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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
GRADUAZIONE CREDITI PREDEDUCIBILI DI SOMME INCASSATE A TITOLI DI CREDITI PREDEDUCIBILI
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Sergio Maria Sorace
COSENZA08/09/2025 07:45GRADUAZIONE CREDITI PREDEDUCIBILI DI SOMME INCASSATE A TITOLI DI CREDITI PREDEDUCIBILI
Buongiorno
nell'anno 2021 sono stato nominato Curatore Fallimentare in un Fallimento del 1988 in sostituzione di un collega.
Analizzato il fascicolo ho rilevato che nel 2008 gli immobili della Curatela erano stati venduti nell'ambito di una procedura esecutiva; gli importi erano stati incassati direttamente dal creditore fondiario.
Il precedente curatore, tuttavia, non aveva mai richiesto al creditore fondiario le spese prededucibili ex art. 111 L.F. (compenso curatore su attivo realizzato, spese del consulente tecnico ...ecc).
Il creditore fondiario ha provveduto a versare alla Curatela tali somme che ammontano ad oltre 50.000.
Nel frattempo sono maturate ulteriori spese prededucibili.
La mia domanda è questa: su tali somme prededucibili già versate dal creditore fondiario possono soddisfarsi gli ulteriori crediti prededucibili maturati successivamente; in caso di risposta affermativa chiaramente si verifica l'incapienza di tutte le spese prededucibili
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/09/2025 16:46RE: GRADUAZIONE CREDITI PREDEDUCIBILI DI SOMME INCASSATE A TITOLI DI CREDITI PREDEDUCIBILI
Le spese di carattere specifiche vanno soddisfatte in prededuzione con l'attivo ricavato ai beni cui esse si riferiscono, nel mentre le spese della procedura di carattere generale vanno soddisfatte proporzionalmente con l'attivo disponibile (art. 111 ter, comma 3 l. fall.). Tenendo conto di questo dato e dell'entità delle prededuzioni da soddisfare dovrebbe ricalcolarsi il credito cui il creditore fondiario avrebbe diritto a percepire nel fallimento ed ottenere la restituzione di quanto percepito in più e non coperto dalla precedente somma restituita. Dopo di che si distribuiscono le spese generali in prededuzione proporzionalmente sull'attivo della procedura, comprensivo della quota restituita dal creditore fondiario.
Zucchetti SG Srl-
Sergio Maria Sorace
COSENZA10/09/2025 06:40RE: RE: GRADUAZIONE CREDITI PREDEDUCIBILI DI SOMME INCASSATE A TITOLI DI CREDITI PREDEDUCIBILI
Grazie; vorrei chiedere due aspetti.
1) Le somme restituite dal creditore fondiario per spese prededucibili rappresentano attivo per il Curatore?
2) Le somme a titolo di spese prededucibili versate dal creditore fondiario sono già state in parte utilizzate per pagare alcuni crediti prededucibili;
Ora a causa di ulteriori spese prededucibili che non hanno nulla a che fare con l'attivo ricavato ed assegnato al creditore fondiario vi è incapienza.
Come si gestisce questa incapienza? Posso chiedere a chi ha già avuto pagato per intero le spese prededucibili la restituzione parziale?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/09/2025 13:38RE: RE: RE: GRADUAZIONE CREDITI PREDEDUCIBILI DI SOMME INCASSATE A TITOLI DI CREDITI PREDEDUCIBILI
Premesso che l'art. 229 c.c.i.i. pone il divieto della ripetizione delle somme pagate, la gestione delle nuove prededuzione va fatta nel modo che abbiamo speigato nella precedente risposta. Si tratta di stabilire la natura delle spese prededucibili perché se queste sono di carattere generale al pagamento delle stesse partecipa l'intero attivo proporzionalmente, indipendentemente dal fatto che esse spese si riferiscano ad un particolare ricavo (per questo si tratta di sese generali) nel mentre le spese specifiche ad una determinata attività o bene vanno pagate soltanto con il ricavato da quell'attività e da quel bene, altrimenti rimangono insoddisfatte.
Il fatto che il creditore fondiario sia stato soddisfatto in sede di esecuzione individuale, non esclude che lo stesso creditore parecipi al concorso proponendo insinuazione al passivo, per cui è in sede fallimentare che si stabilisce quanto a quel creditore sarebbe spettato nel fallimento o nella liquidazione giudiziale se non avesse iniziato e proseguito l'esecuzione individuale, in considerazione dell'esistenza dei crediti prededucibili prioritari sull'ipoteca, da cui l'obbligo di restituire quanto eventualmente ricevuto in più rispetto a quanto gli sarebbe stato attribuito. Queste somme restituite entrano nell'attivo fallimentare come ricavato dalla vendita dell'immobile fallimentare e quindi vanno utilizzate per pagare le spese specifiche riguardanti l'esecuzione individuale e l'immobile e la quota proporzionale delle spese generali che gravano sulla procedura.
Zucchetti SG srl
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