Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

art. 107 co. 1 L.F. - vendite con versamento del prezzo rateale

  • Simona Sguanci

    Prato
    15/10/2021 16:16

    art. 107 co. 1 L.F. - vendite con versamento del prezzo rateale

    Egregi esperti
    siamo Curatrici in procinto di predisporre programma di liquidazione e vorremmo prevedere la vendita dell'azienda della fallita (che non comprende beni immobili) con possibilità di pagamento rateale del prezzo.
    Poichè l'art. 107 co. 1 LF richiama "in quanto compatibili" le disposizioni dell'art. 569 co.3 terzo periodo cpc, che prevede "il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a 12 mesi" ci chiediamo se anche alla vendita dell'azienda si applichi il limite temporale del pagamento entro un termine di 12 mesi.
    Si precisa che intendiamo regolamentare la vendita in base a bando e disciplinare redatti secondo le esigenze del fallimento e non in base alle norme del cpc (art. 107 co. 2 L.F.) OVVIAMENTE nel rispetto massimo dei principi di competitività, trasparenza e pubblicità, e riteniamo che consentire il versamento del prezzo in un arco temporale più lungo aumenterebbe di molto la platea dei potenziali partecipanti.
    Grazie
    Silvia Vinattieri
    Simona Sguanci

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/10/2021 19:58

      RE: art. 107 co. 1 L.F. - vendite con versamento del prezzo rateale

      Con la riforma del 2015 sono state apportate alcune modifiche all'art. 107 l. fall., tra cui quella da lei ricordata, secondo cui "Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui agli art. 569, terzo comma, terzo periodo...", il quale ultimo stabilisce che "Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione puo' disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi".
      Orbene, non vi è dubbio che, quando si proceda ad una vendita secondo le norme del codice di rito per aver il curatore previsto nel programma di liquidazione che le vendite "vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile.." (art. 107, co. 2), trovi applicazione integrale la norma di cui all'art. 569 c.p.c. per la parte richiamata, ivi compreso il limite temporale della rateizzazione. A questa situazione è equiparabile quella in cui il curatore, pur procedendo lui alla vendita dichiari nel disciplinare che si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.
      Quando, invece, nel programma di liquidazione è delineata la vendita secondo procedure competitive, senza ulteriori indicazioni, riteniamo che non trova applicazione il richiamo alla norma codicistica (ferma restando l'accortezza della procedura di assumere le ovvie garanzie collegate ad un pagamento dilazionato), altrimenti verrebbe meno un cardine della riforma che ha inteso deformalizzare le vendite e si andrebbe contro alla stessa ratio delle innovazioni introdotte nel 2015.
      Invero, come è stato sottolineato in un interessante studio del Consiglio Notarile, "la scelta del legislatore di enunciare un principio, quella della competitività delle vendite, e di non regolamentare analiticamente il procedimento di vendita è emblematico della scelta di un legislatore moderno, che vuole consentire all'operatore di avere tutti gli strumenti idonei per ottimizzare il momento alienativo dei beni del fallito. Questo significa che il curatore nel rispetto delle regole base della vendita competitiva può adeguare il disciplinare di vendita alle esigenze contingenti della singola vendita competitiva e quindi prevedere, ad esempio, una rateizzazione per un periodo anche superiore a quello previsto dalla norma in esame, con l'unico limite del principio di economia processuale e del giusto processo enunciati nell'art. 111 Cost.".
      Conclusione che trova conferma, per un verso, nel fatto che lo stesso art. 107 prevede che le disposizioni di cui alla la norma codiscistica richiamata "... si applicano, in quanto compatibili" , il che mostra che il legislatore si è posto il problema della compatibilità delle norme del codice di rito con le esigenze specifiche di una procedura concorsuale, e, per altro verso, nel fatto che il dato caratteristico della riforma del 2015 è costituito dall'intento di realizzare la migliore recovery per i creditori (nella stessa occasione furono introdotte le proposte concorrenti e le offerte concorrenti) che potrebbe essere frustrata da un eccessivo rigore anche sui tempi del pagamento.
      Zucchetti Sg srl