Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

DIPEDIPENDENTE EXTRACOMUNITARIO CON PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO

  • DANIELA VANNOZZI

    PARMA
    09/06/2020 19:57

    DIPEDIPENDENTE EXTRACOMUNITARIO CON PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO

    Con sentenza del Giudice del lavoro è stato riconosciuto inefficace il licenziamento orale ai sensi dell'art. 18 c. 1 e 2 della l legge 300/1970 stabilendo il rimborso per il danno subito dall'ex dipendete. Il licenziamento si è verificato il 20 luglio 2016 e il permesso di soggiorno, dall'anagrafe del Comune, risulta scaduto il 2 agosto 2016, non è stato quindi rinnovato. L'ex dipendete attualmente lavora in Germania.
    Il legale rappresentate ha presentato domanda di insinuazione al passivo del Fallimento chiedendo il previsto rimborso a decorrere dal licenziamento fino alla sentenza di dichiarazione di fallimento (4 anni) oltrechè il licenziamento dell'ex dipendente non avendo optato per la reintegrazione.
    Mi chiedo se è legittima l'insinuazione allo stato passivo e le richieste di rimborso e di licenziamento atteso che il permesso di soggiorno è scaduto da quasi quattro anni. Il permesso di soggiorno costituisce un titolo autorizzativo per lo straniero di restare regolarmente nel territorio italiano e per poter svolgere anche l'attività occupazionale che è il motivo alla base del rilascio di tale permesso. Nel caso tutto ciò fosse legittimo, occorrerebbe detrarre l'aliunde perceptum percepito in Germania. Ho già chiesto chiarimenti su questo caso ma ora presenta nuovi aspetti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/06/2020 20:30

      RE: DIPEDIPENDENTE EXTRACOMUNITARIO CON PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO

      Come abbiamo detto in risposta ad una sua precedente domanda, Il secondo comma dell'art. 18 l. n. 300 del 1970 stabilisce che "Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita' (aggiungiamo noi che a norma del comma 1, il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale), stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali".
      Il terzo comma del citato art. 18, aggiunge che "Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale".
      Di conseguenza, nel caso rappresentato, esclusa l'indennità in sostituzione della reintegra, perché non richiesta, il datore di lavoro era tenuto alla reintegra e al pagamento della al risarcimento del danno subito dal lavoratore fino alla stessa. Alla reintegra doveva provvedere il datore di lavoro e, in caso di rifiuto, ne scattavano le conseguenze per cui il lavoratore potrà dire che proprio per il fatto che non è stato illegittimamente licenziato non è stato rinnovato il permesso di soggiorno; fermo restando che dovrà essere detratto dall'importo del risarcimento quanto guadagnato dal lavoratore nel frattempo, come prevede la norma citata.
      Tuttavia poiché la situazione non è del tutto pacifica in quanto la sentenza è intervenuta dopo la scadenza del permesso di soggiorno, si può anche escludere il credito per la impossibilità di operare la reintegra, che avrebbe bloccato il decorso del risarcimento.
      In ogni caso conviene provvedere al licenziamento specificando in questo secondo caso che vi si provvede pur essendo il rapporto già cessato per impossibilità della reintegra.
      Zucchetti SG srl