Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Compenso Curatore in pendenza di eredità.

  • Andrea Nieri

    Calcinaia (PI)
    13/04/2026 14:35

    Compenso Curatore in pendenza di eredità.

    In una procedura di fallimento aperta sotto il vigore della legge fallimentare, il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ha accettato con beneficio di inventario l'eredità devoluta al fallito e ha proceduto alla liquidazione dell'asse ereditario. Dalla liquidazione dell'eredità è stato ricavato un attivo complessivo di euro 65.232,00; con tali somme sono stati soddisfatti i debiti ereditari e il residuo netto, pari a euro 5.798,18, è stato acquisito alla massa fallimentare.

    Ai fini della liquidazione del compenso del curatore il parametro dell'attivo realizzato deve essere individuato (oltre all'attivo della procedura fallimentare):

    nell'intero attivo lordo ricavato dalla liquidazione dell'eredità beneficiata (euro 65.232,00), in quanto frutto di attività gestoria e liquidatoria svolta dal curatore;
    oppure nel solo residuo netto effettivamente acquisito alla procedura fallimentare (euro 5.798,18), una volta pagati i debiti ereditari?

    E, nell'ipotesi in cui si ritenga rilevante l'intero attivo lordo dell'eredità, i debiti del de cuius soddisfatti nell'ambito della liquidazione dell'eredità beneficiata possono assumere rilievo, ai fini del compenso, anche sotto il profilo del passivo accertato, oppure tale voce resta riferibile esclusivamente al passivo della procedura fallimentare in senso proprio?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/04/2026 15:16

      RE: Compenso Curatore in pendenza di eredità.

      Non ci risultano precedenti specifici in materia. Ragionando secondo i principi generali, il fatto che i beni sopravvenuti vadano, a norma del comma 2 dell'art. 42 l. fall., acquisiti all'attivo fallimentare al netto delle passività incontrate per l'acquisizione e la conservazione, nonché il fatto che l'accettazione da parte del curatore sia avvenuta con beneficio di inventario, ci portano a ritenere che l'attivo realizzato, su cui parametrare le percentuali per il calcolo del compenso, sia costituito dall'attivo netto effettivamente pervenuto al fallimento essendo, in base alle considerazioni testè fatte, le passività ereditarie incontrate e pagate non debiti della procedura (pagati con l'attivo realizzo) ma debiti del de cuius da soddisfare per poter acquisire il residuo.
      Zucchetti SG Srl