Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale

  • Elena Pompeo

    Salerno
    13/10/2022 19:29

    cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale

    Nella mia qualità di curatore fallimentare ho trascritto su un bene immobile una domanda di azione revocatoria. Dopo anni ho firmato una transazione, incassato delle somme e adesso bisogna cancellare la trascrizione. Tenuto conto che la trascrizione della domanda giudiziale può essere cancellata o con un atto di consenso delle parti o di una sentenza passata in giudicato posso chiedere al Giudice Delegato al fallimento di ordinare al conservatore la cancellazione della domanda di trascrizione che lui stesso anni fa mi autorizzò a trascrivere? grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/10/2022 14:13

      RE: cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale

      E' vero che , a norma del primo comma dell'art. 2668 c.c. la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 si esegue "quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato". Ma il secondo comma della stessa norma prevede che "Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti". Pertanto, intervenuto l'accordo transattivo, se il fallimento avesse rinunciato agli atti del giudizio, il giudice della causa avrebbe dichiarato la estinzione del processo e disposto la cancellazione. Probabilmente, raggiunto l'accordo, gli avvocati non si sono più presentati alle udienze e il processo è stato cancellato dal ruolo ai sensi dell'art. 309 cpc e, ove non riassunto nel termine di tre mesi si è estinto (art. 307 cpc) e nessuno ha disposto la cancellazione.
      A questo punto non rimane che richiedere la cancellazione previo consenso della controparte.
      Ci sembra difficile invece il ricorso ad un provvedimento del giudice in quanto la fattispecie non rientra nella previsione del secondo comma dell'art. 108 l. fall. che i individua i casi in cui il giudice delegato può emettere un decreto di cancellazione delle trascrizioni. Questo non esclude che possa sondare se il "suo" giudice delegato sia di diversa opinione e disponibile alla emissione del decreto di cancellazione.
      Zucchetti SG srl
      • Ivan Valentino Fulghesu

        CAGLIARI
        22/11/2022 18:14

        RE: RE: cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale

        Buonasera,
        sul tema vorrei chiedere un parere se analoga possibilità di assentire alla cancellazione della domanda, ai sensi dell'art. 2668, 1° comma, Cod. Civ., spetti al Curatore che abbia visto accogliere l'azione revocatoria con sentenza passata in giudicato, ove nelle more sia intervenuto un accordo transattivo con il convenuto.
        Si andrebbe, quindi, a cancellare la domanda e la relativa sentenza annotata.
        Buona sera
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/11/2022 19:33

          RE: RE: RE: cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale

          Non vediamo alcun ostacolo a dare il consenso alla cancellazione della trascrizione della domanda revocatoria e della sentenza dal momento che la questione è stata definita con un accordo transattivo per cui quelle trascrizioni non hanno più ragione di esistere essendo stato il loro scopo assorbito dall'accordo intervenuto; è poi interesse della controparte appurare se vi siano altre trascrizioni successive a quella della curatela che potrebbero tornare utili a chi le ha eseguite una volta cancella quella precedente. Che a dare il consenso debba essere il curatore non avremmo dubbi dal momento che è stato lui ad eseguire la trascrizione della domanda revocatoria.
          Ovviamente lei è stato autorizzato alla stipula della transazione ai sensi dell'art. 35 l. fall, e si può ritenere che in quella autorizzazione fosse contenuta anche quella alla cancellazione della domanda, comunque per tranquillità è opportuna una nuova autorizzazione alla cancellazione a seguito della intervenuta transazione qualora questa non sia stata gi data espressamente.
          Zucchetti SG srl
      • Angela Daniela Bonomo

        Gioiosa Marea (ME)
        08/05/2024 19:53

        RE: RE: cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale

        Mi collego alla superiore conversazione, per sottoporvi la seguente questione.
        Fallimento chiuso da alcuni anni. Il fallito in bonis aveva avviato azione ex art. 2932 c.c., la cui domanda era stata regolarmente trascritta (poi rinnovata dalla curatela decorso il ventennio) e dopo il fallimento era subentrata nel giudizio la curatela. Il giudizio si protraeva fino alla S.C. di Cassazione che nell'accogliere il ricorso della parte convenuta, disponeva il rinvio in C.A..; il giudizio si estingueva per mancata riassunzione nei termini.
        La parte convenuta chiede oggi al Tribunale fallimentare di ordinare la cancellazione della domanda giudiziale o in alternativa di attestare che la curatela non ha riassunto il giudizio nei termini presso la C.A..
        Preliminarmente ritengo che il G.D. non possa cancellare la domanda, in quanto trattasi di fattispecie non rientrante nella previsione di cui al co. 2 dell'art. 108 l.f.,
        Ai sensi dell'art. 2668 c.c. sarebbe necessario un atto di consenso, ma può oggi il G.D. (decaduto dalle sue funzioni) autorizzare il curatore (decaduto dalle sue funzioni) a dare detto consenso? In difetto l'istante potrebbe chiedere al fallito tornato in bonis di prestare il consenso?
        Occorre però considerare che il giudizio si è estinto per inattività di entrambe le parti, pertanto la cancellazione della domanda potrà essere ordinata solo giudizialmente ai sensi del co. 2 dell'art. 2668 c.c.?
        In tale ultimo caso chi può rendere l'attestazione richiesta dalla parte convenuta?
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/05/2024 09:04

          RE: RE: RE: cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale

          Conveniamo con lei che l'adesione alla cancellazione non può essere data dal curatore in quanto questi è cessato dalla carica e non ha la disponibilità dei beni residui né la cancellazione può essere disposta dal giudice delegato, sia perché anche questi è cessato dalla carica sia perché, anche in pendenza del fallimento, tale compito spettava al giudice del merito della causa e non al giudice delegato al fallimento parte del giudizio.
          Oggi, pertanto, l'interessato, se vuole l'assenso delle parti alla cancellazione, dovrebbe rivolgersi al fallito tornato in bonis, se esiste; se vuole solo una attestazione che nessuna delle parti ha riassunto il giudizio avanti alla CA cui la Cassazione aveva effettuato il rinvio, dovrebbe rivolgersi alla cancelleria dei detta Corte e, alla fine, se vuole una dichiarazione giudiziale di cancellazione, riteniamo che debba rivolgersi a detta Corte quale ultimo giudice di merito designato per la trattazione della ciasa..
          Zucchetti SG Srl