Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Compensazione Debiti e Crediti ante e post fallimento

  • Cinzia Bonazzoli

    Pesaro (PU)
    17/01/2023 18:59

    Compensazione Debiti e Crediti ante e post fallimento

    Nel fallimento di cui sono curatore è presente un bene immobile locato, sul quale, cioè, è in corso un contratto di locazione attiva.
    Il locatario in epoca antecedente al fallimento ha acquisito un credito della società locatrice (non ancora fallita) ed ha iniziato a compensare il debito per i canoni di locazioni via via maturati con il credito acquisito: credito ante con debito ante.
    Viene dichiarato il fallimento, la locazione continua e il locatario continua con la compensazione. Ritengo che non sia più corretto in quanto in seguito al fallimento il locatario sta compensando un suo credito ante fallimento con debiti che sorgono in corso di fallimento. E' corretto?
    Potete darmi dei riferimenti normativi?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/01/2023 19:24

      RE: Compensazione Debiti e Crediti ante e post fallimento

      E' corretta la sua proposta. Peraltro potrebbe anche guardare i crediti acquistati nell'ultimo anno che, se non scaduti, non possono essere portati in compensazione per il disposto del secondo comma dell'art. 56 l. fall.. Se poi il fallimento è stato dichiarato dopo il 15 luglio 2022, troverebbe applicazione il secondo comma dell'art. 155 CCII che, nel vietare la compensazione con i crediti acquistati per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno precedente non fa più riferimento- come invece il pari comma dell'art. 56 l. fall.- ai "crediti non scaduti", per cui nel divieto rientrano orsa anche i crediti scaduti acquistati dal terzo che vuole effettuare la compensazione nei periodi indicati.
      Zucchetti SG srl
      • Cinzia Bonazzoli

        Pesaro (PU)
        26/01/2023 16:01

        RE: RE: Compensazione Debiti e Crediti ante e post fallimento

        Avrei bisogno di un ulteriore chiarimento. Sappiamo che la compensazione è permessa se i rispettivi crediti sono sorti anteriormente al fallimento. Nel caso de me prospettato ossia del locatario che va a compensare il proprio debito per i canoni di locazione relativi ai mesi successivi alla dichiarazione di fallimento con un credito acquisito per atto fra vivi in periodo ante fallimento, si deve ritenere che il diritto di credito del fallito, relativo ai canoni di locazione maturanti, sia successivo alla dichiarazione di fallimento visto che il rapporto giuridico da cui deriva tale credito, cioè il contratto di locazione, si è perfezionato in epoca antefallimentare?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          26/01/2023 18:32

          RE: RE: RE: Compensazione Debiti e Crediti ante e post fallimento

          Il contratto di locazione, anche se è stato stipulato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, è continuato a norma dell'art. 80 l. fall. con il curatore, per cui i canoni successi sono prededucibili.
          Zucchetti Sg srl
          • Cinzia Bonazzoli

            Pesaro (PU)
            26/01/2023 18:40

            RE: RE: RE: RE: Compensazione Debiti e Crediti ante e post fallimento

            ma si tratta di una locazione attiva per il fallimento....
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              27/01/2023 19:45

              RE: RE: RE: RE: RE: Compensazione Debiti e Crediti ante e post fallimento

              E' vero, ma il discorso non cambia, nel senso che, a maggior ragione, continuando il rapporto di locazione con il curatore, è il fallimento il creditore dei canoni dovuti dal conduttore, il quale, quindi, non può compensare tale debito con propri crediti concorsuali. Il fatto che questi crediti siano stati dal conduttore acquistati da terzi ci ha indotti a fare, nella prima risposta, riferimento al secondo comma dell'art. 56 l. fall e al pari comma dell'art. 155 CCII.
              Zucchetti SG srl
              • Cinzia Bonazzoli

                Pesaro (PU)
                31/01/2023 17:13

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compensazione Debiti e Crediti ante e post fallimento

                Io avrei necessità di capire se il diritto di credito del fallito che matura mese dopo mese in forza di un contratto di locazione stipulato ante fallimento e proseguito anche successivamente la dichiarazione di fallimento nasce in forza del vecchio contratto cioè di un rapporto giuridico già esistente alla data del fallimento oppure, in seguito al subentro del curatore ope legis nel contratto si dà ordine ad una novazione oppure ad una prosecuzione di qualcosa di già esistente....
                Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  31/01/2023 19:42

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compensazione Debiti e Crediti ante e post fallimento

                  Ci sembrava di averle già risposto con il precedente intervento optando per la seconda alternativa. Le riportiamo, per sua maggiore convinzione, il passo di uno studioso che ha affrontato il problema sotto altro aspetto (De Angelis, Il principio del divieto di frazionamento del credito in sede processuale: evoluzione giurisprudenziale, in ilcaso.it, dicembre 2019) ma che torna utile anche nella specie: "i crediti riguardanti le singole mensilità del canone pattuito, sebbene originati da un medesimo rapporto obbligatorio, non sono iscrivibili in uno stesso ambito oggettivo suscettivo di un possibile giudicato unitario né sono fondati sul medesimo fatto costitutivo, in quanto il presupposto, fattuale e giuridico, di ciascuno dei crediti insorti in conseguenza del mancato pagamento di differenti canoni di locazione mensili da parte del conduttore è insuscettivo di formare oggetto di un giudicato unitario (perché, ad esempio, la domanda di pagamento potrebbe essere fondata in relazione ad una mensilità, ma non anche in relazione ad un'altra, perché, per ipotesi, quest'ultima potrebbe essere stata saldata) e, soprattutto, in quanto ciascuno di tali crediti è originato da un differente ed autonomo fatto costitutivo, ossia il mancato pagamento della specifica mensilità del canone locatizio".
                  Traducendo questi principi al caso che interessa, si capisce come la frazionabilità dei crediti derivanti da un unico rapporto nato ante fallimento consenta di scindere i canoni maturati prima del fallimento come risalenti al patrimonio del debitore fallito, e quelli maturati successivamente rientranti direttamente nell'attivo fallimentare in quanto, essendo il curatore subentrato nel rapporto, la massa è diventata titolare del credito, così come al contrario , ove fosse fallito il conduttore, il locatore potrebbe insinuare al passivo il credito per i canoni ante fallimento e pretendere il pagamento in prededuzione dal curatore dei canoni maturati successivamente.
                  Zucchetti SG srl
                • Cinzia Bonazzoli

                  Pesaro (PU)
                  14/03/2023 13:05

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compensazione Debiti e Crediti ante e post fallimento

                  Da una ricerca effettuata ho rinvenuto la sentenza della Cassazione civile sez. I - 25/11/2015, n. 24046 la cui la seguente MASSIMA:

                  "FALLIMENTO (ora LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE) - Concordato preventivo - - in genere nel concordato preventivo la compensazione determina, ai sensi degli artt. 56 e 169 della l.fall., una deroga alla regola del concorso ed è ammessa pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso purchè il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda. Nella specie, la S.C., confermando la decisione impugnata, ha ritenuto compensabili il credito di una società in concordato, verso la propria conduttrice, per canoni locatizi maturatisi dopo l'ammissione della prima alla suddetta procedura, ma giusta un contratto stipulato anteriormente ad essa, e quello della medesima conduttrice per prestazioni di servizi resi alla locatrice precedentemente alla sua istanza concordataria."
                  Tale posizione sembrerebbe andare in direzione opposta da quanto affermato in precedenza e da me condiviso. Avete qualche riferimento a sentenze che avvalorino la posizione contraria a tale massima?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  15/03/2023 19:58

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compensazione Debiti e Crediti ante e post fallimento


                  La Cassazione ha sempre ragione in quanto giudice di ultima istanza per cui, giusto o errato quello che stabilisce, la decisione ha valore vincolante nel procedimento in cui è emessa e ad essa deve attenersi il giudice del rinvio (ove questo vi sia), nel mentre, al di fuori di questo, costituisce un precedente di cui tenere conto per la autorevolezza dell'organo da cui proviene ma dalla quale qualsiasi giudice può discostarsi, tanto più quando quella decisione non rappresenta un orientamento consolidato, e chiunque può non condividere e fare oggetto di critica.
                  Il problema da risolvere è se il credito della curatela per la riscossione di canoni di locazione maturati durante il fallimento in forza di un contratto stipulato prima di tale evento dal fallito allora in bonis sia un credito che, trovando la sua fonte nel contratto di locazione, sia da considerare concorsuale e cole tale compensabile un credito della parte in bonis maturato rima del fallimento. Noi siamo convinti della risposta negativa che abbiamo data alla luce delle considerazioni svolte, sintetizzabili nel fatto che ,con il fallimento del locatore, il curatore è subentrato nel contratto diventando il destinatario del pagamento dei canoni che trovano la loro fonte originaria nel contratto ma la loro causa immediata nel mancato pagamento degli stessi, che è appunto il dato che ha generato il credito che la curatela avrebbe dovuto percepire periodicamente secondo contratto.
                  Invertiamo per un momento le posizioni e ammettiamo che locatario fosse l'imprenditore poi fallito e che il curatore subentrato nel contratto non abbia pagato i canoni mensilmente; in questo caso non sussiste alcun dubbio che il credito del locatore in bonis per i canoni di locazione scaduti e maturati dopo la dichiarazione di fallimento sia da considerare in prededuzione mel fallimento. Anche questo credito del locatore in bonis dovrebbe essere compensabile con un eventuale suo debito per forniture ricevute dalla impresa fallita prima della dichiarazione di fallimento in quanto anche in questo caso i fatti genetici delle rispettive obbligazioni siano tutti anteriori alla dichiarazione di fallimento e dopo questo evento è solo diventato esigibile il credito per i canoni alle rispettive scadenze, ma non ci risulta che la cassazione abbia mai ammesso la compensazione tra un credito prededucibile del creditore in bonis, con un suo debito di natura concorsuale proprio per mancanza di reciprocità tra gli stessi essendo il credito verso la massa e il debito verso l'impresa fallita.
                  Seguendo la Corte, tutti i crediti e debiti che nascono da un contrato di durata stipulato prima della dichiarazione di fallimento sono da rapportare al contratto e quindi da considerare come concorsuale, compresi i crediti di lavoro derivanti da un esercizio provvisorio.
                  Il fatto stesso che parte della dottrina (ad esempio quella che abbiamo citato e riportato nelle precedente risposta) sia di opinione diversa da quella della Corte significa che il problema è controverso e noi nel Forum dibattiamo di tematiche senza alcuna pretesa di voler offrire soluzioni indiscutibili. Compete poi all'utente la scelta della via da seguire.
                  Zucchetti SG srl
                • Cinzia Bonazzoli

                  Pesaro (PU)
                  16/03/2023 09:34

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compensazione Debiti e Crediti ante e post fallimento

                  Grazie per il vostro supporto.