Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

il trattamento nel concordato preventivo relativamente alle spese di lite in caso di soccombenza del debitore

  • Leonardo Quagliata

    ROMA
    03/05/2025 17:25

    il trattamento nel concordato preventivo relativamente alle spese di lite in caso di soccombenza del debitore

    Si desidera conoscere quale è il trattamento nel concordato preventivo relativamente alle spese di lite in caso di soccombenza del debitore.
    In particolare si desidera conoscere se a tali spese vada riconosciuta la prededuzione e, nell'affermativa, se nell'ambito della prededuzione dette spese siano da considerare come chirografarie.
    Si desidera infine avere i più rilevanti riferimenti giurisprudenziali.
    Grazie del contributo, saluti.
    Leonardo Quagliata
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/05/2025 09:22

      RE: il trattamento nel concordato preventivo relativamente alle spese di lite in caso di soccombenza del debitore

      Come abbiamo ripetutamente detto e non ci stanchiamo mai di ripetere, il Forum di Fallco non è un servizio di consulenza legale, ma una occasione di dibattito delle questioni giuridiche di natura concorsuale che possono interessare gli utenti, i quali possono liberamente intervenire così come lo facciamo noi, esprimendo ciascuno la propria idea.
      Ciò premesso, è necessario nel caso chiarire, in primo luogo, se la vicenda è retta dalla legge fallimentare o dal nuovo codice e, inoltre di quale tipo di giudizio si è trattato; si tratta di dati importanti senza i quali è difficile dare una risposta pertinente.
      Sia così gentile da precisare quanto sopra. Grazie.
      Zucchetti SG Srl
      • Leonardo Quagliata

        ROMA
        05/05/2025 10:47

        RE: RE: il trattamento nel concordato preventivo relativamente alle spese di lite in caso di soccombenza del debitore

        Ringraziando preliminarmente della Vostra cortese risposta interlocutoria, preciso che:
        1) trattasi di c.p. aperto nel 2012;
        2) le spese di lite riguardano un contenzioso avviato dalla società debitrice prima dell'apertura del c.p. e definito dopo l'omologazione del c.p..
        Resto in attesa di conoscere il Vostro pregiato parere in merito ad una questione che, evidentemente, riveste interesse di carattere generale per tutti i c.p..
        Saluti cordiali
        Leonardo Quagliata
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          05/05/2025 19:07

          RE: RE: RE: il trattamento nel concordato preventivo relativamente alle spese di lite in caso di soccombenza del debitore

          La questione proposta è riassumibile in quella di un giudizio iniziato dalla società debitrice ammessa al concordato prima della presentazione della domanda di concordato e conclusosi con un provvedimento che condanna il debitore soccombente a rifondere alla parte vittoriosa le spese di lite, pronunciato dopo l'omologa.
          La risposta non è altrettanto semplice in quanto, come abbiamo detto anche altre volte in casi simili, pur esistendo una unanimità di vedute sulla necessità di fare riferimento al fatto genetico del credito, esistono divergenze sulla individuazione del fatto genetico, con conseguenze completamente diverse e che sono quelle che alimentano i suoi dubbi.
          Se, invero, si muove dal concetto che le spese di lite sono accessori del diritto di credito fatto valere in giudizio, il fatto genetico del credito per spese viene individuato nello stesso diritto azionato nel giudizio iniziato anteriormente alla domanda di concordato preventivo e quindi preesistente alla procedura concorsuale, di modo che tale credito, come quello per capitale, ha natura concorsuale che segue il credito principale in virtù del principio accessorium sequitur principale (cfr.T rib. Reggio Emilia, 6 febbraio 2013; nello stesso senso trib. Milano, di cui al momento non riusciamo a ritrovare i dati).
          Da altri, specie in dottrina (Giorgetti, Manfredi) si dà per scontato che il fatto genetico del credito sia costituito esclusivamente dalla pronuncia giudiziale che liquida le spese di causa e le pone a carico del debitore concordatario, sicchè, essendo la sentenza intervenuta in corso di procedura dette spese vanno collocate in prededuzione in forza dell'art. 111, comma 2, l. fall.
          Posto che entrambe le tesi sono sorrette da validi argomenti, l'opzione per l'una o l'altra diventa molto soggettiva. Noi stessi avevamo aderito all'inizio all'indirizzo delle prededuzione, ma poi abbiamo rimeditato che, sebbene il credito per la condanna alle spese sorge concretamente nel momento in cui viene emessa la pronuncia giudiziale di condanna, la responsabilità per le spese nasce già dalla proposizione della domanda giudiziale che poi sfocia nella condanna alle spese o addirittura al momento del verificarsi del fatto che ha dato luogo all'esercizio dell'azione.
          Seguendo questa ultima indicazione il credito in questione avrebbe natura concorsuale e sarebbe chirografario trattandosi di spese di un giudizio di cognizione, che non sono assistite da alcun privilegio; eguale collocazione chirografaria andrebbe data ove, attribuita natura prededucibile, si dovesse procedere ad una gradua zione tra le prededuzioni.
          Zucchetti SG srl