura fallimento - adempimenti fiscali

              Mi è capitato recentemente, proprio per un altro fallimento.
              Occorre fare un istanza presso l'Agenzia delle Entrate per la riapertura della posizione e viene assegnata la precedente P IVA

              Carlo fumagalli
              • Stefano Andreani - Firenze
                Luca Corvi - Como

                24/05/2016 20:18

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: riapertura fallimento - adempimenti fiscali

                Perfetto.

                Grazie per la comunicazione, a vantaggio di tutti.
    • Stefano Mendicino

      Arezzo
      24/10/2021 10:50

      RE: riapertura fallimento - adempimenti fiscali

      Buongiorno,
      Anch'io sono stato richiamato in ufficio, quale curatore, di un fallimento già chiuso nel 2017 e per il quale il Tribunale, nella sentenza di riapertura ex art. 121, co.1, l.f., ha disposto di "comunicare al registro delle imprese, entro 10 giorni dala nomina, l'indirizzo pec del fallimento.."
      Il problema è che, dopo la chiusura del 2017, io avevo regolarmente chiesto ed ottenuto dal registro delle imprese di Firenze la cancellazione della società, per cui, adesso, come potrà essere effettuata la suddetta comunicazione?
      E' possibile per il registro delle imprese "riesumare" la società cancellata, aggangiando alla stessa tutte le comunicazioni che conseguiranno dalla riapertura del fallimento?
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        24/10/2021 19:09

        RE: RE: riapertura fallimento - adempimenti fiscali

        Non vediamo perché no, trattandosi di riapertura di una posizione esistente, per un motivo espressamente previsto dalla legge.
        • Enrico Stasi

          Torino
          07/04/2022 18:18

          RE: RE: RE: riapertura fallimento - adempimenti fiscali

          Chiedo un Vostro parere su come procedere nella mia situazione. Avevamo un fallimento che è stato chiuso nel mese di aprile 2021, d'ora e in poi non sono più state presentate le comunicazioni periodiche iva. La procedura era a credito iva. Nel mese di ottobre il fallimento è stato riaperto. La partita iva non è mai stata chiusa. Secondo Voi, come dovrei gestire ora la dichiarazione iva in scadenza a fine aprile?
          Potrei, in teoria, presentare una dichiarazione unica per la procedura per l'anno 2021, visto che la partita iva non era stata chiusa.. Però sorge il problema delle comunicazioni lipe, non presentate per il III e IV trim'21, in quanto in quel periodo il primo fallimento era già stato chiuso, invece in capo al secondo non c'erano le operazioni da dichiarare ai fini iva. Dovrò presentarle e fare il ravvedimento secondo Voi?
          Grazie.
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            11/04/2022 23:42

            RE: RE: RE: RE: riapertura fallimento - adempimenti fiscali

            Se abbiamo ben compreso, il fallimento è stato chiuso ad aprile, la società è tornata in bonis, e il fallimento è stato riaperto a ottobre.


            Se così è, riteniamo che la dichiarazione IVA per il 2021 debba essere presentata dal (nuovo, se non è il medesimo) Curatore, che è tenuto a presentare la dichiarazione relativa all'anno nel quale assume tale ruolo nonché, se non sono ancora spirati i termini e non vi ha già provveduto il fallito, per l'anno precedente.

            Data la peculiarità della situazione, non certo prevista dalla normativa né dalla modulistica, la suddivideremmo non in due ma in tre periodi, a ognuno dei quali destinare un modulo della dichiarazione.


            Per quanto riguarda le LIPE:

            - quella relativa al I trimestre se vi sono state operazioni era di competenza del (vecchio, se non è il medesimo) Curatore, che immaginiamo vi abbia provveduto

            - quella relativa al II trimestre era di competenza del legale rappresentante della società fallita, non compete quindi al Curatore

            - quella relativa al III trimestre riguarda un periodo nel quale la società era in bonis, e a differenza della dichiarazione IVA non vi è una norma che la ponga a carico del Curatore se non sono decorsi i termini; riteniamo quindi che anch'essa sia di competenza del legale rappresentante della società fallita e non del Curatore

            - quella relativa al IV trimestre, se vi sono operazioni, è invece indubbiamente di competenza del (nuovo) Curatore.
            • Carlo Giovanni Fumagalli

              PARABIAGO (MI)
              12/04/2022 09:10

              RE: RE: RE: RE: RE: riapertura fallimento - adempimenti fiscali

              Buongiorno, anch'io avevo riaperto un fallimento nel 2005 (sono il "capostipite" di questo forum!!!". Fallimento che era chiuso da più di un anno.
              L'Agenzia delle Entrate non mi ha mai riaperto la p.IVA.
              Infatti quando ho chiesto la riapertura della P.IVA era apparso questo messaggio:

              L'ATTRIBUZIONE/VARIAZIONE E' ANDATA IN ERRORE PER I SEGUENTI MOTIVI
              Identificativo del campo errato: 07
              -CODICE FISCALE IMPRESA CESSATO (MODELLO COMUNICAZIONE UNICA)
              CODICE FISCALE IDENTIFICATIVO CESSATO

              Anche per quanto concerne la Camera di Commercio, non era stata riaperta, anche se le relazioni semestrali venivano depositate e protocollate regolarmente
              • Valentina Leo

                Forlì (FC)
                20/04/2022 09:30

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: riapertura fallimento - adempimenti fiscali

                Buongiorno,
                io mi trovo invece in questa situazione, nel 2019 ho chiuso un fallimento in pendenza di giudizio (era stata fatta insinuazione in altro fallimento), una volta ricevute le somme ho poi effettuato il riparto supplementare e chiuso sia la posizione in Camera di Commercio che la relativa Partita Iva. Oggi apprendo che perverranno al fallimento ulteriori somme e che, dovrò quindi provvedere a un ulteriore riparto supplementare dove verranno soddisfatti i dipendenti della società fallita.
                Il dubbio è questo, come devo comportarmi? nel senso che andando a distribuire le somme tra i dipendenti dovrò poi fare le buste paga e i relativi adempimenti fiscali (770 E CU) ma senza partita Iva e con la posizione chiusa in Camerca di Commercio sicuramente non riesco ad effettuare gli adempimenti telematici.
                Il dubbio è se riapro la Partita Iva (la fallita è una sas) mi viene affidato sempre lo stesso numero?
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  23/04/2022 13:45

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: riapertura fallimento - adempimenti fiscali

                  Certo questa chiusura anticipata è fonte di questioni sempre nuove!

                  L'art. 118, II comma, l.fall. stabilisce che "Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119", senza prevedere dopo tale riparto una sorta di "decreto di chiusura definitiva" della procedura.

                  Né riteniamo che l'uso del termine "riparto" al singolare impedisca di effettuare più di un riparto supplementare.

                  Tutto ciò premesso, riteniamo che si sia "semplicemente" nella situazione di fallimento chiuso in pendenza di giudizi, con società cancellata dalla CCIAA e partita IVA chiusa prima del (secondo) riparto.


                  Così inquadrata la situazione, la questione degli adempimenti quale sostituto d'imposta discende dal ruolo del Curatore (o ex-Curatore, se si ritiene sia decaduto da tale incarico) nella fase successiva alla chiusura dal fallimento.

                  'art. 118 l.fall. stabilisce infatti che:

                  - "può mantenere la legittimazione processuale"

                  - trattiene "le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato ... secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo"

                  - riceve "le somme ... per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti".

                  Considerato che la norma prosegue stabilendo che tali importi "sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119", senza specificare chi lo deve fare, e in che veste, si deve decidere:

                  a) se riteniamo che la legge scriva "Curatore" ma intenda "ex-Curatore", divenuto "mandatario della massa dei creditori a ripartire l'attivo supplementare", allora egli non rientra più nell'elenco dei soggetti tenuti all'effettuazione della ritenuta d'acconto

                  b) se invece egli mantiene la qualifica di Curatore non solo per la legittimazione processuale, per trattenere le somme riscosse provvisoriamente, e per ricevere le somme successivamente alla chiusura del fallimento, ma anche quando effettua il riparto, allora rientra senza alcun dubbio fra i soggetti tenuti a effettuare la ritenuta d'acconto e tutti gli obblighi conseguenti.


                  Se aderiamo alla seconda interpretazione, che fra l'altro ci pare la più prudente, è inevitabile che debba essere riaperto il codice fiscale, senza il quale non è possibile effettuare tutti gli adempimenti del sostituto d'imposta; non è invece indispensabile la riapertura della posizione in CCIAA, a meno che essa non sia condizione necessaria per ottenere il codice fiscale (in dottrina è stata ipotizzata anche la figura della "sopravvivenza fiscale" di società cessata al Registro delle Imprese).

                  La questione deve essere ovviamente chiarita/concordata con l'Agenzia delle Entrate, il codice fiscale dovrebbe essere il medesimo che è stato chiuso, ma quale esso sarà, ci pare sinceramente l'ultimo dei problemi ....