Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Prededuzione IMU/TASI

  • Cinzia Bonazzoli

    Pesaro (PU)
    17/01/2023 18:35

    Prededuzione IMU/TASI

    Nel fallimento di cui mi occupo era presente un solo bene immobile che antecedentemente alla dichiarazione di fallimento era già sottoposto a procedura esecutiva immobiliare.
    La procedura esecutiva si è conclusa con la vendita dell'immobile ed è stato redatto il relativo progetto di distribuzione. Il ricavato della vendite al netto delle prededuzione della procedura esecutiva è stato incamerato dal creditore procedente, al quale sono state riconosciute sia spese ex art. 2770 sia parte del credito assistito da ipoteca sull'immobile.
    Ora occorre definire le prededuzioni endogene alla procedura fallimentare tra le quali anche il calcolo dell'IMU e della TASI dovute dalla dichiarazione di fallimento al decreto di trasferimento.
    .Anche l'Imu e la Tasi dovute dal fallimento sono considerate spese di giustizia in prededuzione? E gli interessi e le sanzioni dovute per il periodo intercorso tra il decreto di trasferimento e il momento in cui si potrà procedere al pagamento, in quanto si saranno incamerate le somme?


    • Cinzia Bonazzoli

      Pesaro (PU)
      26/01/2023 09:56

      RE: Prededuzione IMU/TASI

      Riuscite a darmi un riscontro?
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        30/01/2023 04:23

        RE: RE: Prededuzione IMU/TASI

        IMU e TASI maturate in corso di procedura non sono certamente spese di giustizia.

        Si tratta di spese in prededuzione, dovute quindi seguendo il disposto dell'art. 111-bis l.fall..

        Essendo debiti "non contestati per collocazione e ammontare" non debbono transitare attraverso lo stato passivo.

        A norma del quarto comma di tale articolo, "se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti" allora "possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto", e stante il principio di correttezza a cui è tenuto il Curatore, tenuto anche conto della sua qualifica di pubblico ufficiale, come scritto in altri interventi su questo Forum riteniamo che nel caso di debiti tributari "possono" vada letto come "devono". Di conseguenza:

        - l'IMU deve essere corrisposta nei termini stabiliti dall'art. 1, comma 768, della legge 160/2019, ovvero "entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento"

        - analoga disciplina speciale non è prevista per la TASI, che a nostro avviso, quantomeno per prudenza, deve essere pagata alle scadenze ordinarie (anche se gran parte della dottrina ritiene sostenibile una assimilazione all'IMU in tema di scadenza del versamento, e in caso di applicazione di tale diversa teoria non ci risultano contestazioni in sede di verifica).

        Se sono rispettati principi, ovvero:
        - rispetto dei termini di legge se la consistenza dell'attivo e le previsioni della gestione delle procedura consentono il pagamento di tutte le prededuzioni
        - in sede di riparto, se si ritiene possibile che l'attivo non consentirà il pagamento di tutte le prededuzioni
        allora non sono dovuti né interessi né sanzioni, essendo rispettati i termini di legge.