Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

ISTANZA EX ART.505 E 585 C.P.C.

  • GIUSEPPINA VASATURO

    NAPOLI
    11/02/2026 20:32

    ISTANZA EX ART.505 E 585 C.P.C.



    In un Fallimento del 2019, il creditore ipotecario di 1° grado, ammesso per un importo superiore al prezzo base del bene ipotecato (in vendita dopo 2 ribassi) ha formulato istanza ex artt. 505 e 585 c.p.c. chiedendo al Giudice di :
    1) invitare/ordinare alla Curatela del Fallimento di condividere con essa entro 5 giorni prima dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto del Compendio Immobiliare, le voci e l'ammontare delle spese in prededuzione che graveranno sulla massa immobiliare;
    2) autorizzare , in caso di aggiudicazione del Compendio Immobiliare, alla futura compensazione tra il pagamento del saldo prezzo e il credito vantato in via ipotecaria, fermo restando il pagamento delle spese in prededuzione;
    3) autorizzando il terzo eventualmente nominato da esso creditore ex art. 1401 c.c. e che abbia formalmente accettato la nomina, ad assumere in tutto o in parte il debito di esso creditore, in ogni caso garantendo il versamento delle spese in prededuzione in
    favore del Fallimento.
    Il Giudice mi ha chiesto di rendere il parere, che sto predisponendo in senso negativo ma vorrei un confronto e un riscontro sulle varie ragioni a fondamento.
    Inoltre, in caso di autorizzazione da parte del Giudice nel determinare il compenso del curatore non si potrà tener conto del prezzo visto che non transiterebbe sul conto della procedura?
    Grazie a chi mi risponderà, magari anche con precedenti giurisprudenziali.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/02/2026 18:41

      RE: ISTANZA EX ART.505 E 585 C.P.C.

      Condividiamo la sua idea di fornire parere negativo sia perché nel caso, a quanto è dato capire, la vendita viene effettuata in forma competitiva dal curatore e non è stata "delegata" al giudice a norma del comma 2 dell'art. 107 l. fall., con conseguente applicazione delle disposizioni del codice di rito, sia perché nelle vendite fallimentari è pacificamente esclusa la possibilità dell'assegnazione, cui si riferisce l'art. 505 cpc richiamato dal creditore ipotecario istante, per l'assenza di ogni riferimento a tale istituto nel corpo della legge fallimentare, che disciplina la fase della liquidazione dell'attivo come una procedura di "vendita", la quale si impone come concettualmente distinta dall'assegnazione, sia da un punto di vista eziologico che normativo. Ossia nella procedura fallimentare debbono necessariamente osservarsi le disposizioni della legge fallimentare le quali prevedono un sistema di liquidazione dell'attivo che tende alla trasformazione in denaro dei beni del fallito ed alla successiva ripartizione tra i vari creditori in misura proporzionale ai crediti vantati, e sempre nel rispetto delle cause di prelazione.
      Di conseguenza vengono meno anche le altre possibilità prospettate, tutte legate all'assegnazione.
      Zucchetti SG srl