Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

spese tabellari contenute nell'estratto di ruolo

  • Leonardo Quagliata

    ROMA
    04/07/2026 14:29

    spese tabellari contenute nell'estratto di ruolo

    Cosa sono esattamente le spese tabellari contenute nell'estratto di ruolo?
    Se la data cons., la data visto e la data notifica indicate nell'estratto di ruolo allegato alla domanda di AdER sono tutte successive alla data di apertura della liquidazione giudiziale, le spese tabellari contenute nell'estratto di ruolo vanno escluse?
    Ringrazio e porgo cordiali saluti
    LQ
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      07/07/2026 06:21

      RE: spese tabellari contenute nell'estratto di ruolo

      Il tema posto ricorre con una certa frequenza sul forum, segno evidente della sua estrema rilevanza pratica.
      Per rispondere osserviamo che, più volte, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "il credito concernente l'aggio per la riscossione e la eventuale esecuzione esattoriale riveste carattere concorsuale solo se la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, mentre una siffatta natura va esclusa laddove una tale attività abbia avuto inizio dopo la predetta dichiarazione, atteso che, per il principio di cristallizzazione del passivo, i diritti di credito i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente ad essa sono estranei ed inopponibili alla procedura concorsuale" (Cass. Sez. 1, 15/03/2013, n. 6646. Nella medesima direzione Cass. n. 18645 del 03/09/2014 e Cass. n. 11883 del 18/06/2020).
      Vale la pena esplicitare le ragioni di questo consolidato indirizzo giurisprudenziale per orientare gli operatori.
      La Corte (e segnatamente Cass. 6646/2013) osserva la necessità di tenere ben distinta l'esistenza del credito tributario, che sorge in relazione ai diversi anni d'imposta quando si realizza il relativo presupposto impositivo, credito certamente preesistente alla dichiarazione di fallimento, e l'attività di esazione di detto credito a seguito del mancato pagamento.
      Tale attività posta in essere dal concessionario dà luogo ad una procedura di riscossione speciale, definita per l'appunto esattoriale, la quale comporta che il concessionario, una volta ricevuto il ruolo formato dall'Amministrazione finanziaria, che costituisce il titolo esecutivo, proceda sulla base di esso alla notifica della cartella esattoriale, equiparabile al precetto, con cui chiede al contribuente il pagamento delle somme portate dal ruolo. In caso di mancato pagamento, l'esattore procede alla esecuzione in via coattiva, espressamente disciplinata dal dpr n. 602 del 1973.
      È solo in virtù dello svolgimento della predetta attività di riscossione e di eventuale esecuzione che al concessionario compete un aggio sulle somme riscosse. Se tale attività viene iniziata e svolta prima della dichiarazione di fallimento, sia pure con la sola notifica della cartella di pagamento, non è dubbio che all'esattore competano le spese ad essa relativa. Nel caso ,invece, in cui l'attività di esazione abbia avuto inizio dopo la dichiarazione di fallimento, le spese e l'aggio che compete per lo svolgimento di detta attività non riveste natura concorsuale in virtù del principio generale della cristallizzazione operata dalla dichiarazione di fallimento sulla situazione del passivo dell'imprenditore, cristallizzazione la quale comporta che i diritti i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente alla detta dichiarazione, trattandosi di crediti non ancora sorti, sono estranei alla procedura concorsuale ed ad essa inopponibili.
      Ecco la ragione per cui tutte le spese indicate nella domanda, laddove successive alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (recte deposito in cancelleria della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale), sono inopponibili alla massa, e vanno escluse.