Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

opposizione allo stato passivo - transazione e mutamento del titolo di prelazione da privilegio a prededuzione

  • Cinzia Castelli

    firenze
    07/03/2019 11:49

    opposizione allo stato passivo - transazione e mutamento del titolo di prelazione da privilegio a prededuzione

    Buongiorno. La vicenda che si espone è complessa e composta da due contenziosi paralleli.

    CONTENZIOSO 1:
    La società fallita (Fallimento Alpha) aveva stipulato un contratto di servizi con la società Beta s.a.s.
    Dopo la dichiarazione di fallimento (aprile 2017), il Fallimento Alpha propone azione revocatoria nei confronti di Beta per un pagamento effettuato tramite cessione di credito per circa € 30.000. Si costituisce nella revocatoria Beta s.a.s. e personalmente Tizio, legale rappresentante di Beta s.a.s., il quale deduce che lo schema societario in realtà mascherava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di livello dirigenziale e che, in ogni caso, la società Beta s.a.s. avrebbe pure prestato la propria opera per la proposizione della domanda di concordato (risolto dopo un paio d'anni e al quale ha fatto seguito la dichiarazione di fallimento).

    CONTENZIOSO 2: nel frattempo Tizio e Beta s.a.s. propongono domanda di ammissione al passivo di Fallimento Alpha, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro e chiedendo circa € 240.000,00 in privilegio. A fronte della mancata ammissione, Tizio e Beta presentano opposizione allo stato passivo.

    TRANSAZIONE: Entrambi i contenziosi sono stati oggetto di una transazione complessiva tra il Fallimento, Beta e Tizio che prevede: (1) l'abbandono della revocatoria (CONTENZIOSO 1) a spese compensate e (2) conclusioni concordi per l'ammissione di Beta per € 25.000,00 in prededuzione e rinuncia di Tizio a qualsiasi pretesa (e di Beta per qualsiasi altra pretesa).
    La transazione è stata approvata dal GD del Fallimento.

    Il Tribunale, nell'ambito dell'opposizione a stato passivo, ha tuttavia rimesso la causa sul ruolo, chiedendo chiarimenti giacché la domanda di ammissione di Tizio e Beta era per un credito in privilegio, mentre la transazione "migliorerebbe" il titolo in prededuzione.

    Si fa presente che Beta ha dedotto e documentato - però in sede di comparsa di costituzione e risposta nella causa di revocatoria - di aver svolto attività di assistenza per la fase pre-concordataria, dunque avrebbe astrattamente titolo a proporre istanza di ammissione per un importo in prededuzione, anche se però la domanda che potrebbe fare in prededuzione si potrebbe ritenere assorbita da quella fatta in sede di insinuazione, dove è stato chiesto il privilegio.

    Ritenete che in questo caso esista un principio di stretta corrispondenza chiesto/pronunciato?
    E può il tribunale ammettere per 25.000 in pre-deduzione, posto che vi è stata l'autorizzazione del GD del Fallimento e vi sarebbe astrattamente titolo per la pre-deduzione seppur non fatta valere in sede di insinuazione, né di opposizione, ma solo eccepita in sede di revocatoria al fine di contestare la revocabilità del credito?

    Grazie,

    CC
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/03/2019 18:10

      RE: opposizione allo stato passivo - transazione e mutamento del titolo di prelazione da privilegio a prededuzione

      La preoccupazione di andare ultra petitum non sussiste nel caso in cui, le parti, abbandonando le originarie posizioni, concludono in modo diverso e concorde perché è su queste nuove conclusioni che il tribunale deve provvedere. Si potrebbe sostenere che le parti, in tal modo, hanno formulato delle domande nuove in corso di causa (mutatio libelli), ma questo è problema che rileva a tutela di una parte rispetto all'altra, per cui non ricorre lì dove entrambe le parti, avendo raggiunto un accordo transattivo debitamente autorizzato, concludano in modo diverso da come avevano fatto in precedenza.
      A fronte delle concordi nuove conclusioni, a nostro avviso, il tribunale della causa di opposizione dovrebbe dichiarare la cessazione della materia del contendere e disporre l'ammissione al passivo del credito nella misura e nella collocazione transatte. E la prova che questa sia la via corretta è data dal fatto che, qualora il tribunale ritenesse di non poter disporre l'ammissione come concordemente richiesto, non potrebbe fare a meno di dichiarare la cessazione della materia del contendere, e, a quel punto, il curatore potrebbe chiedere la revoca del credito ammesso per il fatto nuovo sopravvenuto dato dalla transazione e la controparte chiedere l'ammissione del nuovo credito come transatto, raggiungendo lo stesso risultato con aggravio di spese e tempo.
      Vi è anche da dire che in questa materia, molto dipende anche dalla prassi dei singoli uffici giacchè alcuni giudici delegati, con molto senso pragmatico, a seguito dell'accordo transattivo, dispongono direttamente la variazione dello stato passivo in conformità, lasciando che la causa di opposizione muoia per inat tività delle parti.
      Zucchetti SG srl
      • Cinzia Castelli

        firenze
        08/03/2019 16:38

        RE: RE: opposizione allo stato passivo - transazione e mutamento del titolo di prelazione da privilegio a prededuzione

        Buona sera, la ringrazio della cortese e celere risposta. Pensa quindi che il Tribunale non abbia alcun potere anche ove ritenesse che la transazione possa ledere la par conditio creditorum, ammettendo un credito per un titolo diverso ?
        Grazie ancora CC
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/03/2019 19:25

          RE: RE: RE: opposizione allo stato passivo - transazione e mutamento del titolo di prelazione da privilegio a prededuzione

          Esatto. Il tribunale deve giudicare sulla opposizione allo stato passivo e decidere in base alle conclusioni delle parti; la valutazione degli atti che il curatore compie è lasciata al comitato dei creditori dall'art. 35 l.f., che per gli atti più importanti e sempre per le transazioni, richiede la preventiva comunicazione al giudice delegato. E' vero che il giudice delegato non ha strumenti di tipo inibitorio sulla transazione (a meno che non sia lui a dare l'autorizzazione in mancanza del comitato dei creditori) perché non previsti dalla legge, ma è altrettanto vero che tale comunicazione preventiva consente al giudice l'esercizio del potere di vigilanza e di controllo tramite la informativa al collegio, secondo la procedura di cui all'art. 25, primo comma, numero 1), le.fall., a seguito della quale il collegio avrebbe il potere di verificare la legittimità formale e sostanziale dell'atto di straordinaria amministrazione. Questi sono gli organi che debbono valutare se l'atto compiuto dal curatore violi o meno la par condicio.
          Zucchetti SG srl
          • Cinzia Castelli

            firenze
            08/03/2019 23:57

            RE: RE: RE: RE: opposizione allo stato passivo - transazione e mutamento del titolo di prelazione da privilegio a prededuzione

            Chiarissimo, grazie molte davvero.
            CC