Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

recupero spese legali curatela fallimentare

  • Elena Pompeo

    Salerno
    01/09/2020 09:35

    recupero spese legali curatela fallimentare

    salve. sono il curatore di un fallimento che ha incardinato una azione revocatoria con l'ammissione al gratuito patrocinio. la sentenza, che da ragione alla curatela, condanna tutte le parti citate in solido alle spese legali con anticipazione a carico dell'erario perchè vi è gratuito patrocinio. L'erario ha pagato il legale della Curatela. Adesso è l'Erario che deve agire contro le parti condannate per il recupero del credito o posso farlo io come curatore e poi restituire i soldi all'erario con f24?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/09/2020 20:07

      RE: recupero spese legali curatela fallimentare

      A norma dell'art. 131 del DPR n. 115 del 2002, lo Stato si fa carico degli onorari e spese dovute al difensore della parte ammessa al beneficio in quanto lo Stato, sostituendosi alla stessa parte, si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese. Il successivo art. 133, stabilisce che "Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato". Ne discende, pertanto che è lo Stato il titolare del credito nei confronti della parte soccombente non ammessa al gratuito patrocinio e, pertanto, solo esso può procedere al recupero di quanto anticipato.
      Zucchetti Sg srl
      • Teresa Stumpo

        CROTONE
        08/07/2021 11:24

        RE: RE: recupero spese legali curatela fallimentare

        Salve,
        lo Stato provvede al recupero delle somme dal soccombente anche nel caso in cui il fallimento abbia realizzato attivo e il gratuito patrocinio sia stato revocato dal G.D. dopo che il legale è stato pagato dall'Erario ?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/07/2021 20:15

          RE: RE: RE: recupero spese legali curatela fallimentare

          Dalla sua descrizione capiamo che il fallimento ammesso al gratuito patrocinio è rimasto soccombente e, al di là della eventuale condanna al pagamento delle spese di controparte o di compensazione, avrebbe dovuto pagare il proprio legale, che è stato invece pagato dall'Erario in quanto il fallimento era stato ammesso al gratuito patrocinio. Ora che il gratuito patrocinio è stato revocato in quanto il fallimento ha recuperato dell'attivo, l'Erario può, a sua volta pretendere dal fallimento quanto ha anticipato in favore del suo legale, a norma del primo comma dell'art. 134 DPR n. 115 del 2002, secondo cui "Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa".
          Zucchetti SG srl .
          • Matteo Ladogana

            Brescia
            07/11/2022 13:44

            RE: RE: RE: RE: recupero spese legali curatela fallimentare

            Buongiorno, intervengo e chiedo lumi su un tema collegato.
            Un'azione di recupero crediti iniziata con l'ammissione della procedura al gratuito patrocinio verrà definita con un pagamento a saldo e stralcio da parte del debitore ed abbandono della controversia.
            Tale somma (€ 35.000) dovrebbe far perdere il beneficio del gratuito patrocinio.
            Come posso gestire le spese del legale? Io avrei pensato che non la revoca del beneficio ne risponderà le pagherà il fallimento in via ordinaria (previa liquidazione del Giudice).
            Rimangono però le spese prenotate a debito per il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (sostanzialmente CU).
            Per quelle verrà fatta un'ammissione al passivo dall'erario?
            Grazie mille per la collaborazione.

            Cordiali saluti
            Matteo Ladogana
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              08/11/2022 18:47

              RE: RE: RE: RE: RE: recupero spese legali curatela fallimentare

              Corretta la revoca del gratuito patrocinio stante le disponibilità acquisite dalla procedura, corretto che il credito del legale va pagato in prededuzione anche fuori riparto, se vi sono le disponibilità per far fronte a tutte le prededuzioni, dato che, una volta liquidato, è un credito liquido, esigibile e non contestato (art. 111bis, co. 3 l. fall.), per cui è sufficiente una richiesta dell'interessato. Le altre sono spese prenotate a debito (cfr. art. 146 DPR n. 115 del 2002), anche queste da soddisfare in prededuzione e al ricupero provvede l'Ufficio V della Direzione dei servizi del tesoro sulla base del foglio notizie trasmesso dalla Cancelleria dell'Organo Giurisdizionale interessato e dell'indicazione dei dati individuanti la parte alla quale chiedere il recupero delle spese. Anche questi sono crediti prededucibili liquidi ed esigibili e non contestati, per cui possono essere pagati su richiesta
              Zucchetti SG srl
              • Giovanni Calasso

                MONTERONI DI LECCE (LE)
                22/05/2023 16:50

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: recupero spese legali curatela fallimentare

                in caso di rinuncia al benefico del gratuito patrocinio, il campione civile deve esere pagato dal fallimento.
                Il fallimento viene chiuso con un riparto parziale delle sole prededuzioni e non viene pagato il campione civile inerente il giudizio in cui la procedura era stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio in quanto nessuna domanda di pagamento è stata rivolta al curatore dalla cancelleria. Al curatore, dopo la chiusura del fallimento viene notificata una cartella esattoriale a titolo personale senza indicazione del fallimento.
                E' corretto?

                mail: giocalasso@libero.it
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  26/05/2023 17:59

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: recupero spese legali curatela fallimentare

                  Come abbiamo scritto in altri interventi, non esiste una responsabilità solidale del Curatore per i debiti del fallimento, chiuso o non chiuso, pertanto la richiesta di pagamento inviata al Curatore personalmente è illegittima.

                  Ciò premesso, essendo state pagate solo le prededuzioni, se il grado di privilegio del campione civile è successivo a quello delle prededuzioni pagate, esso non avrebbe comunque dovuto esser pagato, a norma dell'art. 111-bis, ultimo comma, l.fall.

                  Se invece, seguendo l'ordine dei privilegi all'interno delle prededuzioni, effettivamente tale importo avrebbe dovuto esser pagato, l'Agente per la riscossione potrebbe lamentare il fatto che il Curatore, prima della chiusura del fallimento, non abbia verificato se esistevano importi da pagare sul foglio notizie, e pertanto abbia chiuso il fallimento ed effettuato il riparto finale senza tener conto di tale debito.

                  Ma ciò potrebbe avvenire, a nostro avviso, solo mediante un giudizio ordinario, che non ci risulta l'Ente, in casi come questi, percorra.
      • Federica Stellavatecascio

        BATTIPAGLIA (SA)
        11/10/2022 17:27

        RE: RE: recupero spese legali curatela fallimentare

        Buonasera, mi ricollego al quesito principale.
        Sono Curatrice di un fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato per una causa in Corte d'Appello, conclusasi con estromissione della Curatela dal giudizio e condanna di controparte alla rifusione delle spese e competenze in favore dell'Erario.
        Anche nel mio caso l'Erario ha pagato il difensore.
        La mia domanda è la seguente:
        posto che sia lo Stato -da sentenza- il titolare del credito in favore della parte soccombente, una volta sopraggiunta liquidità (come nel mio caso), il fallimento dovrà comunque rimborsare l'Erario?
        In altre parole, lo Stato potrà chiedere al fallimento il rimborso di quanto anticipato, sebbene ci sia, in sentenza, la condanna di controparte alla rifusione? Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          12/10/2022 20:09

          RE: RE: RE: recupero spese legali curatela fallimentare

          La sua domanda si riferisce evidentemente a quanto anticipato dall'Erario al difensore del fallimento, che è la parte ammessa al gratuito patrocinio, e non recuperato presso la controparte soccombente non ammessa al patrocinio che, a norma dell'art. 133 DPR n. 115 del 2002, era stata condannata alla rifusione delle spese processuali a favore del fallimento con disposizione che il pagamento fosse eseguito a favore dello Stato.
          Il vero debitore, pertanto, in questo caso, è la parte soccombente che avrebbe dovuto rifondere le spese al fallimento vittorioso, ma essendo stato questo ammesso al gratuito patrocinio, il rimborso è stato disposto a favore dell'Erario. Se lo Stato non recupera dal condannato al pagamento delle spese quanto anticipato in favore del soggetto ammesso al patrocinio, l'art. 134 del citato DPR, prevede che lo Stato possa agire in rivalsa nei confronti della parte vittoriosa, ma soltanto se "la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore" (comma 1); anzi per le spese prenotate e anticipate la rivalsa può essere esercitata quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese…" (comma 2).
          Pertanto lo Stato potrà chiedere al fallimento il rimborso di quanto anticipato al legale del fallimento stesso, solo se questo dalla causa cui si riferiscono le spese ha recuperato liquidità che consentano il rimborso; eventuali ulteriori e diverse entrate nell'attivo del fallimento non dovrebbero giustificare la rivalsa.
          Zucchetti SG srl
          • Federica Stellavatecascio

            BATTIPAGLIA (SA)
            12/10/2022 20:11

            RE: RE: RE: RE: recupero spese legali curatela fallimentare

            Grazie per la dettagliata risposta
      • Alessandra Reda

        Cosenza
        01/12/2022 12:21

        RE: RE: recupero spese legali curatela fallimentare

        Salve, mi ricollego alla Vs risposta al quesito iniziale. Sono curatore di un fallimento. Anche nel mio caso il legale rappresentante della società fallita ha proposto reclamo in Corte d'Appello. Il fallimento si è costituito con proprio legale, ammesso al gratuito patrocino non essendoci fondi. Il reclamo è stato quindi rigettato con condanna del reclamante alla refusione delle spese "in favore della curatela del fallimento, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello stato in virtù del provvedimento emesso dal G.D. di ammissione della curatela al gratuito patrocinio".
        Il mio dubbio è il seguente: il legale della curatela emetterà fattura alla Corte d'Appello e sarà pagato direttamente dalla Corte. Il reclamante, condannato alla refusione, in pratica come rimborserà allo Stato queste spese? Attraverso la curatela? Ovvero verserà alla curatela che successivamente riverserà detta somma allo Stato attraverso il pagamento del campione fallimentare? O in quale altro modo? In altre parole è la curatela che deve provvedere al recupero delle spese in capo alla reclamante oppure sarà lo Stato direttamente e in altro modo??
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          01/12/2022 19:13

          RE: RE: RE: recupero spese legali curatela fallimentare

          La società reclamante è stata condannata al pagamento delle spese in favore del fallimento, con previsione che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato in virtù del provvedimento emesso dal G.D. di ammissione della curatela al gratuito patrocinio, pe cui si pone il problema del recupero da parte dell'Erario, ma il tema è di carattere più generale in quanto riguarda tutte le ipotesi di rigetto del reclamo e condanna del reclamante sia in favore della curatela che del creditore istante vittorioso nel giudizio di reclamo.
          Orbene, è pacifico che al pagamento di dette spese è tenuta la società fallita, appositamente condannata, ma si tratta di stabilire, in primo luogo, se il credito per le stesse abbia natura concorsuale o non e, qu questo punto dottrina e giurisprudenza hanno ormai convenuto che non può attribuirsi alle spese sostenute dal creditore istante del fallimento, convenuto nel reclamo avverso la sentenza di fallimento proposta dal fallito, e tanto meno alle spese della curatela, natura concorsuale (come in un passato meno recente aveva sostenuto la Cassazione) posto che le spese del giudizio di opposizione /reclamo trovano la loro genesi non già nella dichiarazione di fallimento (cioè nell'atto di pignoramento generale) ma nella pronuncia di condanna del giudice del reclamo, che ha carattere costitutivo, frutto della soccombenza processuale del fallito (art. 91 c.p.c.).
          Se è la soccombenza del fallito nel giudizio di opposizione la causa unica del credito di rimborso del creditore istante, deve necessariamente concludersi che il credito per le spese sostenute da costui, convenuto nel giudizio di opposizione, non può avere natura concorsuale, ma, a questo punto, le soluzioni possono essere due: o si ritiene che il credito in questione, in quanto successivo al fallimento, è inopponibile alla massa, per cui deve essere sopportato dall'opponente fallito, ovvero che tale credito è stato sostenuto nell'interesse della massa, per cui va soddisfatto in prededuzione (ovviamente con riferimento alle spese sostenute del creditore istante il fallimento o, come nel caso, con riferimento all'Erario che in sede di recupero delle spese anticipate).
          Cassazione risalente (Cass., 7 febbraio 1961, n. 249; Cass., 23 febbraio 1966. n. 567; Cass. 13 luglio 1968, n. 2502; Cass. 22 dicembre 1972, n. 3659) e una parte minoritaria della giurisprudenza di merito (Trib. Perugia 12 febbraio 1990; C. App. Catania, 19 aprile 1990; Trib. Arezzo, 11 marzo 1999; nello stesso filone si inseriscono con distinguo, sui cui infra: Trib. Bologna, 4 febbraio 1992; Trib. Messina, 13 marzo 2000; Trib. Padova 21 gennaio 2003) hanno optato per la natura prededucibile delle spese in discussione, sulla considerazione che la partecipazione del creditore al giudizio di opposizione /reclamo è obbligatorio, in quanto litisconsorte necessario, per cui la sua partecipazione al giudizio è stata ritenuta dal legislatore indispensabile per coadiuvare ed integrare l'attività difensiva del curatore e, quindi, è stata richiesta nell'interesse collettivo del ceto creditorio.
          La natura postconcorsuale e pertanto l'inopponibilità al fallimento delle spese in questione è stata, invece, accolta dalla prevalente giurisprudenza di merito, che ha spiegato che dette spese "non danno luogo né a un debito di massa, pagabile in prededuzione né possono essere riconosciute in privilegio o in chirografo "essendo successive all'apertura del concorso e, comunque non destinate alla conservazione dei beni del debitore perché già vincolati all'esecuzione concorsuale" (Trib. Milano 4 maggio 2017, n. 4970; Trib. Roma 9 maggio 2007; Trib. Roma 8 marzo 2006; Trib. Bergamo 5 maggio 2003; Trib. Saluzzo 19 settembre 2002; Trib. Brindisi 9 settembre 2002; Trib. Napoli, 31 ottobre 2000; Trib. Torino 11 luglio 2000; Trib. Monza, 11 marzo 1999; Trib. Milano, 5 marzo 1998; Trib. Milano, 24 ottobre 1996; Trib. Napoli, 17 luglio 1996; ecc.
          Questa tesi, che sembra più convincente. comporta che è la società fallita tenuta al pagamento delle spese cui è stata condannata e verso la curatela fallimentare (e verso il creditore convenuto nel reclamo, ove vi sia stata condanna in suo favore) il che, da un lato, rende improbabile il recupero per gli aventi diritto, e, dall'altro, esclude che terzi vittoriosi o l'Erario in fase di recupero possano insinuarsi nel fallimento per pretendere il rimborso delle spese del reclamo, né in via prededucibile, né privilegiata né chirografaria.
          Zucchetti Sg srl
          • Alessandra Reda

            Cosenza
            05/12/2022 16:33

            RE: RE: RE: RE: recupero spese legali curatela fallimentare

            In pratica, in virtù della sentenza della corte d'appello che ha condannato il reclamante (ovvero il legale rappresentante della società, persona fisica) alla rifusione delle spese del legale della curatela, la parcella del legale (ammesso al gratuito patrocinio) saranno liquidate direttamente dalla Corte d'Appello, e io curatore provvederò a richiedere al reclamante il versamento di tali spese a favore della curatela e successivamente a riversare l'importo a favore dello Stato, attraverso il pagamento del c.d. "campione fallimentare". Giusto?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              06/12/2022 19:50

              RE: RE: RE: RE: RE: recupero spese legali curatela fallimentare

              L'ipotesi prospettata è che la società fallita abbia proposto reclamo avverso la sentenza di fallimento e che il fallimento si è costituito in causa ottenendo il gratuito patrocinio. A seguito del rigetto del reclamo la parte reclamante è stata condannata al pagamento delle spese in favore del fallimento, per cui, a norma dell'art. 133 DOR n. 115 del 2002, "Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato", posto che lo Stato, a sua volta ha anticipato o si è posto a suo carico le spese del fallimento ammesso al gratuito patrocinio.
              Il vero debitore, come abbiamo detto in una delle precedenti risposte, è pertanto in questo caso, la parte soccombente che avrebbe dovuto rifondere le spese al fallimento vittorioso, ma essendo stato questo ammesso al gratuito patrocinio, il rimborso è stato disposto a favore dell'Erario. Il fallimento è estraneo a questo rapporto e non deve fare nulla, a meno che non arrivi dell'attivo con conseguente revoca del gratuito patrocinio, giacchè in tal caso, se lo Stato non recupera dal condannato al pagamento delle spese quanto anticipato in favore del soggetto ammesso al patrocinio, può, a norma dell'art. 134 del citato DPR, agire in rivalsa nei confronti della parte vittoriosa, ma soltanto se "la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore" (comma 1); anzi per le spese prenotate e anticipate la rivalsa può essere esercitata quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese…" (comma 2).
              Zucchetti SG srl
    • Alberto Rinaldi

      Verona
      09/11/2022 09:37

      RE: recupero spese legali curatela fallimentare

      In una causa, introdotta dal Fallimento, ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 DPR 115/2002, nei confronti di più parti, una delle quali anche essa ammessa al patrocino ai sensi dell'art. 76, vi è trattativa tra il Fallimento e tutte le altre parti per una transazione che prevede il pagamento al Fallimento di una somma da parte delle parti non ammesse al patrocinio e la rinuncia agli atti da parte del Fallimento ai sensi dell'art. 306 c.p.c. a spese compensate, nei confronti di tutte le parti, anche nei confronti della parte ammessa al gratuito patrocinio. Per effetto dell'incasso da parte del Fallimento della somma ritratta dalla transazione, il curatore chiederà al G.D. la revoca del gratuito patrocinio e pagherà quindi il proprio difensore e, per effetto dell'art. 134, comma 1, pagherà anche il contributo unificato prenotato a debito e anticipato dall'Erario. Come detto, la transazione prevede la rinuncia a spese compensate anche nei confronti della parte a sua volta ammessa al patrocinio, ma come si concilia la compensazione delle spese con l'art. 134, comma 5, che prevede che "Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo." La transazione che si prospetta sarebbe affetta da nullità, posto che, con la compensazione delle spese, il compenso del difensore del soggetto ammesso al patrocinio rimarrebbe a carico dell'Erario; oppure l'art. 134 si riferisce letteralmente alle sole "spese prenotate a debito" e quindi esclusivamente a quelle descritte dall'art. 146, comma 2, quindi nel nostro caso solo il contributo unificato? In questo secondo caso sembrerebbe che, all'esito della transazione, il difensore della parte, diversa dal Fallimento, ammessa al patrocinio, possa ottenere l'onorario e le spese secondo la normale procedura prevista dall'art. 82.
      Grazie per la risposta.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        09/11/2022 10:55

        RE: RE: recupero spese legali curatela fallimentare

        casb
      • Alessandra De Simone Saccà

        REGGIO CALABRIA (RC)
        09/11/2022 11:00

        RE: RE: recupero spese legali curatela fallimentare

        Buongiorno
        Intervengo nella discussione e mi aggancio al superiore quesito per ricevere ove possibile alcuni ulteriori chiarimenti.
        Preliminarmente chiarisco la situazione "in fatto".
        Il fallimento veniva nel tempo ammesso al patrocinio a carico dell'Erario in una serie di giudizi. Da uno di tali giudizi, chiusosi con transazione, recuperava attivo (in tesi 1.000) insufficiente a pagare l'intera prededuzione maturata. Per tal fatto anche il pagamento dei prededucibili (tra i quali vi è l'Erario per le spese pagate ai difensori della curatela) dovrà essere preceduto dalla graduazione dei loro crediti.
        Conseguentemente, sarebbe utile chiarire:
        1. se la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese legali in favore dell'Erario è sufficiente, da sola, a liberare il fallimento (ammesso al patrocinio a carico dell'Erario) dall'obbligo di rimborso?
        2. in caso negativo (e cioè se solo il pagamento del soccombente è idoneo a liberare il fallimento), se dalla specifica causa il fallimento non ha recuperato attivo (o lo ha recuperato in misura inferiore al sestuplo delle spese prenotate / anticipate dall'Erario) è ugualmente tenuto al rimborso in favore dell'Erario;
        3. in tutti gli altri casi (compensazione delle spese di lite o condanna del fallimento a pagare controparte) sussiste un obbligo generalizzato del Fallimento al rimborso dell'Erario? O tale obbligo sussiste solo se dalla specifica causa il fallimento ha recuperato attivo pari almeno ad un sestuplo delle spese prenotate / anticipate dall'Erario?
        4. per la causa chiusasi con transazione il 50% del rimborso può essere posto a carico dell'altra parte diversa dal fallimento (tenuto conto che "Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo")?
        5. al fine della graduazione della prededuzione, il credito prededucibile dell'Erario (per onorari e spese prenotate / anticipate) risulta assistito da privilegio? In caso affermativo qual è la norma che lo prevede?

        Ringrazio sin d'ora per la risposta
        Buona giornata
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          09/11/2022 19:06

          RE: RE: RE: recupero spese legali curatela fallimentare

          Se abbiamo ben capito, nel che l'Erario chiede il rimborso delle spese pagate ai difensori della curatela ammessa al gratuito patrocinio, per cui lo Stato, se non recupera la somma dalla parte soccombente non ammessa al gratuito patrocinio, può rivalersi sulla parte che ha goduto del beneficio ove questo venga meno per la sopravvenienza di una certa liquidità L'art. 134 DPR n. 115 del 2002 regola le modalità del recupero e prevede che in caso di transazione, che nel caso è intervenuta, può esercitare la rivalsa per il recupero delle spese prenotate e anticipate (anche quelle per il legale, cfr. risposta che precede) quando la parte ammessa al gratuito patrocinio ha conseguito almeno il sestuplo delle spese. Ricorrendo, quindi questa condizione, lo Stato è creditore della somma anticipata fino all'effettivo rimborso.
          Il conseguimento del sestuplo va calcolato con riferimento alle spese di ciascuna causa, tuttavia, una volta che tale somma viene incassata essa va valutata per stabilire se il fallimento ha disponibilità tali da ottenere la revoca dal gratuito patrocinio in tutte le altre causa. Ossia, se in una causa le spese sono 100, l'Erario può rivalersi solo se dalla transazione il fallimento incassa almeno 600, ma la somma effettivamente ricevuta potrebbe essere ben superiore, ad esempio 10.000 ed allora questa somma va considerata come una disponibili, che potrebbe provenire dalla vendita di un bene, per stabilire se è tale da giustificare la revoca del patrocinio anche nelle altre cause (comma 4 art. 146 DPR cit.).
          Quanto al punto 4 sulla transazione, cfr. la risposta che precede.
          Ai fini della graduazione tra le prededuzioni, va considerato che lo Stato agisce in rivalsa, come prevede l'art. 134 citato, che consiste nel porsi nella condizione del creditore che è stato pagato non dal debitore ma dal terzo nel caso lo Stato tenutovi per legge in caso di gratuito patrocinio, per cui visto che si discute del credito del legale della procedura che è assistito dal privilegio si cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., anche lo Stato può avvalersi di tale privilegio.
          Zucchetti SG srl
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        09/11/2022 19:06

        RE: RE: recupero spese legali curatela fallimentare

        Ai sensi dell'art. 134, co. 2, D.P.R. n. 115 del 2002, "lo Stato ha diritto di rivalsa per le spese anticipate, e quindi anche per gli onorari e le spese dovuti al difensore (D.P.R. n. 115 del 2002 art. 131, comma 4, lett. a)" (Così Cass. 04/06/2021, n.15710) e non vi è alcun contrasto tra la transazione , che contempla la compensazione delle spese di causa nei rapporti tra le parti, e l'art. 134 citato che regola la rivalsa dello Stato, che quindi riguarda i rapporti esterni. Ossia la norma vuole impedire che lo Stato non possa recuperare quanto anticipato per spese a suo carico attraverso un accordo tra le parti in causa, per cui pone a carco delle parti un obbligo solidale di restituzione, con divieto di patto contrario, per cui lo Stato può esercitare la rivalsa nei confronti di ciascuna parte, indipendentemente da quanto tra loro convenuto. Nei rapporti interni poi vale la regola contrattuale per cui, stabilita la compensazione, ciascuna parte dovrà sopportare le proprie spese e, quindi potrà rivalersi nei confronti delle altre per quanto eventualmente pagato in più allo Stato..
        Zucchetti SG srl
        • Alberto Rinaldi

          Verona
          10/11/2022 09:14

          RE: RE: RE: recupero spese legali curatela fallimentare

          Ma se l'art. 134, come ritengo anche io, prevede la rivalsa dello Stato, per le spese e onorari pagati al difensore della parte ammessa al patrocinio, nei confronti di tutte le parti che hanno stipulato la transazione, allora la transazione che preveda la compensazione delle spese (i.e. ogni parte paga il suo avvocato), sì che contrasta con la norma richiamata, perchè la transazione deve essere autorizzata dal comitato dei creditori ai sensi dell'art. 35 l.fall. e previamente comunicata al G.D., per un controllo, anche di legittimità oltre che di merito, da parte di entrambi gli organi della procedura. A mio giudizio sia il comitato dei creditori e il G.D. debbono rilevare la nullità della transazione per contrarietà a norme imperative (art. 1418 c.c. coordinato con art. 134, cfr. "ogni patto contrario è nullo") e non autorizzarla. Diversamente il curatore verrebbe autorizzato a transigere la causa a spese compensate anche con la parte ammessa al patrocinio e però si vede esposto, per la nullità della relativa pattuizione, a dovere rimborsare allo Stato le spese (o quota di esse) pagate dallo Stato al difensore della parte ammessa al patrocinio, esponendo in questo modo se stesso e il comitato dei creditori, che ha autorizzato un atto nullo, a responsabilità nei confronti dei creditori del Fallimento. Certamente il curatore non può sperare di chiudere il fallimento prima che lo Stato eserciti la rivalsa, perché in questo caso il curatore potrebbe diventare personalmente responsabile nei confronti dello Stato. In definitiva ritengo che la transazione di una causa a spese compensate da parte del Fallimento con una parte ammessa al patrocinio sia nulla e però a questo punto si pone il problema di come il Fallimento possa ottenere l'estinzione della causa, posto che, nel caso di specie, essendo stata transatta la causa con tutte le parti solvibili, non ha senso continuare la causa con l'unica parte non solvibile. Credo che l'unica soluzione, che non esponga curatore e comitato dei creditori alla responsabilità nei confronti dei creditori del Fallimento, sia la rinuncia da parte del Fallimento nei confronti della parte ammessa al patrocinio, senza la compensazione delle spese e in questo caso il Fallimento sarà condannato a rimborsare le spese della parte ammessa al patrocinio, direttamente allo Stato. In questo caso però il Fallimento, se la transazione è eseguita a importi ridotti, che possono essere assorbiti o quasi dalle spese legali, perde l'interesse alla transazione. L'unica alternativa, anche questa non praticabile, perché frustra le aspettative del difensore della parte ammessa al patrocinio che correttamente non rinuncerà mai alla solidarietà ex art. 13 legge professionale, sarebbe che la parte ammessa al patrocinio rinunci al patrocinio stesso e che poi la causa sia soggetto di rinuncia a spese compensate ai sensi dell'art. 306 c.p.c., ma come detto anche questa soluzione non appare praticabile.
          Vi sono altre soluzioni?
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            11/11/2022 19:01

            RE: RE: RE: RE: recupero spese legali curatela fallimentare

            Molto interessante il suo discorso, che muove dal presupposto della nullità della transazione in questione che, per le ragioni esposte nella precedente risposta, a nostro avviso, non è affetta da nullità. Prendiamo atto della sua diversa opinione, ma non abbiamo altro da aggiungere a quanto già detto, su cui peraltro lei non muove alcuno specifico rilievo.
            Zucchetti SG srl
            • Alberto Rinaldi

              Verona
              16/11/2022 20:05

              RE: RE: RE: RE: RE: recupero spese legali curatela fallimentare

              Ipotizzando, per seguire il Vostro ragionamento, che la transazione non sia nulla e che quindi il curatore venga autorizzato ai sensi dell'art. 35 l.fall. a rinunciare agli atti a spese compensate ai sensi dell'art. 306 c.p.c. nei confronti della parte ammessa al patrocinio e che la parte ammessa al patrocinio, a seguito di detta rinuncia, accetti la rinuncia a spese compensate, il Giudice dichiarerà l'estinzione del processo ex art. 306, comma 3, c.p.c.. La regolarità dell'accettazione impone al giudice la verifica del rispetto dell'art. 134, comma 3 e 4?
              Nel caso si dia risposta negativa al quesito superiore, il Giudice dichiarerà la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c.. Il Giudice deve vagliare se l'accordo rispetta l'art. 134, comma 3 e 4?
              Se si dà risposta negativa anche a questo quesito, le parti diverse da quelle ammesse al patrocinio sono liberate dalla solidarietà previste dall'art. 134, comma 3 e 4. Lo Stato infatti non recupera le spese ai sensi dell'art. 133, in quanto vi è stata compensazione, né può effettuare la rivalsa, in quanto la rivalsa può essere effettuata solo nei confronti della parte ammessa al patrocinio, come dispone l'art. 134, commi 1 e 2. Non ricorre infatti l'ipotesi descritta dalla norma, perché la parte ammessa al patrocino non ha incassato alcuna somma dalla composizione della lite.
              Infine non si applica il comma 5, dell'art. 134, che riguarda i casi diversi dal comma 2 (transazione).
              In definitiva, quale è la sede per valutare il rispetto dell'art. 134? Se non è quella della formazione della autorizzazione ai sensi dell'art. 35 l.fall., l'incombente spetta al Giudice della causa di merito?
              Ringrazio per l'attenzione.
              Cordiali saluti.
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                18/11/2022 19:06

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: recupero spese legali curatela fallimentare

                Il giudice, in presenza di rinuncia agli atti di causa e di accettazione, non può che dichiarare l'estinzione del processo previo controllo della regolarità della rinuncia e dell'accettazione, giusto il disposto del comma 3 dell'art. 306 cpc; controllo della regolarità chiaramente di carattere processuale e non di merito, diretto a verificare che detti atti siano compiuti dai soggetti legittimati a proporli. Non può e non deve interessare al giudice della causa il motivo per cui le parti siano addivenute a detta soluzione dal momento che le parti non devono spiegarlo né giustificarlo potendo, come di fatto avviene anche per motivi fiscali, limitarsi a alla rinuncia e all'accettazione; ossia le parti non sono tenute, e non lo faranno, a rappresentare che hanno raggiunto un accordo e tanto meno a produrre l'atto transattivo intervenuto qualora scelgano la via di mettere fine al processo attraverso la rinuncia agli atti, come potrebbero fare anche non presentandosi più alle udienze, cui segue la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 309 cpc.
                Chiarito queto ci sembra che il discorso ritorni sempre al punto iniziale di partenza. A nostro avviso, non vi è alcun contrasto tra la transazione , che contempla la compensazione delle spese di causa nei rapporti tra le parti, e l'art. 134 citato che regola la rivalsa dello Stato, che quindi riguarda i rapporti esterni. Come abbiamo già detto, la norma vuole impedire che lo Stato non possa recuperare quanto anticipato per spese a suo carico attraverso un accordo tra le parti in causa, per cui pone a carco delle parti un obbligo solidale di restituzione, con divieto di patto contrario, per cui lo Stato può esercitare la rivalsa nei confronti di ciascuna parte, indipendentemente da quanto tra loro convenuto. Nei rapporti interni poi vale la regola contrattuale per cui, stabilita la compensazione, ciascuna parte dovrà sopportare le proprie spese e, quindi potrà rivalersi nei confronti delle altre per quanto eventualmente pagato in più allo Stato..
                Lei non è evidentemente d'accordo su questo principio ed ovviamente noi non cerchiamo di convincerla perché è naturale che ognuno abbia la propria idea.
                Zucchetti SG srl
    • Silvia Martellotta

      Mesagne (BR)
      10/02/2023 11:43

      RE: recupero spese legali curatela fallimentare

      Buongiorno,
      mi ricollego a questo quesito per chiedere un'informazione.
      Un creditore ha proposto opposizione allo stato passivo per un credito parzialmente rigettato.
      Il Tribunale ha rigettato l'opposizione e ha condannato l'opponente a rimborsare all'opposto le spese di lite, liquidandole per un importo X, oltre accessori (spese, IVA e CPA), non specificando che il pagamento delle spese di lite dovesse avvenire in favore del procuratore della Curatela con distrazione, poiché effettivamente neppure richiesta in comparsa.
      Ora mi chiedo: l'opponente deve pagare in favore della Curatela visto che non è stata disposta la distrazione in favore dell'Avvocato? e se così fosse, la Curatela dovrà poi fatturare? con quali modalità? non mi è mai capitato. Oppure posso richiedere il pagamento direttamente in favore del procuratore che ci ha rappresentato in giudizio e far fatturare a lui?
      Vi ringrazio sin d'ora.
      Un cordiale saluto.
      • Alberto Rinaldi

        Verona
        10/02/2023 12:34

        RE: RE: recupero spese legali curatela fallimentare

        Per costante giurisprudenza (da ultimo Cassazione civile, sez. I, 23 Dicembre 2022, n. 37719) l'istituto della distrazione delle spese di cui all'art. 93 c.p.c. non è in via generale applicabile al fallimento, all'interno del quale vige una procedura di natura pubblicistica di liquidazione delle competenze del difensore del fallimento ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 6, l.fall.. Pertanto l'unica soluzione percorribile è quella del rimborso delle spese legali al Fallimento, il quale non dovrà emettere alcuna fattura. Il Fallimento poi, nel rispetto delle cause di prelazione all'interno della prededuzione ai sensi dell'art. 111 l.fall., provvederà a chiedere al G.D. la liquidazione delle competenze del difensore del Fallimento, in misura non inferiore di quanto liquidato in sede giudiziale (Cass. 21827/2017). Se invece non v'è capienza nell'attivo del fallimento per il pagamento di tutte le prededuzioni, anche il compenso del curatore dovrà essere pagato seguendo l'ordine dei privilegi all'interno della prededuzione, come previsto dall'art. 111-bis, comma 4, l.fall., non essendovi una "prededuzione" del professionista sul rimborso delle spese legali liquidate a favore del fallimento (Cass. 6362/2016).
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          14/02/2023 17:39

          RE: RE: RE: recupero spese legali curatela fallimentare

          La ricostruzione del collega Rinaldi si pare assolutamente corretta, ci permettiamo solo qualche precisazione sull'ultimissima parte di essa.
          Al di là del riferimento al curatore e non al legale, che ci pare conseguenza di un banale errore di battitura, e il termine "prededuzione", che riteniamo più corretto sostituire con "privilegio speciale nell'ambito delle prededuzioni", non riteniamo del tutto conferente il riferimento alla sentenza 6362/2016 della Suprema Corte, dato che tale sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione contro il decreto del Tribunale che aveva respinto il reclamo del legale avverso il provvedimento del Giudice Delegato che aveva respinto la sua richiesta di pagamento in prededuzione; tale sentenza non è quindi entrata nel merito della questione.
          Ciò premesso, ribadiamo la correttezza sia del procedimento logico-interpretativo del collega che le conclusioni di esso, ovvero che il pagamento al legale della procedura è indipendente dal rimborso delle spese di lite effettuato dalla controparte:
          - il rimborso delle spese di lite non è il corrispettivo di una prestazione ma una mera dazione di danaro, pertanto fuori campo di applicazione dell'IVA
          - il pagamento al legale deve essere effettuato nel rispetto dell'art. 111-bis l.fall., seguendo quindi, all'interno delle prededuzioni, l'ordine dei privilegi, qualora non vi sia la ragionevole certezza del la possibilità di pagarle tutte integralmente, certezza che non pare esservi nel caso in esame.