Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Rimborso spese vive del curatore

  • Claudio Montecchio

    Rodigo - Fraz. Rivalta sul Mincio (MN)
    06/10/2010 17:45

    Rimborso spese vive del curatore

    Scrivo perchè non mi è affatto chiara la disciplina in materia di rimborso spese vive di trsaferta sostenute dal curatore. Mi riferisco al caso di trasferte in cui il curatore è chiamato a sostenere costi di aereo, albergo, taxi o altro. Si tratta di spese prededucibili oppure al contrario neanche rimborsabili e da considerarsi nel compenso o altro? Come funziona secondo Voi?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/10/2010 17:52

      RE: Rimborso spese vive del curatore

      Come abbiamo già avuto modo di dire in risposta ad altre domande, la norma di riferimento è il secondo comma dell'art. 4 del D.M 28.7.1992. n. 570 (che detta le regole per il compenso del curatore), il quale stabilisce:
      "Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull'importo del compenso liquidato ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso od indennità. Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente".
      E' chiaro, quindi, che le spese da lei indicate, rispettate le condizione richiamate, sono rimborsabili, e può chiederne la liquidazione al tribunale a norma dell'art. 39 e chiedre l'emissione del mandato al g.d. a norma dell'art. 34.
      Solo nel caso l'attivo disponibile non sia sufficiente al pagamento di tutte le prededuzioni, deve attendere in quanto deve graduarle con altri crediti in prededuzione, a norma dell'ult. comma dell'art. 111 bis.
      Zucchetti SG Srl
      • Pardini Mirko

        Lucca
        15/11/2018 10:12

        RE: RE: Rimborso spese vive del curatore

        Buongiorno,
        in questo caso vorrei capire il significato di <<effettivamente sostenute ed autorizzate>>.
        Mi spiego: su una procedura concorsuale ho dovuto anticipare un ingente quantitativo di denaro per spese per visure, accessi ai registri, atti notarili. Non ho chiesto la preventiva autorizzazione del GD. E' possibile ugualmente chiedere l'autorizzazione alla liquidazione adesso (a posteriori) o doveva essere chiesta l'autorizzazione alla spesa prima di sostenerla?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          15/11/2018 20:27

          RE: RE: RE: Rimborso spese vive del curatore

          L'art. 4 del D.M 28.7.1992. n. 570 (che detta le regole per il compenso del curatore) non ha nulla o comunque poco a che fare con le spese di cui parla lei nella odierna domanda. L'articolo citato stabilisce che il curatore, oltre al compenso, ha diritto al rimborso della indennità di trasferta, delle spese generali di studio e delle spese vive che egli ha sostenuto per lo svolgimento del suo incarico, ma non riguarda le somme che il curatore anticipa per le esigenze del fallimento, che non sono spese del curatore ma semplicemente anticipazioni di spese del fallimento, che il curatore avrebbe potuto di volta in volta prelevare dalla cassa o dal conto intestato alla procedura.
          Riguardo a queste ultime e per rispondere alla sua domanda, bisogna distinguere l'autorizzazione all'atto che genera la spesa e quella al prelievo della somma per il pagamento. L'autorizzazione all'atto è condizionata dalla natura dello stesso e dipende quindi dall'atto che si compie e per la loro determinazione bisogna fare riferimento agli artt. 25 e 35 l.fall. principalmente. Se, ad esempio, il curatore deve compiere la cancellazione di una ipoteca, l'art. 35 richiede l'autorizzazione del comitato dei creditori, sicchè se l'organo fallimentare vi provvede senza fornirsi di detta autorizzazione, l'atto è inefficace, a meno che non venga successivamente ratificato dallo stesso organo; se l'atto è stato regolarmente autorizzato o ratificato può essere effettuato il pagamento delle spese necessarie per la cancellazione e il prelievo dal conto aperto dal fallimento e' eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato (art. 34 ult. comma l.fall.). Se su tale libretto mancano i fondi, il curatore, che sa che entreranno in seguito delle liquidità, può anticipare la somma e chiederà la restituzione quando vi saranno le disponibilità al giudice delegato perché si tratta di fare un prelievo dal conto fallimentare.
          In sostanza, se il curatore ha compito un atto per il quale era necessaria l'autorizzazione del comitato dei creditori o un provvedimento del giudice delegato e anticipa l'esborso richiesto per il compimento di quell'atto, potrà richiedere in ogni momento il rimborso dell'anticipazione fatta al giudice delegato, sempre che vi siano le disponibilità sul conto e l'atto che ha generato la spesa sia stato regolarmente; in mancanza delle autorizzazioni al compimento dell'atto, l'anticipazione rimane a carico del curatore, a meno che, seppur tardivamente, non intervenga una ratifica dell'atto compiuto dall'organo competente. Se, invece si trattava di atto per il cui compimento non era richiesta alcuna autorizzazione, il curatore potrà sempre richiedere il rimborso.
          Zucchetti SG srl