Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Mandato irrevocabile di vendita e fallimento del mandante

  • Lorenza Brienza

    Campobasso
    26/01/2026 13:16

    Mandato irrevocabile di vendita e fallimento del mandante

    Fallimento di una società SNC (società A) e dei due soci illimitatamente responsabili.
    I suddetti soci illimitatamente responsabili sono anche garanti di una SRL (società B) per una linea di credito derivante da contratto di finanziamento agrario.
    Al contempo i due soci, per la società B ed a garanzia del finanziamento agrario, avevano anche concesso alla Banca mandato irrevocabile di vendita di titoli immessi nel deposito amministrato.
    La Banca può procedere autonomamente alla vendita dei titoli suddetti ? oppure necessita di autorizzazione specifica da parte del Curatore della società A?
    In ipotesi in cui non possa procedere autonomamente la Banca presenta domanda di insinuazione al passivo dei soci e, in tal caso, il credito è garantito da privilegio? se si quale privilegio?
    grazie e cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      30/01/2026 12:30

      RE: Mandato irrevocabile di vendita e fallimento del mandante

      Per rispondere all'interrogativo occorre premettere che a norma dell'art. 78 l.f. (cui corrisponde l'art. 183, comma 2 c.c.i.i. "Il contratto di mandato si scioglie per effetto del fallimento del mandatario". Questo vuol dire che se il fallimento interessa il mandante, si applica la regola generale di cui all'art. 72, a mente del quale se alla data di dichiarazione di fallimento n contratto è ancora ineseguito non compiutamente eseguito da entrambe le parti, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.
      Sulla scorta della previsione che abbiamo appena richiamato ci sembra evidente che al curatore è rimessa la decisione circa la prosecuzione di questo rapporto o la risoluzione dello stesso con cessazione del diritto potestativo della banca di procedere alla vendita dei titoli posti a garanzia.
      Quanto alla garanzia, bisognerebbe capire se si tratta (come sembra) di una fideiussione. Se così fosse la banca ha diritto ad insinuarsi per il debito esistente in capo all'obbligato principale alla data del fallimento, poiché anche quel debito costituisce passivo della procedura essendo un debito anche del garante, proprio in forza della fideiussione.