Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

ammissione al passivo fatture Enel successive alla data di fallimento

  • Stefania Perna

    VERONA
    10/03/2013 10:26

    ammissione al passivo fatture Enel successive alla data di fallimento

    Buongiorno,
    mi trovo una domanda di ammissione al passivo dell'ENEL per fatture relativi a consumi di energia elettrica successivi alla data del fallimento; come devo comportarmi a Vs avviso?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/03/2013 20:08

      RE: ammissione al passivo fatture Enel successive alla data di fallimento

      Dipende con riferimento a quali beni è stato effettuato il consumo che viene fatturato. Se si riferisce ad immobili commerciali nella disponibilità del curatore, l'energia elettrica è stata utilizzata dalla curatela e il relativo credito va collocato in prededuzione, se richiesta.
      Se si riferisce a immobili non acquisiti all'attivo, come ad esempio potrebbe essere la casa di abitazione del fallito in locazione, o comunque nella sua disponibilità, seppur inventariato l'immobile all'attivo fallimentare, il credito è personale del fallito e non va pertanto riconosciuto al passivo del fallimento.
      Zucchetti SG Srl
      • Maddalena Cottica

        sondrio
        13/06/2016 11:23

        RE: RE: ammissione al passivo fatture Enel successive alla data di fallimento

        Buongiorno, un' impresa edile è fallita e ha cessato l'attività nel 2013. Ora arrivano al curatore fatture enel relative a periodi successivi alla cessazione dell'attività e al fallimento(2014), oltre ad avvisare l'enel che l'intestatario della fattura non è più il fallito è necessario inoltrare copia dei solleciti di pagamento alla nuova impresa che opera sui cantieri? grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/06/2016 19:21

          RE: RE: RE: ammissione al passivo fatture Enel successive alla data di fallimento

          Se nel cantiere è subentrata altra impresa, sarebbe stato opportuno chiudere il contratto di somministrazione di energia elettrica con l'Enel e farne aprire uno nuovo intestato alla attuale impresa operante; non avendo seguito questa via, il contratto risulta ancora intestato alla società fallita per cui le bollette arrivano alla stessa o a lei quale curatore. A questo punto, fermo restando che deve sollecitare il pagamento delle bollette alla nuova impresa che ha usufruito della erogazione, sarebbe il caso di regolarizzare la situazione con l'Enel o facendo ora quell'operazione non fatta in precedenza o facendo una cessione del contratto di somministrazione. Si tratta di vedere, sentendo anche l'Enel, quale via è più semplice e meno costosa.
          Zucchetti SG srl
          • Luigi Lucchetti

            ROMA
            09/01/2017 09:08

            RE: RE: RE: RE: ammissione al passivo fatture Enel successive alla data di fallimento

            Ma si può escludere dal passivo il credito esistendo un contratto a nome della società fallita? Vero è che il fallimento ha un credito di regresso verso l'effettivo utilizzatore dei locali presso i quali la fornitura di energia è stata effettuata, ma sussiste pur sempre un'obbligazione principale derivante dal contratto.
            • Luigi Lucchetti

              ROMA
              09/01/2017 09:40

              RE: RE: RE: RE: RE: ammissione al passivo fatture Enel successive alla data di fallimento

              Preciso una situazione di fatto verificatasi per trarre le giuste conseguenze in diritto.

              La società fallita, a seguito di intimazione di sfratto per morosità, ha riconsegnato l'immobile presso il quale veniva esercitata un'attività di somministrazione di alimenti e bevande al proprietario. Quest'ultimo si è insinuato al passivo per i canoni non pagati.

              Oggi l'ACEA (azienda del Comune di Roma) domanda di essere ammessa al passivo in via chirografaria peri crediti anteriori alla data di fallimento (ma successivi alla riconsegna dell'immobile) ed in prededuzione per le forniture successive alla data di fallimento.

              A me sembra che il fallimento debba ammettere la domanda, in quanto contrattualmente era obbligata la società fallita, ma anche che il fallimento vanti un diritto di regresso nei confronti del proprietario per tutte le forniture successive alla data di riconsegna, sia quelle che sono ammesse in chirografo che quelle ammesse in prededuzione, anche perché il verbale di riconsegna non onera la società fallita dalla comunicazione di disdetta dei contratti di fornitura.

              In altri termini, mi pare che il curatore debba comportarsi in questo modo:

              1) ammettere il credito per le forniture successive alla data di riconsegna dell'immobile in chirografo fino alla data di fallimento e in prededuzione per quelle successive alla data di fallimento, perché non ha espresso la volontà di sciogliersi dal contratto (senza peraltro incorrere in alcuna responsabilità, in quanto la riconsegna al proprietario dell'immobile è avvenuta prima del fallimento e la società non si era obbligata a disdettare i contratti di fornitura di gas ed energia elettrica);

              2) chiedere al proprietario dell'immobile di restituire gli importi maturati successivamente alla data di riconsegna.

              Aggiungo che in sede di ammissione al passivo il proprietario non ha chiesto la compensazione dei propri crediti con eventuali controcrediti della società fallita, poiché al momento della verifica del passivo non erano noti (l'ACEA ha proposto domanda tardiva, mentre il proprietario ha presentato domanda tempestiva).
              Per quest'ultimo profilo non mi sembra che sia possibile eccepire al compensazione dei crediti.

              Mi pare comunque prudente avvisare anche il proprietario che ci sarà un'udienza tardiva di ammissione al passivo dell'ACEA, affinché possa presentare eventuali osservazioni.
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                09/01/2017 20:01

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: ammissione al passivo fatture Enel successive alla data di fallimento

                Non vi è dubbio che, intercorrendo il contratto di somministrazione tra la società fallita e la società fornitrice dell'energia elettrica, quest'ultima abbia il diritto di insinuare il credito per dette forniture, non essendo ad essa stato comunicato il subentro di altri nella disponibilità dei locali né essendo intervenuto il consenso alla cessione del contratto di somministrazione; e, ci sembra che questo dato risulti implicitamente dalle nostre precedenti risposte.
                E' anche vero che poiché il credito in questione attiene a forniture effettuate dopo la riconsegna dell'immobile al proprietario, è quest'ultimo il vero debitore, per cui il fallimento deve ammettere il credito della fornitrice al passivo per la ragione detta e, a pagamento avvenuto, può chiedere al proprietario il rimborso di quanto anticipato.
                Parlare di compensazione di questo credito di regresso del fallimento con il debito per canoni di locazione non pagati e giù insinuati dal proprietario non è agevole, non tanto per il fatto che quest'ultimo si sia già insinuato al passivo per i canoni (l'insinuazione non comporta l'implicita rinuncia alla compensazione), quanto per il fatto che è difficile stabilire quando nasce il credito di regresso, se al momento del pagamento delle bollette o se abbia comunque natura concorsuale, dato che presupposto della compensazione è proprio entrambi i crediti trovino la loro origine in fatti o atti anteriori alla dichiarazione di fallimento. Sicuramente comunque la compensazione non è possibile con il credito per somministrazioni successive al fallimento perché, anche ad accettare la seconda tesi esposta, comunque questo credito nasce dopo il fallimento (tant'è che verrà pagato in prededuzione), nel mentre quello per canoni è anteriore a tale evento.
                Zucchetti SG Srl
    • Silvia Tavernini

      Pavia
      01/09/2020 09:15

      RE: ammissione al passivo fatture Enel successive alla data di fallimento

      Buongiorno,
      mi inserisco nella discussione per proporre il caso di fatture insolute emesse post fallimento ed intestate al fallito (con il solo codice fiscale in quanto destinate ad uso domestico e mai recapitate al Curatore) relative ad utenze per un immobile compendio del fallimento.
      Il fornitore dovrà presentare domanda di ammissione al passivo ma potrà chiedere l'ammissione in prededuzione?

      RingraziandoVi per il supporto che fornite quotidianamente ai Curatori,
      porgo cordiali saluti.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        01/09/2020 20:06

        RE: RE: ammissione al passivo fatture Enel successive alla data di fallimento

        Posto che l'immobile sui si riferiscono le forniture di energie fatturate è stato acquisito all'attivo fallimentare, bisogna stabilire se esse riguardano consumi anteriori o posteriori al fallimento. Nel primo caso il credito ha natura concorsuale chirografaria e il creditore deve proporre regolare domanda di insinuazione per partecipare al concorso; nel secondo si tratterà di un credito prededucibile del quale il creditore può chiedere il pagamento diretto alla curatela e, in caso di contestazione, dovrà proporre insinuazione al passivo, giusto il dettato dell'art. 111bis l. fall.
        Stando così le cose, è chiaro che la sola emissione di fatture intestate al fallito è priva di qualsiasi rilevanza. Controlli, comunque se ha fatto al creditore in questione la comunicazione di cui all'art. 92 l.fall.. Se non l'ha fatta, provveda a farlo quanto prima in modo che il creditore sia notiziato del fallimento; se l'ha fatta può disinteressarsi dell'invio delle fatture oppure può, quale atto di cortesia, comunicare nuovamente al creditore che l'utente è fallito.
        Zucchetti SG srl
    • Federica Morabito

      Roma
      13/07/2022 18:19

      RE: ammissione al passivo fatture Enel successive alla data di fallimento

      Buona sera,
      mi è arrivata l'istanza di insinuazione al passivo per fornitura di energia elettrica; il credito è richiesto in prededuzione per le fatture emesse post fallimento.
      Preciso che trattasi di fallimento di società di persone e le fatture emesse riguardano un contratto ad uso residenziale, sono intestate all'amministratore ( anch'esso fallito personalmente) per un'abitazione non acquisita al fallimento in quanto attualmente non abitata dal fallito che vi viveva in precedenza senza titolo.
      In questo caso, tali somme sono da ammettersi in prededuzione?
      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        14/07/2022 18:40

        RE: RE: ammissione al passivo fatture Enel successive alla data di fallimento

        No, non è proprio da ammettere il credito.
        Se abbiamo ben capito la somministrazione di energia elettrica si riferisce ad una utenza della casa di abitazione in cui viveva un socio (anche amministratore) della società fallita di proprietà di terzi, tant'è che l'immobile come lei precisa non è stato acquisito all'attivo fallimentare. Se le cose stanno così, diventa irrilevante anche sapere se detto socio abbia o non abitato tale immobile dopo la dichiarazione di fallimento o se lo abbia fatto in base ad un contratto di locazione o senza titolo in quanto, anche se ha abitato l'immobile in forza di regolare locazione, questo rapporto sarebbe di natura personale estraneo alla procedura, così come rimangono estranei i rapporti di utenza varia in quanto utili alla abitazione personale del fallito, per cui le spese di locazione come le utenze relative sono a carico personale del fallito e non della procedura.
        Zucchetti SG srl