Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Equo indennizzo per risoluzione contratto locazione immobile

  • Alberto Berra

    Canegrate (MI)
    07/09/2019 20:31

    Equo indennizzo per risoluzione contratto locazione immobile

    Buongiorno,
    può incidere nella determinazione dell'equo indennizzo, derivante dalla risoluzione anticipata di un contratto di locazione di immobile operata dal Curatore a seguito del fallimento del conduttore, l'esistenza di una clausola che consentiva al conduttore di risolvere anticipatamente il contratto, per qualsiasi motivo, dando un preavviso di sei mesi? Oppure indipendentemente dalla presenza della predetta clausola occorre far comunque riferimento al canone ed al periodo rimanente?
    Ringraziando anticipatamente per la cortese risposta, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/09/2019 19:15

      RE: Equo indennizzo per risoluzione contratto locazione immobile

      Posto che, a norma del terzo comma dell'art. 80 l.f., il fallimento del conduttore non determina lo scioglimento del contratto di locazione, lei quale curatore subentra nella posizione del conduttore e, quale parte contrattuale, in tutte le clausole che sono contenute nel contratto. A questo punto lei può scegliere di servirsi della clausola che consente al conduttore di risolvere anticipatamente il contratto, per qualsiasi motivo, dando un preavviso di sei mesi, così come avrebbe potuto fare il conduttore ove non fosse stato dichiarato fallito; oppure non avvalersi della predetta clausola e utilizzare la facoltà di recesso concessa dal terzo comma dell'art. 80, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato.
      Si tratta di fare un calcola di quel possa essere l'opzione più conveniente per la massa dei creditori.
      Zucchetti SG srl