Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

CREDITO PIGNORATIZIO DI BENE IMMOBILE

  • Roberta Tegoletti

    Brescia
    27/01/2023 16:14

    CREDITO PIGNORATIZIO DI BENE IMMOBILE

    BUONGIORNO
    MI SI PRESENTA LA SEGUENTE PROBLEMATICA

    UN CREDITORE è STATO AMMESSO CON PRIVILEGIO PIGNORATIZIO IN QUANTO ANTE FALLIMENTO HA ISCRITTO PIGNORAMENTO SU BENI IMMOBILI.

    E' STATO CLASSIFICATO COME CREDITORE PIGNORATIZIO.

    IL PROGRAMMA DISCONOSCE L'ABBINAMENTO DI BENI IMMOBILI A TALE PRIVILEGIO (CON PALLINO ROSSO), TANTOPIU CHE IN SEDE DI RIPARTO NONOSTANTE HO ABBINATO LE ENTRATE IMMOBILIARI ALL' IMMOBILE PIGNORATO AQBBINATO A QUESTO CREDITORE, LE ENTRATE DERIVANTI DAL REALIZZO DEL BENE IMMOBILE PIGNORATO NON VENGONO DESTINATE A DETTO CREDITORE.

    HO POSTO IL QUESITO AL TICKET FALLCO ED IN RISPOSTA MI HANNO DETTO CHE LA CATEGORIA PIGNORATIZIO è COLLEGATA ESLUSIVAMENTE AI BENI MOBILI E DI PORRE IL QUESTITO AL FORUM.

    COME POSSO RISULVERE IL PROBLEMA?

    GRAZIE
    CORDIALI SALUTI
    • Roberta Tegoletti

      Brescia
      27/01/2023 16:54

      RE: CREDITO PIGNORATIZIO DI BENE IMMOBILE

      BUONASERA
      HO RISOLTO MODIFICANDO LA DESCRIZIONE DEL PRIVILEGIO (CONCERNENTE LE SPESE DI PIGNORAMENTO) MODIFICANDO LA CLASSIFICAZIONE DA PIGNORATIZIO A PRIVILEGIATO E HO SELEZIONATO SPESE PER ATTI CONSERVATIVI.
      PROBLEMA RISOLTO.
      GRAZIE
      CORDIALI SALUTI
      RT
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        27/01/2023 19:48

        RE: RE: CREDITO PIGNORATIZIO DI BENE IMMOBILE

        Ci fa piacere che abbia risolto da sola il problema, ma poiché questioni del genere possono essere di interesse generale preferiamo egualmente spiegare il comportamento da tenere in queste occasioni.
        La risposta che il servizio assistenza le ha fornito è corretta, quello che non è corretto è la qualifica di creditore pignoratizio al creditore in questione; pignoratizio è il creditore che ha ottenuto un bene in pegno e, quindi può vantare una garanzia pignoratizia che per legge ha per oggetto un bene mobile; di conseguenza giustamente il programma non distribuisce il ricavato immobiliare ad un creditore pignoratizio.
        In realtà nel caso il creditore in questione ha effettuato, prima del fallimento un pignoramento immobiliare e le relative spese (non l'intero credito) sono assistite dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c., che probabilmente è quello che si intendeva dire quando è stato ammesso come privilegiato. Se è così, come abbiamo motivo di credere, deve assegnare al creditore in questione il privilegio citato e collegarlo al bene, operazione possibile in quanto non si altera lo stato passivo, ma si chiarisce il significato di una dizione impropria rapportandola alla effettiva volontà che si intendeva esprimere; in ogni caso la rettifica può essere solo virtuale, ossia fatta solo per effettuare il riparto con Fallco, lasciando poi intatta la versione depositata in cancelleria.
        Lei ha effettuato questa operazione e il programma ha attribuito al creditore in questione il ricavato dell'immobile.
        Zucchetti SG srl