Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

il trattamento delle spese dell'esecuzione collegate al fallimento

  • Roberto Angeli

    Riccione (RN)
    21/04/2023 17:52

    il trattamento delle spese dell'esecuzione collegate al fallimento


    Buongiorno,
    sono a proporvi il seguente quesito:
    sono stato nominato curatore del fallimento di una società proprietaria di diversi beni immobili alcuni dei quali assogettati a esecuzione in quanto ipotecati dal creditore procedente così come altri bene (terreni) liberi ai quali è statata richiesta l'estensione dell'esecuzione dai creditori procedenti.
    Il fallimento intervenuto ha ritenuto opportuno continuare in prima istanza la procedura esecutiva, ma dopo alcuni tentativi andati deserti il Giudice dell'esecuzione, su istanza degli intervenuti, ha dichairato l'improcedibilità dell'esecuzione.
    A seguito dell'esecuzione solo 1/5 beni esecutati sono stati venduti mentre gli altri, sono stati venduti successivamente nel fallimento.
    Sulla base di quanto sopra rappresentato, all'esito del riparto eseguito dall'esecuzione e delle somme assegnate provvisoriamente al fallimento, si devono ora rideterminare in sede di riparto fallimenta i pesi delle spese sostenute dall'esecuzione sui vari beni direttamente e indirettamente coinvolti nella procedura esecutiva
    Si chiede pertanto quale possa essere il criterio di massima giusto tra le seguenti opzioni:
    1) le spese dell'esecuzione vanno addebitate esclusivamente agli immobili venduti nell'esecuzione in proporizione al ricavato della vendita;
    2) le spese dell'esecuzione vanno addebitate proporzionalmente su tutti gli immobili oggetto di esecuzione per quanto alle spese specifiche sostenute dall'esecuzione (perizia, consorzio di bonifica, ecc.. ecc.) mentre tutte le altre spese andaranno ripartite proporzionalmente esclusivamente su beni coinvolti nella procedura esecutiva anche quelli non venduti o venduti successivamente dal fallimento ad escusi i beni non esecutati o non coinvolti nell'esecuzione;
    3) come la seconda, con riparto delle spese non specifiche su tutti gli immobili, in virtù del principio che a seguito dell'esecuzione hanno beneficiato indirettamente anche i beni non esecutati poichè si è potuta anticipare la dichirazione di fallimento della società debitrice.



    Vi ringrazio anticipatamente per le risposte che vorrete cortesemente fornire.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/04/2023 19:56

      RE: il trattamento delle spese dell'esecuzione collegate al fallimento

      Se, come pare di capire, il procedimento esecutivo è stato unico ed ha avuto ad oggetto più beni, il criterio di distribuzione delle spese è quello solito previsto per il fallimento dall'art. 111ter l. fall., secondo cui le spese specifiche gravano solo sull'immobile cui esse si riferiscono nel mentre quelle di carattere generale si distribuiscono proporzionalmente su tutti i beni. Per quanto riguarda le spese specifiche attinenti agli immobili non venduti in sede esecutiva, le stesse si sono trasferite nel fallimento, unitamente ai beni di riferimento, sicchè quando tali beni sono stati liquidati nella procedura collettiva, quelle spese specifiche, seppur relative alla fase dell'esecuzione individuale, sono rimaste a carico del bene di competenza e vano detratte dal ricavato ottenuto in sede fallimentare, insiem4e alle spese che gravano sullo stesso immobile.
      Zucchetti SG srl