Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

DOMANDA INSINUAZIONE SIMEST PER FINANZIAMENTO PUBBLICO

  • Francesca Cognigni

    Fermo
    21/12/2022 16:35

    DOMANDA INSINUAZIONE SIMEST PER FINANZIAMENTO PUBBLICO

    La domanda di insinuazione presentata dalla Simest, società istituita dal Ministero del commercio estero, è relativa ad un finanziamento a tasso agevolato concesso per l'attuazione di programmi di penetrazione commerciale a carattere rotativo (Fondo 394). L'art.72 dl 17/03/2020 n.18 ha introdotto inoltre il Fondo per la Promozione Integrata (PRI) con finanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi. La società fallita aveva ottenuto un finanziamento "per il miglioramento e salvaguardia della solidità patrimoniale delle imprese esportatrici" di euro 72.000 euro a valere sul FONDO 394 ed euro 48.000 euro a fondo perduto a valere sul fondo PRI. Il rimborso del finanziamento a tasso agevolato di euro 72.000 euro sarebbe dovuto iniziare il 01/01/2023, nel frattempo erano dovuti I soli interessi di preammortamento. Nella domanda di insinuazione la Simest richiede oltre all'intero finanziamento in linea capitale pari a 120.000 euro( quindi anche la parte erogata a fondo perduto), anche gli interessi di mora calcolati non solo fino alla data del fallimento (15/07/2022) ma anche gli interessi di mora calcolati fino all'anno successivo al fallimento ovvero fino a 15/07/2023 considerata come data fine biennio ex art.2749 c.c. Sia il capitale che gli interessi maturati nel biennio di cui all'art.2749 c.c. vengono richiesti in via privilegiata, con privilegio generale che si esercita su tutti i beni mobili del debitore ex art. 2746 c.c. ed esso è successivo solo al privilegio delle spese di giustizia ed ai privilegi indicati nel 2751-bis c.c
    Per quanto sopra esposto si chiede:
    1- per il capitale e gli interessi maturati alla data del fallimento quale è la corretta classificazione del privilegio?
    2-per gli interessi maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento è corretto ammetterne l'ammissione? quindi qualora siano ammissibili, è corretto riconoscerne il privilegio generale?
    Vi ringrazio anticipatamente per la vostra collaborazione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/12/2022 08:08

      RE: DOMANDA INSINUAZIONE SIMEST PER FINANZIAMENTO PUBBLICO

      Per quanto riguarda il finanziamento per il Fondo rotativo il privilegio richiesto trova fondamento nell'art. 9 c. 4 e 5, D.Lgs. 123/98. Invero, il D.Lgs 143/1998 attribuisce a Simest la gestione del fondo rotativo 394/81, il D.L. 112 del 25.06.2008 convertito in L.133/2008 disciplina la gestione del Fondo medesimo, unitamente alla delibera CIPE 112/2009 e circolare Simest n. 4/2010 e l'art.1 D.Lgs 123/98 include i finanziamenti agevolati ex D.Lgs 143/98 erogati sul fondo pubblico di cui alla L.394/81.
      In conseguenza di tanto trova applicazione anche la previsione dell'art. 9 D.Lgs. 123/98, per la quale 'nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.' (comma 4) e 'per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi' (comma 5).
      Sulla scorta di tali previsioni, deve ritenersi che il privilegio che assiste il credito avente ad oggetto la restituzione del finanziamento cui il beneficiario sia tenuto a seguito di condotte addebitabili sia quello indicato che trova collocazione subito dopo le spese di giustizia e quelli di cui all'art. 2751 bis c.c. e prima di tutti gli altri, sempre che ricorrano richieste dalla legge per la erogazione, la cui mancanza esclude l'applicazione dei benefici previsti.
      Data la natura privilegiata del credito, per gli interessi trova applicazione l'art. 2749 c.c., che estende il privilegio attribuito al credito anche agli interessi al tasso convenzionale convenuto e maturati nell'anno in corso alla data del fallimento e per quelli dell'anno precedente; prevalentemente si ritiene che anno in corso si intenda l'anno fino alla dichiarazione di fallimento e per l'anno precedente, o comunque, al massimo, gli interessi dovuti nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento; inoltre sono dovuti gli ulteriori interessi successivi alla dichiarazione di fallimento, calcolati al tasso legale e fino cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente, trattandosi di privilegio generale (art. 54 ult. comma l. fall.).
      Lo stesso privilegio è esteso anche ai crediti per finanziamenti per la promozione integrata (un tal senso Trib. Mantova 15 Marzo 2021) I finanziamenti a fondo perduto sono particolari finanziamenti che non prevedono la restituzione né del capitale erogato né degli interessi e in tutti i contratti vien previsto che tanto vale nel caso il rapporto vada a buon fine con il pagamento della parte finanziata non a fondo perduto, per cui in caso di risoluzione del rapporto il creditore può chiedere l'integrale rimborso.
      Zucchetti SG srl