Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

rinuncia beni presso immobile altrui

  • Barbara Tampieri

    forli (FC)
    10/07/2020 13:10

    rinuncia beni presso immobile altrui

    In un fallimento di una SRL sono presenti beni mobili inizialmente acquisiti all'attivo ma ormai non più vendibili.
    I beni sono depositati presso un immobile di proprietà altrui per il quale viene pagata ogni mese un'indennità di occupazione stabilita dal GD.
    Volendo rinunciare a liquidare gli stessi beni mobili ex art. 104 ter comma 7 L.F., il curatore può lasciarli depositati nell'immobile attualmente occupato e - dal momento in cui effettua la procedura prevista dall'art. 104 ter c. 7 LF - ritenersi libero senza non dover più pagare l'indennità di occupazione al proprietario dell'immobile?
    La scrivente ritiene di si, in quanto, da detto momento, i beni non sono più nella disponibilità del fallimento, ma rientrano in quella dell'ex amministratore, che pertanto dovrà occuparsi della eventuale rimozione dei beni.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/07/2020 12:17

      RE: rinuncia beni presso immobile altrui

      Il concetto di fondo è esatto nel senso che dismessi i beni ex art. 104ter, co. 8, l. fall., e avvertiti creditori il fallimento non ha più la disponibilità degli stessi, però nel caso lei ha fatto un contratto (scritto o verbale, poco importa) di deposito con il proprietario dell'immobile e questo rapporto non viene meno con la dimissione dei beni mobili. A questo punto o fa una cessione del contratto di deposito (che richiede il consenso delle controparti ceduto e cessionario), o libera lei l'immobile, chiudendo il rapporto contrattuale, o lo fa il legale rappresentante della società fallita, o trova altro accordo.
      Zucchetti Sg srl
      • Daniela Longo

        CROTONE
        21/01/2021 19:07

        RE: RE: rinuncia beni presso immobile altrui

        mi ricollego al post principale, trovandomi in una situazione più o meno similare: fallimento di una SRL in cui sono presenti beni mobili inizialmente acquisiti all'attivo ma ormai non più vendibili.
        I beni sono depositati presso un immobile di proprietà altrui; non è stata pagata, per accordi con il proprietario, alcuna indennità o canone di locazione, ma adesso mi è stata richiesta liberazione del locale.
        Volendo rinunciare a liquidare gli stessi beni mobili ex art. 104 ter comma 8 L.F., può il curatore ritenersi libero riguardo la sorte degli stessi, una volta data comunicazione agli altri creditori, oppure è fatto onere di sgomberare i locali, con conseguente aggravio di spese per la procedura priva di fondi?
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/01/2021 20:29

          RE: RE: RE: rinuncia beni presso immobile altrui

          Non possiamo che confermare quanto detto in precedenza e cioè che la dismissione dei beni ai sensi dell'art. 104ter, co. 8, l. fall., lei perde la disponibilità dei beni, che viene ripresa dal soggetto fallito, però lei, mantenendo con il consenso del proprietario dell'immobile, i beni in questione in detto immobile gratuitamente, ha stipulato un accordo con detto proprietario, che potrebbe essere definito di comodato o di deposito gratuito, in cui è implicito che alla scadenza deve restituire l'immobile libero e sgombro, come infatti richiede il proprietario dell'immobile, e quest'obbligo non viene meno con la dismissione dei beni mobili. Situazione che non muta se i beni mobili in questione si trovavano in detto immobile, eventualmente dato in locazione alla società fallita, già prima del fallimento e per mera tolleranza, sia stato permesso al fallimento di continuare ad utilizzare gratuitamente i precedenti locali, perchè, comunque, l'immobile al termine del rapporto contrattuale originario, va restituito libero da cose.
          A questo punto, o libera lei l'immobile o lo fa il legale rappresentante della società fallita,, ma se nessuno dei due lo fa, il proprietario potrebbe agire nei confronti del fallimento per ottenere il rilascio dell'immobile, ai sensi degli artt. 605 e segg. cpc, con le conseguenze descritte dall'art. 609 cpc quanto ai beni mobili che si trovino all'interno, con aggravio di spese. In questi casi, dato per scontato che la società fallita resterà inerte, la via migliore è trovare un accordo col proprietario, primna della dismissione ex art. 104ter l. fall..
          Zucchetti SG srl
    • Andrea Coen

      Ancona
      21/07/2021 13:13

      Rinuncia beni mobili giacenti presso l'immobile della società fallita

      Mi ricollego al quesito principale per sottoporVi una questione analoga, in riferimento alla dismissione di beni mobili inventariati, rimasti invenduti dopo numerosi tentativi di vendita andata deserta. Trattasi di beni mobili di scarsissimo valore (scrivanie, sedie, armadi…) e di una autovettura, tutti ancora giacenti nel fabbricato di proprietà della fallita. Ora l'immobile è stato aggiudicato ed ho urgenza di sgomberarlo. Provvederò quindi al deposito dell'istanza ex art 104, comma 8 L.F. per chiedere al G.D. l'autorizzazione alla dismissione dei beni. La questione è la seguente:
      1) trattandosi di beni di scarsissimo valore (poche centinaia di euro in totale) è possibile evitare la comunicazione ai creditori, ai fini della deroga all'art. 51 L.F., ma chiedere al GD semplicemente l'autorizzazione ad incaricare una ditta al loro smaltimento?
      2) nel caso in cui io sia tenuto comunque alla comunicazione ai creditori, sono altresì tenuto a comunicarlo all'ex amministratore della società fallita e a trasferire i beni in un deposito a spese della procedura? In tal caso, per quanto tempo?
      Vi ringrazio per la Vostra disponibilità.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        21/07/2021 21:37

        RE: Rinuncia beni mobili giacenti presso l'immobile della società fallita

        Se segue la procedura di cui all'art, 104ter, co. 8 l. fall. deve seguire tutte le disposizioni previste da tale norma, compresa la comunicazione ai creditori. Inoltre si ingolfa in una situazione difficile in quanto, da un lato, lei deve sgomberare l'immobile ove i beni si trovano e, dall'altro, l'amministratore della società fallita difficilmente si assumerà l'obbligo di ritirare i beni che non sono di alcun interesse.
        Converrebbe, pertanto, piuttosto che dismettere i bene dare mandato a qualcuno per lo smaltimento e rottamazione dell'auto, premunendosi del consenso dell'amministratore della società fallita, in modo che un domani non possa lamentarsi della mancata dismissione.
        Zucchetti Sg srl
    • Antonio Perfetto

      Bologna
      25/03/2024 15:50

      RE: rinuncia beni presso immobile altrui

      Salve a tutti,
      io ho questo caso in una nuova liquidazione giudiziale:
      - sentenza di LG in data 05/03/2024;
      - in sede di udienza per sfratto, in data 11/03/2024, risoluzione consensuale dal contratto di locazione tra la LG e proprietari dell'immobile;
      - in data 21/03/2024 autorizzazione del Giudice Delegato a non acquisire all'attivo i beni rinvenuti nell'immobile, notificata in pari data.

      Allo stato attuale la Procedura non è proprietaria dei beni rinvenuti e non è parte nel contratto di locazione, come deve comportarsi il Curatore?

      deve riconsegnare le chiavi dell'immobile ai proprietari o al legale rappresentante della società che è tornato nella disponibilità dei beni?
      deve riconsegnare l'immobile libero dai beni che ormai non sono della Procedura?

      grazie per il vostro contributo
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        27/03/2024 11:57

        RE: RE: rinuncia beni presso immobile altrui

        In qualità di conduttore, alla cessazione del rapporto di locazione dovrebbe consegnare le chiavi al proprietario dell'immobile locato e contestualmente consegnare lo stesso libero da persone e cose. Questa è l'obbligazione che ha verso il locatore, ma non avendo la procedura acquisito i beni che si trovano all'interno del locale, di questi lei non ne ha la disponibilità, per cui può restituire l'immobile nelle condizioni in cui si trova e poi il locatore potrà pretendere dal soggetto ammesso alla liquidazione giudiziale, che ha la proprietà e disponibilità dei beni mobili che occupano il locale, di rimuoverli e liberare il locale.
        Questa è la soluzione più favorevole alla procedura, ma sono agevoli le obiezioni nel senso che lei deve rispettare gli obblighi che discendono in capo al conduttore alla cessazione del rapporto, e il fatto di non avere la disponibilità dei beni che si trovano nel locale non interessa il proprietario e comunque non le impedisce di spostarli, salvo poi a regolare lei i rapporti con il soggetto nei cui confronti è stata aperta la liquidazione giudiziale.
        A nostro avviso questa seconda lettura è più fondata della prima, per cui è consigliabile cercare un accordo con il proprietario e con il debitore insolvente, collaborando per la divisione dei rispettivi compiti.
        Zucchetti SG srl