Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Pagamento Imu Fallimento/Procedura Esecutiva

  • Cinzia Bonazzoli

    Pesaro (PU)
    09/11/2023 14:01

    Pagamento Imu Fallimento/Procedura Esecutiva

    Sappiamo che L'imposta IMU va pagata entro 90 giorni da Decreto di Trasferimento.
    Nel caso in cui la vendita sia stata gestita da una procedura esecutiva iniziata prima del fallimento con conseguente incameramento delle somme nella procedura esecutiva immobiliare lasciando le casse fallimentari prive di liquidità e costringendo quindi il fallimento a corrispondere l'Imu successivamente ai 90 giorni, occorre pagare la sanzione? E' a carico del fallimento comunque visto che per le tempistiche stesse della procedura fallimentare sarebbe stato impossibile quantificare le intere prededuzione da richiedere alla procedura esecutiva in tempo utile? Come ci si comporta?


    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      11/11/2023 11:24

      RE: Pagamento Imu Fallimento/Procedura Esecutiva

      Nei casi come quello in esame è opportuno che il Curatore chieda al Giudice dell'esecuzione l'assegnazione delle somme necessarie al versamento dell'IMU e, una volta ottenutele, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 111-bis l.fall. compia una attenta valutazione circa la possibilità di pagare tutte le prededuzioni (anche quelle che emergeranno successivamente) con l'attivo realizzato e realizzabile.

      Se, all'esito di tale analisi, emergessero seri dubbi sulla possibilità di giungere al pagamento di questa prededuzione, correttamente classificata al suo eventuale grado di privilegio, dovrà astenersi dal pagarla, posticipando tale adempimento al momento riparto finale, sede nella quale potrà verificare la possibilità di pagare tutte le prededuzioni ovvero la necessità di graduarle per ordine di privilegio.

      Se tale richiesta al Giudice dell'esecuzione ciò non è stato possibile presentarla, o comunque (come talvolta accade) il Giudice non abbia ritenuto opportuno accogliere tale richiesta, siamo in presenza di un debito in prededuzione che, ancorché "non contestato per collocazione e ammontare", non è possibile pagare non disponendo delle risorse per farlo.

      Non c'è quindi altra strada che attendere quando tali somme siano disponibili, eventualmente in sede di riparto finale, e versare l'IMU in tale momento.

      Poiché il ritardo deriva da impossibilità oggettiva, oltre che dal dettato dell'art. 111-bis l.fall., non riteniamo sia dovuta alcun sanzione.