Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

ESECUZIONE

  • Orietta Moretti

    Sondrio
    09/11/2018 16:17

    ESECUZIONE

    I BENI IMMOBILI DI UNA SRL FALLITA SONO STATI OGGETTO DI ESECUZIONE. AL MOMENTO DELLA VENDITA DEI BENI SI CHIEDE SE LA FATTURA VADA EMESSA A CURA DEL CURATORE O DEL PROFESSIONISTA DELEGATO ALLA VENDITA ESECUTIVA SI RITIENE DEBBA FARLO L'ESECUZIONE ANCHE PERCHE' IL FALLIMENTO NON AVENENDO ENTRATE NON AVREBBE LE DISPONIBILITA PER VERSARE L'IVA.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      14/11/2018 20:23

      RE: ESECUZIONE

      La questione sollevata è stata oggetto di quattro comunicazioni ufficiali; tutte pongono a carico dell'incaricato delle vendite giudiziarie (ovvero del custode giudiziale) l'obbligo di fatturazione, mentre relativamente al versamento del tributo le ultime due dettano una regola diversa dalle precedenti. Ci pare opportuno esporle sinteticamente, rinviando al testo completo di esse per le motivazioni di quanto da ciascuna disposto.

      La Circolare 17/1/1974 n. 6 stabilisce che l'incaricato delle vendite giudiziarie "ha l'obbligo di emettere la fattura ... Copia della fattura, in uno con l'importo del tributo riscosso, dovrà essere trasmessa all'impresa cedente (soggetto esecutato) la quale provvederà, entro quindici giorni dal ricevimento, alla registrazione del documento ed agli altri adempimenti prescritti dalle norme che disciplinano l'applicazione del tributo".

      La Risoluzione 11/11/2005 n. 158/E sostanzialmente ribadisce le medesime disposizioni: "... oltre all'importo del tributo incassato, il custode è tenuto a trasmettere copia della fattura alla società esecutata, che provvederà, entro quindici giorni dal ricevimento, alla registrazione del documento e agli altri adempimenti prescritti dalle norme che disciplinano l'applicazione del tributo".

      Nettamente diversa è invece la procedura descritta dalla successiva Risoluzione 16/5/2006 n. 62/E, che pone a carico del delegato anche il versamento del tributo: "... si è del parere che obbligato ad emettere la fattura in nome e per conto del contribuente e a versare l'IVA incassata all'amministrazione finanziaria sia il professionista delegato alle operazioni di vendita".

      Importante, anche sotto un diverso aspetto, è quanto infine stabilito dalla successiva Risoluzione 19/6/2006 n. 84/E, la quale prende atto che "Con la Risoluzione n. 62 del 16/5/06 ... è stato chiarito che ... il professionista delegato ha l'obbligo di provvedere all'emissione della fattura e al versamento all'Erario della relativa imposta sul valore aggiunto, in nome e per conto del debitore esecutato" e stabilisce quanto segue: "Segnalato che, nei casi in cui il debitore sia reperibile, l'imposta dovuta dovrà essere versata mediante modello F24, utilizzando gli ordinari codici tributo relativi all'IVA, si prevede che, nel solo caso di irreperibilità del soggetto esecutato, il versamento dell'imposta dovrà essere eseguito ... con il seguente codice tributo, appositamente istituito: 6501".

      Sulla base dei più recenti di tali documenti, che riempiono il vuoto normativo sulla specifica questione e che propongono una procedura che ci pare coerente con il sistema e tutelante sia per il delegato che per l'esecutato, e quindi condivisibile, gliobblighi del delegato possono essere così inquadrati:
      - egli emette la fattura, riscuote il prezzo e versa il tributo
      - per la numerazione la soluzione più semplice ci pare quella di attribuirle una numerazione separata (p.es. 1/E), che fra l'altro essendo certamente univoca rispetta anche le recenti modifiche all'art. 21 del D.P.R. 633/72
      - se l'esecutato è reperibile, l'IVA verrà versata con il normale codice tributo e riteniamo che l'esecutato possa tenerne conto nelle liquidazioni periodiche e nella liquidazione annuale
      - se l'esecutato è irreperibile, verrà utilizzato lo specifico codice tributo 6501 e la questione del tener conto o meno del relativo importo da parte dell'esecutato, nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale, ci pare più complessa, ma è un problema che esula dall'ambito del quesito posto.

      Per una completa trattazione dell'argomento si veda il "Vademecum adempimenti tributari del custode giudiziario nelle esecuzioni immobiliari" pubblicato in data 15/06/2009 dal CNDCEC.
    • Lorena Galuzzi

      Urbino (PU)
      28/11/2023 16:12

      RE: ESECUZIONE

      Con riferimento al versamento dell'IVA sulla vendita di immobile della procedura esecutiva da parte del delegato alle vendite utilizzando il codice 6501, chiedo se nel modello F24, nell'apposito spazio riservato al "soggetto obbligato" si debba indicare (come per il curatore) il codice fiscale del delegato con codice carica 3. Il dubbio mi è venuto perchè in altra vostra risposta datata 01/02/2020 e con riferimento al versamento della ritenuta sul compenso del delegato stesso, avevate detto di indicarli. Grazie
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        19/12/2023 21:41

        RE: RE: ESECUZIONE

        In assenza di una precisa disposizione di legge (o di uno specifico codice nella modulistica) non esiste a nostro avviso una risposta certa; fortunatamente stiamo parlando di un dettaglio di modesta importanza, e se anche la nostra opinione fosse contestata dall'Agenzia delle Entrate, le conseguenza sarebbero nulle o minime.

        Nell'intervento che Lei cita è stata scelta la strada di "integrare" in qualche modo una lacuna normativa/regolamentare compiendo una scelta certamente ragionevole: il versamento non viene effettuato dal soggetto a nome del quale viene fatto, né dal suo legale rappresentante o anche solo semplice rappresentante, quindi appare opportuno in qualche modo segnalarlo all'Agenzia.

        La nostra posizione è invece da sempre diversa: al delegato alla vendita, come al Curatore, riteniamo non competa supplire alle carenze della legge o della modulistica: se un codice specifico non c'è, non si indica nulla; perché dichiarare una veste che non è la sua?

        Comunque, ripetiamo, entrambe le soluzioni sono a nostro avviso serenamente praticabili.
        • Antonio Franceschetto

          San Donà di Piave (VE)
          30/06/2026 09:27

          RE: RE: RE: ESECUZIONE

          Con riferimento al versamento dell'IVA, incassata dal delegato sulla vendita di immobile intestato alla esecutata, posto che la società esecutata (dopo varie insistenze) ha emesso fattura elettronica alla aggiudicataria, se ho ben inteso nella veste di delegato devo versare l'Iva per conto dell'esecutata utilizzando i normali codici Iva.
          Ringrazio sin da ora per la preziosa collaborazione e disponibilità
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            06/07/2026 18:47

            RE: RE: RE: RE: ESECUZIONE

            Le Risoluzioni 62/2006 e 84/2006 sono chiare nel porre a carico del delegato alla vendita sia l'obbligo di fatturazione che quello del versamento della relativa IVA.

            Successivamente, la Risposta a interpello 387/2021 (non contestata ma anzi richiamata da successivi documenti di prassi) ha però stabilito che "Nulla esclude, quindi, che il debitore esecutato "collaborativo" possa spontaneamente farsi carico dei predetti adempimenti e che, quale soggetto passivo, possa tenere conto, nel versamento del tributo, dell'eccedenza IVA maturata e operare la compensazione (cd verticale o interna), nel modello F24, ovvero anche in sede di liquidazione periodica, del debito IVA con il credito IVA maturato nel periodo d'imposta precedente, fermo restando che permane in capo al professionista delegato la responsabilità di vigilare sulla correttezza del versamento".

            Nel caso esposto nel quesito riteniamo quindi che nulla vieti che sia il debitore esecutato a versare l'IVA, potendo in tal modo utilizzare in compensazione un eventuale credito: il delegato sorveglierà che ciò avvenga e in caso di inerzia dell'esecutato provvederà direttamente al versamento.

            Anche perché, qualora fosse contestata la regolarità di tale procedura, l'IVA sarà stata comunque versata.

            L'unico problema potrebbe forse sorgere se l'esecutato utilizzasse in compensazione un credito inesistente o non spettante, per prudenza il delegato potrebbe quindi chiedere di documentarne esistenza e utilizzabilità.