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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Ruolo Commissario Giudiziale
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Cinzia Bonazzoli
Pesaro (PU)08/01/2025 13:26Ruolo Commissario Giudiziale
Buongiorno sono stata nominata Commissario Giudiziale in una procedura che è ancora in una fase prenotativa del nuovo CCII.
Volevo un vostro supporto per capire concretamente come si esplicita il ruolo del commissario giudiziale in questa fase....
Chiaramente il ruolo del commissario è un ruolo di vigilanza, ma concretamente con quali atti si esplicita, essendo sia di supporto al debitore sia ai creditori.
Potete darmi dei riferimenti?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/01/2025 20:40RE: Ruolo Commissario Giudiziale
I compiti del commissario nella fase prenotativa sono abbastanza chiaramente delineati nell'art. 44, comma 1 lett. b-c-d, c.c.i.i. che, direttamente o indirettamente indicano i controlli e le verifiche che il commissario deve compiere; inoltre dal deposito della domanda si producono gli effetti di cui all'art. 46 consente il compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, che richiederà sicuramente il parare del commissario il quale, può anche affiancare il debitore e i creditori nella negoziazione del piano da formulare nei limiti consentiti dall'art. 92, comma 3 secondo e terzo periodo.
Zucchetti SG srl-
Paolo Rosa
roma12/03/2025 11:10RE: RE: Ruolo Commissario Giudiziale
salve, nel caso di concessione di misure protettive l'affiancamento sembra obbligatorio e non a richiesta, sebbene precisato "ove occorra"; sembra pertanto opportuno effettuare una o più riunioni con il proponente al fine di dare effettività alla norma; ne convenite ? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/03/2025 17:24RE: RE: RE: Ruolo Commissario Giudiziale
Può essere così gentile da spiegare meglio cosa intende per affiancamento e in quale procedura?
Grazie
Zucchetti SG srl-
Paolo Rosa
roma12/03/2025 17:41RE: RE: RE: RE: Ruolo Commissario Giudiziale
art 92 comma 3 ccii
"Nel concordato in continuità aziendale, nel termine concesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all'articolo 54, comma 2, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione".
mi trovo nella fattispecie in cui è sostanzialmente obbligatorio affiancare il debitore; cosa si intende per affiancamento l'avrei anche capito da solo, chiedevo conferma sulle modalità alla luce delle vostre esperienze, se ne avete.
grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/03/2025 10:47RE: RE: RE: RE: RE: Ruolo Commissario Giudiziale
Affiancare vuol dire che il commissario, nella pendenza del termine concesso ex art. 44 c.c.i.i., collabora con il debitore e i creditori per la fase delle trattative prodromiche alla predisposizione del piano, in modo da facilitare la riuscita delle trattative ela formazione di un piano quanto più condiviso. Si tratta dell'apporto di esperienza di un organo indipendente che può dare consigli, indicazioni in base alla sua professionalità ed esperienza, senza essere vincolante per le parti.
Lasciamo agli utenti che sono passati attraverso simile esperienza illustrare come materialmente si è svolto il loro affiancamento.
Zucchetti SG srl-
Angela Sapio
Roma06/05/2025 12:14Ruolo Commissario Giudiziale - art. 44 CC.II.
Buongiorno.
Il commissario nominato ex art. 44, lettera b) CC.II., ha i seguenti obblighi:
1) accettare l'incarico entro 2 gg
2) attivare procedura e pec
3) aprire c/c per versamento spese disposte dal Collegio
4) accedere alle banche dati ex art. 492 bis
5) vigilare sulle relazioni periodiche e sullo stato di avanzamento delle attività di redazione della proposta e del piano, nonché sul compimento di atti di straordinaria amministrazione.
Io riterrei che, con le relazioni periodiche, quand'anche il decreto non lo disponga, il commissario ha il diritto di chiedere la trasmissione degli estratti di conto corrente e delle scritture contabili per il periodo di riferimento (probabilmente anche dalla data di deposito del ricorso ex art. 40 e 44 CC.II.
Cosa ne pensate?
Ci sono altri adempimenti che in questa fase gravano sul commissario e che mi sfuggono?
Grazie.
AS-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/05/2025 18:15RE: Ruolo Commissario Giudiziale - art. 44 CC.II.
Certamente il commissario ha il diritto di chiedere la trasmissione degli estratti di conto corrente e delle scritture contabili per il periodo di riferimento posto che, a norma dell'art. 44, comma 1, lett. b), c.c.i.i., il commissario è tenuto a riferire "immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi"; inoltre il tribunale, in virtù del comma 2 dello stesso articolo, può revocare, su istanza anche del commissario, il provvedimento di concessione del termine "quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c)" e nello stesso modo provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lett. f). E' chiaro che queste attività del commissario presuppongono che egli sia posto in grado di verificare , sulla base della documentazione anche contabile, il comportamento del debitore.
In sostanza, I compiti del commissario nella fase prenotativa sono abbastanza chiaramente delineati nell'art. 44, comma 1 lett. b), c), d), che, direttamente o indirettamente indicano i controlli e le verifiche che il commissario deve compiere; inoltre dal deposito della domanda si producono gli effetti di cui all'art. 46, il che consente il compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, che richiede sicuramente il parere del commissario il quale, può anche affiancare il debitore e i creditori nella negoziazione del piano da formulare nei limiti consentiti dall'art. 92, comma 3 secondo e terzo periodo.
Zucchetti SG srl -
Angela Sapio
Roma11/05/2025 11:14RE: RE: Ruolo Commissario Giudiziale - art. 44 CC.II.
Vi ringrazio.
Non ritengo, invece, che in questa fase debba essere fatto l'inventario che, per converso, riterrei vada effettuato a seguito del decreto di apertura.
In questa fase in bianco, riterrei che gravi sul commissario solamente un onere di verifica e controllo della società, al fine di accertare atti pregiudizievoli e l'effettiva prosecuzione delle attività da parte della proponente, volte alla presentazione del piano e della proposta.
Condividete?
Ve lo chiedo, perchè alcuni colleghi ritengono che anche in questa fase gravi sul commissario l'obbligo di effettuare l'inventario.
Grazie per il confronto.
AS -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/05/2025 19:46RE: RE: RE: Ruolo Commissario Giudiziale - art. 44 CC.II.
Benchè della redazione dell'inventario nel concordato ne parli soltanto l'art. 105 c.c.i.i. con riferimento al concordato pieno, va considerato che con il terzo decreto correttivo è statoa completata quell'opera di equiparazione della domanda di concessione del termine ex art. 44 alla domanda piena ex art. 40, tanto che, ad esempio, l'autorizzazi9one ai finanziamenti prededucibili di cui all'art. 99 o di pagamento dei crediti anteriori di cui all'art. 100 è stata ampliata anche alla fase della pendenza del termine. Inoltre, come detto già nella precedente risposta, il commissario ha una serie di compiti di vigilanza per espletare correttamente i quali potrebbe risultare determinate avere un inventario immediato per valutare eventuali variazioni lecite, così come la collaborazione con il debitore per la stesura del piano potrebbe richiedere una esatta individuazione dell'attivo e del passivo di cui si discute.
Pertanto, pur non essendo previsto un obbligo generalizzato di redigere l'inventario nella fase della pendenza del termine, a nostro avviso tale obbligo va inquadrato nella situazione concreta che, il più delle volte, richiederà la redazione di tale atto per svolgere diligentemente il proprio compito.
Zucchetti SG srl
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