Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

concordato preventivo/crediti vantati da MCC per Fondo di garanzia L.662/96

  • Anna Maria Salvador

    Portogruaro (VE)
    20/05/2024 15:52

    concordato preventivo/crediti vantati da MCC per Fondo di garanzia L.662/96

    In un piano di concordato preventivo in continuità indiretta omologato è inserito tra i creditori un credito per finanziamento con garanzia Medio Credito centrale- Fondo di Garanzia L. 662/96.
    E' stato altresì appostato un Fondo parzialmente in privilegio nei limiti di capienza (art. 160, co 2 l. fall.), tenendo conto che trattasi di privilegio generale mobiliare. L'istituto di credito ha comunicato di aver escusso la garanzia.
    Ora il concordato preventivo è stato regolarmente adempiuto con il pagamento della percentuale prevista a favore dei creditori chirografari e con l'accantonamento delle somme previste nel fondo a favore di Medio Credito.
    Medio Credito allo stato non ha eseguito il pagamento.
    Dovendo procedere alla chiusura della procedura (in quanto in piano era prevista l'esecuzione del concordato entro la fine di aprile 2024 e di conseguenza i costi di gestione della società erano stati previsti fino a tale data) a chi devono essere destinate le somme accantonate nel fondo?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/05/2024 19:58

      RE: concordato preventivo/crediti vantati da MCC per Fondo di garanzia L.662/96

      E' difficile dire in mancanza di indicazioni. A nostro avviso, essendo stato appostato un apposito fondo e risultando che la garanzia di MCC è stata escussa, sarebbe preferibile attendere ancora qualche tempo per consentire di perfezionare l'operazione di pagamento ea MCC di chiedere il rimborso alla procedura, oppure, chiudere la procedura depositando la somma già accantonata in apposito conto da destinare a MCC a seguito di sua richiesta dimostrativa dell'avvenuto pagamento di quanto garantito. Si tratta di un deposito anomalo ma l'alternativa sarebbe quella di restituire detto fondo al debitore concordatario, che, però, conscio dell'esistenza della garanzia privilegiata aveva appostato un fondo, che non è stato adoperato per ragioni soltanto di di tempo. Escluderemmo, invece che detto fondo possa essere distribuito agli altri creditori trattandosi di un concordato in continuità.
      Zucchetti SG srl