Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

COMUNICAZIONE RENDICONTO AL FALLITO EX ART. 116 L.F.

  • Leonardo Viciani

    COLLE DI VAL D'ELSA (SI)
    08/10/2021 18:52

    COMUNICAZIONE RENDICONTO AL FALLITO EX ART. 116 L.F.

    L'art. 116 l.f prevede che:
    "Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori"
    Prevede inoltre:
    "Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento".
    Chiedo, se il termine di 15 giorni vale anche per il fallito, (che non è un creditore) e nel caso di risposta affermativa, se lo stesso termine di 15 giorni decorre dalla data della raccomandata ovvero dalla notifica come risulta dall'avviso di ricevimento.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/10/2021 11:02

      RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO AL FALLITO EX ART. 116 L.F.

      L'attuale versione dell'art. 116 è dovuta al d.l.. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha integrato il terzo comma dell'art. 116 con la previsione che il curatore provveda alla comunicazione in questione "con posta elettronica certificata" e alla trasmissione ai destinatari di copia del rendiconto, con avviso di poter presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 93, secondo comma; una disposizione specifica è stata dedicata al fallito, prevedendosi, nell'ultimo periodo della norma, che a costui "se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento", qualora non sia munito o non sia più attivo l'indirizzo di posta elettronico certificato; specificazione questa necessaria solo per il fallito in quanto per i creditori opera l'art. 31bis, per il caso che non abbiano comunicato il loro indirizzo Pec o non sia funzionante. Ed infatti nel codice della crisi, ove l'art. 10 prevede l'attivazione del domicilio digitale anche per fallito (rectius, per il debitore sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale), l'art. 231 (che corrisponde all'attuale art. 116 l. fall.) prevede la comunicazione anche al debitore come ai creditori.
      Il descritto meccanismo delineato dall'art. 116 l. fall. attiene quindi alle modalità della comunicazione, ma non incide sui poteri del fallito in ordine al rendiconto, nel senso che anche il fallito (e soprattutto il fallito, titolare del patrimonio liquidato nel concordo) ha interesse a proporre osservazioni e contestazioni al conto, per cui anche a lui deve essere dato il tempo necessario per esaminare il conto, come ai creditori. Pertanto per il fallito il termine di quindici giorni, qualora si faccia ricorso alla lettera raccomandata, decorre dal momento in cui la lettera raccomandata risulta pervenuta al suo indirizzo (con le ovvie difficoltà stante la previsione dell'art. 48 l. fall.).
      Zucchetti Sg srl
      • Alessandro Civati

        Milano
        22/11/2023 12:15

        RE: RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO AL FALLITO EX ART. 116 L.F.

        Buongiorno.
        Ho effettuato la comunicazione ex art. 116 LF al legale rappresentante pro tempore della fallita a mezzo raccomandata ar.
        Il plico però risulta non consegnato ed è stato depositato presso l'ufficio postale.
        Domanda: ai fini del calcolo del termine di 15 gg, di cui all'art. 116 LF, la comunicazione si può ritenere "effettuata" quando è stata tentata la consegna della raccomandata (evidentemente non andata a buon fine, per assenza del destinatario), oppure dal giorno in cui è possibile effettuarne il ritiro presso l'ufficio postale, oppure - ancora - dal giorno in cui è stata effettivamente ritirata dal destinatario?
        Riterrei che il termine in questione decorra da quando è stato effettuato il tentativo di consegna, posto che "le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale" (Cassazione, sez. II Civile, 10 dicembre 2013 – 21 gennaio 2014, n. 1188).
        Infine, ove il termine in questione non venisse rispettato, quali potrebbero essere le conseguenze? fissazione d'ufficio di nuova udienza di discussione del rendiconto, oppure ritenete che l'eventuale eccezione debba essere sollevata dagli interessati?
        Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/11/2023 17:22

          RE: RE: RE: COMUNICAZIONE RENDICONTO AL FALLITO EX ART. 116 L.F.

          In tema di notifica a mezzo del servizio postale, l'art. 149 cpc stabilisce che stabilito che la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto, che non corrisponde alla conoscenza effettiva; ossia la notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. (e dalle disposizioni della l. n. 890 del 1982) è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita.
          Nella specie in esame non si tratta di notifica ma di comunicazione al legale rappresentante della società fallita del rendiconto e della data dell'udienza che il terzo comma dell'art. 116 l. fall. consente sia effettuata "mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento"; pertanto il criterio posto dal richiamato terzo comma dell'art. 149 cpc può valere anche nella fattispecie in esame e cioè che per il destinatario la comunicazione si perfeziona nel momento in cui egli ne ha la legale conoscenza. Nel caso in cui la consegna della raccomandata non avviene per la mancanza di un soggetto disposto a riceverla, siamo anche noi d'accordo con la giurisprudenza da lei richiamata che "le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale", potendo identificare in tale momento la conoscenza legale.
          Zucchetti SG srl