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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Gratuito patrocinio in un procedimento di esecuzione immobiliare
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ANTONIO DE LUCA
LUCERA (FG)13/07/2026 18:12Gratuito patrocinio in un procedimento di esecuzione immobiliare
In qualità di curatore ho avviato una esecuzione immobiliare su beni di un debitore. Ai sensi dell'art. 144 dpr 115/2002 il G.D. ha attestato l'assenza di fondi e quindi il riconoscimento del gratuito patrocinio della curatela. Nonostante ciò la Conservatoria competente afferma che le spese relative alle ispezioni "ipocatastali" ultraventennali debbano essere anticipate il curatore, non rientranti pertanto nel suddetto gratuito patrocinio. Esiste un elenco delle spese che rientrano nel gratuito patrocinio? E' corretto quanto affermato dalla conservatoria? Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/07/2026 20:41RE: Gratuito patrocinio in un procedimento di esecuzione immobiliare
L'art. 146 del DPR n. 115 del 2002 stabilisce che
"1. Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) il contributo unificato;
d) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria".
Come si vede le spese per le ispezioni ipocatastali non sono comprese tra queste elencate, tuttavia, a nostro avviso potrebbero egualmente rientrarvi, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata. Invero, la Corte Costituzione (Corte Cost. 4/7/2024 n. 121) nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 144 DPR n. 115 del 2002 nella parte in cui non prevede il gratuito patrocinio per la liquidazione controllata, oltre a richiamare l'equipollenza di questa procedura con quella di liquidazione giudiziale, ribadisce che il principio della gratuità del patrocinio deve essere effettivo, in modo da consentire alla procedura di svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dei suoi fine. Scrive infatti la Corte che "l'accesso al patrocinio a spese dello Stato serve «a rimuovere, in armonia con l'art. 3, secondo comma, Cost. (sentenza n. 80 del 2020), "le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa" (sentenza n. 46 del 1957, di seguito citata dalla sentenza n. 149 del 1983; in senso analogo, le sentenze n. 35 del 2019, n. 175 del 1996 e n. 127 del 1979), assicurando l'effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma del medesimo art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile (sentenze n. 80 del 2020, n. 178 del 2017, n. 101 del 2012 e n. 139 del 2010; ordinanza n. 458 del 2002)» (sentenza n. 157 del 2021)", per poi concludere sul punto che "Insomma, nell'omogeneità degli interessi perseguiti, l'effettività della difesa in attuazione dell'art. 24 Cost. deve essere riconosciuta anche alla procedura di liquidazione controllata che sia sprovvista di attivo per le spese, dovendo essa, comunque, assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori".
Orbene, se si considera che nel caso di specie si sta discutendo di una esecuzione immobiliare iniziata dalla procedura in gratuito patrocinio, nella quale la relazione ipocatastale è essenziale per poter procedere alla vendita coattiva, appare indiscutibile che, in base al principio della effettività della difesa, la curatela possa, anzi debba godere del gratuito patrocinio anche verso la Conservatoria, altrimenti non può realizzare il suo diritto di credito.
Purtroppo non abbiamo trovato un precedente della Cassazione e non esiste una norma che costringa la Conservatoria ad adeguarsi al principio detto; conviene comunque insistere insistere in quanto le considerazioni svolte ci sembrano serie e fondate.
Zucchetti SG Srl-
ANTONIO DE LUCA
LUCERA (FG)13/07/2026 20:50RE: RE: Gratuito patrocinio in un procedimento di esecuzione immobiliare
Ringrazio per il prezioso contributo
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