Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

REVOCA DEL FALLIMENTO

  • Elisa Rizzi

    Pavia
    14/12/2022 14:37

    REVOCA DEL FALLIMENTO

    Buongiorno,
    a seguito della notifica (da parte della Corte d'Appello) di revoca di un fallimento, in esito all'accoglimento del reclamo ex art. 18 L.F. sono a chiedere quanto segue.
    1) Per il conteggio dei 30 giorni per il passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento, si calcolano dalla data di notifica della sentenza al Curatore da parte della Corte d'Appello, giusto?
    Preciso che il Fallimento è rimasto contumace nel predetto giudizio.
    2) La comunicazione in CCIAA ex art. 17 L.F verrà eseguita dalla cancelleria fallimentare a seguito del passato in giudicato della sentenza di revoca del fallimento?
    3) In attesa che spirino i termini per il passato in giudicato della sentenza, la Curatela deve procedere a qualche tipo di comunicazione ai creditori? La prima udienza di verifica crediti non si è ancora celebrata.
    4) Spirati i termini per il passato in giudicato della sentenza, la Curatela dovrà depositare il conto della gestione e la liquidazione del proprio compenso.
    In tal proposito, il compenso verrà determinato secondo i parametri del DM 30/2012 sulla base dell'attivo liquidato e sul passivo accertato, corretto? oppure vi sono altri criteri per il calcolo in caso di revoca del fallimento?
    Ritengo che il passivo non verrà accertato, poichè il termine del passaggio ingiudicato della sentenza spirerà ante prima udienza di verifica crediti.
    Grazie

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/12/2022 19:48

      RE: REVOCA DEL FALLIMENTO

      Quanto al punto 1, sono rilevanti i commi 12 e 14 dell'art. 18 l. fall., secondo i quali "La sentenza che revoca il fallimento e' notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17" e "Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di trenta giorni dalla notificazione". Per ciascuno quindi dei destinatari della notifica, quindi, il termine dei 30 giorni per il ricorso in cassazione decorre dalla data della notifica a lui effettuata.
      Quanto al punto 2, la sentenza va pubblicata a norma dell'art. 17, dispone il richiamato comma 12 dell'art. 18 e l'art. 17, co. 3, prevede che "A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma (ossia il giorno successivo al deposito della sentenza in cancelleria), trasmette, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente (ossia, ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura e' stata aperta). Stante il rinvio all'art. 17 da parte dell'art. 18, il primo andrebbe applicato anche per quanto riguarda i tempi dell'adempimento, per cui anche la pubblicazione della sentenza che revoca il fallimento andrebbe effettuata, a cura del cancelliere, entro il giorno successivo al deposito della stessa in cancelleria; tuttavia, poiché l'art, 16, secondo comma, prevede l'immediata efficacia della sentenza dichiarativa del fallimento, l'art. 18 co. 3, che Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma e che quest'ultimo, a sua volta, prevede che il giudice può disporre solo la sospensione della liquidazione dell'attivo, deve ritenersi consolidato il principio secondo cui la sentenza di revoca del fallimento produce i suoi effetti solo dal momento del suo passaggio in giudicato, a differenza della sentenza dichiarativa di fallimento; di conseguenza anche la pubblicazione della sentenza di revoca dovrebbe avvenire dopo il passaggio in giudicato della stessa.
      Quanto al punto, 3, la legge non prevede alcuna comunicazione ai creditori dell'avvenuta revoca, né prima né dopo il passaggio in giudicato della sentenza; prima di tale momento ogni comunicazione sarebbe inopportuna dati gli effetti della sentenza di fallimento di cui si è appena detto, nel mentre dopo il passaggio in giudicato costituisce un atto di cortesia del curatore avvertire i creditori che la sentenza di fallimento è stata revocata, tanto più se non è stata ancora tenuta l'udienza di verifica, in modo che evitino di presentare domande di insinuazione.
      Quanto al punto 4, corretto l'iter da lei indicato. Il compenso al curatore va liquidato secondo i criteri dettati dal d.m. n. 30 del 2012, tenuto conto ovviamente dell'opera prestata.
      Zucchetti SG srl