Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Possibile compensazione a fronte di una domanda di insinuazione in surroga

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    01/12/2019 13:52

    Possibile compensazione a fronte di una domanda di insinuazione in surroga


    Buonasera,
    vengo a sottoporre il seguente quesito.
    Mi trovo ad esaminare una domanda di insinuazione al passivo in surroga di una Società X (ex affittuaria del Ramo di Azienda di proprietà della Curatela) che durante la vigenza dell'affitto con la Curatela ha proceduto a pagare ai dipendenti in carica una quota parte del Tfr di spettanza della Curatela (trattasi di affitto di azienda stipulato ante fallimento a cui la Curatela ebbe a subentrare ex articolo 79 L.F.. L'importo pagato corrisponde a quello ritualmente ammesso al passivo da parte dei rispondenti lavoratori dipendenti).
    Ciò premesso, mi chiedo come inquadrare giuridicamente la surroga nel fallimento, per l'eventuale o meno applicabilità del disposto di cui all'articolo 56, I comma, L.F. Ed infatti, si potrebbero prospettare due soluzioni, ovvero:
    1) come una modificazione nella titolarità del credito con effetto novativo.
    In tale caso, potrei opporre in compensazione un credito (chirografario) che la Curatela vanta egualmente nei confronti della stessa Società X (mancato pagamento dei canoni di locazione);
    2) diversamente, come una mera successione nella titolarità del credito, con la conseguenza che potrei opporre in compensazione solo un controcredito riferibile agli originari creditori lavoratori dipendenti (in questo caso inesistente).

    Ringrazio per l'attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/12/2019 20:25

      RE: Possibile compensazione a fronte di una domanda di insinuazione in surroga

      La surroga, sia essa volontaria che legale, comporta la sola modifica soggettiva dell'obbligazione, nel senso che il surrogante si pone nella medesima posizione in cui si trovava il precedente creditore al quale si è surrogato, per cui il debitore può opporre al surrogante le medesime eccezioni che poteva opporre all'originario creditore, compresa quella di compensazione. Pertanto, presupposto che l'originari creditore affittuario non si si ancora insinuato al passivo, lei può opporre al nuovo creditore che si insinua, in surroga di quello precedente in compensazione i crediti che vanta nei confronti dell'affittuario. Inoltre si ricordi che i dipendenti, che sono stati ormai pagati, sono ancora presenti al passivo, per cui bisognerà che rinuncino e, in caso negativo, dovrà chiedere la revocazione dei loro crediti, altrimenti si trova una duplicazione del passivo.
      Zucchetti SG Srl