Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

PREDEDUZIONE MATURATA IN CORSO DI CONCORDATO NON OMOLOGATO

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    26/09/2022 10:58

    PREDEDUZIONE MATURATA IN CORSO DI CONCORDATO NON OMOLOGATO

    Sottopongo alla vostra attenzione il seguente quesito.
    la società ha presentato domanda di concordato in bianco e, a seguito di proroga, ha depositato il piano. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda di concordato dichiarando in seguito il fallimento.
    Un creditore, che ha fornito beni e servizi alla società (nel periodo intercorrente tra la data di deposito della domanda di concordato e la data di fallimento) ha chiesto la prededuzione, richiamando la sent. Cass. 10/01/2018 n. 380 e Cass. 9/9/2016 n. 17911.
    Le sentenze di Cass. richiamate sono invero riconducibili al caso di società ammessa al concordato ed il cui piano è stato omologato, a cui ha fatto poi seguito l'intervenuto fallimento.
    Non mi pare che le sentenze richiamate possano essere adattate al caso di specie, ovvero a credito sorto in pendenza di concordato, ritenuto non ammissibile e a cui è seguito il fallimento.
    il credito deve essere pertanto ammesso al passivo in via chirografaria?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/09/2022 18:23

      RE: PREDEDUZIONE MATURATA IN CORSO DI CONCORDATO NON OMOLOGATO

      Ha perfettamente ragione. Sia Cass. n. 380 del 2018 che Cass. n. 17911 del 2016 si riferiscono a crediti nascenti da nuovi contratti stipulati dal debitore, in corso di esecuzione del concordato preventivo omologato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano medesimo e dell'adempimento della proposta, nel mentre nel caso si tratta di debiti sorti in pendenza del termine concesso per presentare la proposta, il piano e la documentazione e, quando il debitore ha effettuato tali adempimento, il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda e dichiarato il fallimento.
      La domanda da farsi quindi è se sono prededucibili i debiti sorti in pendenza del concordato con riserva quando il concordato pieno non viene aperto e viene dichiarato il fallimento. Come è noto le Sez. Unite della Cassazione (Cass. 31.12.2021, n. 42093) hanno escluso che la prededuzione spetti al professionista che abbia assistito chi propone il concordato nel caso in cui alla domanda di ammissione – per qualsivoglia ragione – non abbia fatto seguito il decreto del tribunale ex art. 163 l.fall.. La decisione riguardava i crediti del professionista, ma gli argomenti utilizzati fanno intendere che l'apertura del concordato è una condizione per la concessione della prededuzione a qualsiasi tipologia di credito sorto in occasione o in funzione della procedura echepotrebbe godere di tale collocazione ove la procedura fosse stata aperta.
      Zucchetti SG srl