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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
ABBNADONO BENE IMMOBILE
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Alberto Casagrande
ROMA05/06/2025 15:51ABBNADONO BENE IMMOBILE
Lo scrivente subentrato in una procedura fallimentare (Dichiarato nel 2002) deve liquidare un immobile (terreno)per il quale sono già stati effettuati numero cinque esperimenti di vendita andati deserti. Peraltro il conteggio dell' ICI/IMU dovuta da oltre 23 anni rende di fatto l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente.
Nella remota Legge fallimentare non è individuabile alcuna norma di riferimento per l'abbandono dei beni e lo scrivente ha maturato l'idea di predisporre un dettagliata relazione al GD onde ottenere la relativa autorizzazione con la successiva comunicazione ai creditori. Condividete?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
06/06/2025 17:03RE: ABBNADONO BENE IMMOBILE
L'art. 104-ter comma 8 prevede che il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.
Questa disposizione costituisce la esplicitazione di un principio immanente nella procedura concorsuale, principio in forza del quale il procedimento di liquidazione è funzionale alla tutela degli interessi dei creditori, con la conseguenza che ad esso può rinunciarsi tutte le volte in cui non vi siano prospettive di utile realizzo.
Condividiamo dunque la soluzione prospettata e siamo sicuri del fatto che il giudice, ove constati che effettivamente non sussistono prospettive di realizzo, autorizzerà la derelictio del bene.-
Giuliano Cesarini
Fossombrone (PU)07/06/2025 09:55RE: RE: ABBNADONO BENE IMMOBILE - CANCELLAZIONE CCIAA
Intervengo per dire che anche io sono nella situazione di abbandonare beni immobili (ed anche mobili).
Mi sembra che la conseguenza di questi abbandoni sia il fatto che al termine della Liquidazione giudiziale la società non possa essere cancellata dal Registro Imprese perchè, salvo improbabili azioni individuali dei creditori sui beni abbandonati, la società è ancora proprietaria di beni ed ha, quindi un attivo ancora "da liquidare".-
Zucchetti Software Giuridico srl
08/06/2025 09:24RE: RE: RE: ABBNADONO BENE IMMOBILE - CANCELLAZIONE CCIAA
Il tema a nostro avviso va indagato andando a verificare quale sia stata la causa della chiusura del fallimento.
Quando la chiusura del fallimento di una società avviene ai sensi del n. 3 o n. 4 del primo comma dell'art. 118 l.fall., il curatore deve chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, in quanto lo prevede espressamente il secondo comma di detto articolo,
Il legislatore, quando ha introdotto la facoltà per il curatore di non acquisire o di dismettere i beni acquisiti a norma del comma ottavo dell'art. 104 ter non si è posto il problema della successiva cancellazione e quindi fallimento (ma lo stesso vale per la liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 233) può essere chiuso, con cancellazione della società che la quale rimane formalmente intestataria di beni, i quali si trasferiranno pro quota in capo ai soci, come chiarito dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza12/03/2013, n.6070.-
Giuliano Cesarini
Fossombrone (PU)08/06/2025 16:15RE: RE: RE: RE: ABBNADONO BENE IMMOBILE - CANCELLAZIONE CCIAA
Grazie della segnalazione.
Cancellata la società, il destino dei beni "residui non liquidati" non sarà più un problema del Curatore.
Sarà forse il caso di far citare quei beni nel Provvedimento di chiusura della Liquidazione Giudiziale?
Magari per rendere più agevole la loro successiva alienazione da parte dei soci?
Grazie
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